Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21150 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21150 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BITONTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; LI? GLYPH
lette/sentite le conclusioni del PG O AtZ s cO n ‘ t > i f GLYPH -() ; pex
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 26 settembre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha respinto la domanda di detenzione domiciliare introdotta da COGNOME NOME.
1.1 In motivazione si afferma: a) che la pena residua è superiore ad anni due di reclusione; b) che, in ogni caso, quanto al profilo delle condizioni di salute non vi è prova della gravità delle medesime e il COGNOME risulta, secondo il Tribunale, soggetto del tutto inaffidabile – in prospettiva di tutela della collettività – in ragio dei numerosi e gravi precedenti penali, della negativa condotta carceraria e della sostanziale assenza di revisione critica.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorrente contesta la modalità di computo della pena residua da espiare, con fine pena che andrebbe, in realtà, posizionato al 3.12.2024, dunque ben inferiore a due anni. Da qui deduce una sorta di travisamento di fatto che avrebbe inciso sulle valutazioni del Tribunale.
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Il Tribunale, al di là del computo del fine pena, ha espresso un giudizio di attuale e consistente pericolosità sociale del COGNOME, tale da inibire l’accesso a qualsivoglia misura alternativa alla detenzione.
Con tale parte della decisione il ricorrente omette del tutto di confrontarsi, senza considerare che anche in ipotesi di rettifica del ‘fine pena’ la decisione è comunque tale da inibire la fruizione della detenzione domiciliare, dovendosi ritenere decisiva la prognosi negativa circa la possibilità di effettivo recupero e circa l’osservanza dei limiti correlati alla applicazione di misure alternative.
Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
Così deciso il i. febbraio 2024