Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13582 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13582 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Belvedere Marittimo il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 15/11/2023 del Tribunale di Napoli.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale Perla 1R.oii, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinan impugnata.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOMECOGNOME a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 15 novembre 2023 con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza con la quale la Corte di appello di Nap in data 21 settembre 2023, ha respinto la richiesta di sostituzione della mi coercitiva della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confront relazione al reato di cui agli artt. 628, commi primo e terzo cod. pen.
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta travisamento della prova nonché erroneità e manifesta illogicità della motivazione in ordine a ritenuta inadeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari.
Il Tribunale avrebbe ritenuto la misura degli arresti domiciliari inadeguata considerazione del mancato riconoscimento da parte della Corte di appello dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., senza tenere conto degli el favorevoli alla concessione di tale misura prospettati dalla difesa (signific
lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato pari ad 1 anno e 4 mesi, definizione del giudizio mediante concordato in appello, ammissione degli addebiti mediante dichiarazioni spontanee rese nel giudizio di appello, avvenuto risarcimento del danno da parte dello COGNOME a mezzo di vaglia postale pari a 1.500,00 euro depositato nel corso del giudizio di appello, applicazione degli arresti domiciliari nei confronti dei co-imputati COGNOME e COGNOME).
Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta erroneità e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’inapplicabilità della misura cautelare degli arresti domiciliari.
Il Tribunale avrebbe desunto l’attuale e rilevante pericolosità sociale del ricorrente dai plurimi precedenti penali nonché dalla commissione di un ulteriore rapina per il quale lo COGNOME sarebbe stato condannato alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione dalla Corte di Appello di Catanzaro, condanna che non risulta presente nel certificato del casellario giudiziale.
La richiesta di applicazione degli arresti domiciliari avrebbe dovuto essere accolta essendovi specifici elementi per ritenere comunque soddisfatte le esigenze cautelari (richiesta di applicazione del braccialetto elettronico), non essendo quindi applicabile il divieto previsto dall’art. 284 cod. proc. pen.
La motivazione sarebbe carente ed illogica nella parte in cui afferma l’inidoneità del braccialetto elettronico ad impedire la commissione di ulteriori reati, strumento ritenuto idoneo esclusivamente a segnalare eventuali evasioni, senza tenere conto che il ricorrente per commettere reati della medesima indole dovrebbe necessariamente allontanarsi dal domicilio coatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente avendo ad oggetto doglianze sovrapponibili, sono infondati.
Il Tribunale, con motivazione sintetica ma coerente con le risultanze processuali ed esente da illogicità manifeste, ha ritenuto la persistenza della rilevante pericolosità sociale del ricorrente già riconosciuta dal giudice della cautela; in particolare è stato evidenziato : 1) che il ricorrente ha commesso la rapina oggetto di giudizio mentre si trovava sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora per altra causa e che, di conseguenza, ha violato la misura in itinere per commettere un reato; 2) che lo COGNOME è gravato da numerosi precedenti penale per reati di significativa rilevanza (lesioni, resistenza ed evasione); 3) che lo COGNOME è stato condannato in primo grado per un’altra rapina alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione; tali elementi negativi sono stati ritenuti dal Tribunale “assai più consistenti” degli elementi favorevoli ad una mitigazione della misura cautelare indicati dalla difesa (ammissione degli addebiti
nel corso del giudizio di appello, decorso del tempo dall’inizio dell’esecuzione della misura, definizione del procedimento mediante concordato in appello).
Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Peraltro, i giudici dell’appello hanno correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cui l’esistenza di procedimenti pendenti a carico dell’indagato per ipotesi delittuose identiche o similari a quella che hanno dato origine alla misura cautelare costituisce elemento idoneo a determinare un apprezzamento sulla sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie (vedi Sez. 1, n. 51030 del 06/06/2017, COGNOME Tayeb, Rv. 271405 – 01; Sez. 2, n. 7045 del 12/11/2013, Notarangelo, Rv. 258786 – 01).
Inoltre, la circostanza che nei confronti dei co-imputati sia stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari non è idonea a dimostrare l’affievolimento della pericolosità dello COGNOME in considerazione del principio dell’autonomia dei rapporti processuali in virtù del quale gli elementi utilizzabili per la decisione devono essere valutati in modo distinto in relazione a ciascuna delle posizioni soggettive.
I giudici dell’appello, con percorso argomentativo privo di aporie e contraddizioni, hanno confermato il provvedimento di rigetto in considerazione della ritenuta inaffidabilità del ricorrente e della accertata incapacità di rispettare gli obblighi connessi all’applicazione di misure cautelari non intra-murarie (come dimostrato proprio in occasione della commissione del reato oggetto del presente procedimento) e non perché lo COGNOME non sia stato ritenuto meritevole della concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. con conseguente insussistenza del denunciato vizio di motivazione.
La circostanza che il ricorrente abbia offerto nel corso del giudizio di appello la somma di euro 150.00,00 in favore della persona offesa non è di per sé idonea a rendere manifestamente illogica o carente la motivazione con la quale i giudici di appello hanno ritenuto la misura degli arresti domiciliare insufficiente a contenere il pericolo di reiterazione di reati della medesima indole.
Deve essere, infine, ricordato che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «il giudizio del Tribunale del riesame sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall’art. 275-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017,
Caterina, Rv. 270463; Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, COGNOME, Rv. 277762; da ultimo cfr. Sez. 1, n. 12475 del 03/11/2022, dep. 2023, COGNOME, non mass.).
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 06 febbraio 2024
Il Consigli. e estensore
La Presidente