Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1561 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1561 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in ALBANIA il 29/05/1989
avverso l’ordinanza del 22/06/2023 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
sentite le conclusioni del PG, NOME COGNOME che chiede il rigetto del ricorso, riportandosi alla memoria scritta già depositata e comunicata alle parti.
udito il difensore avv. COGNOME NOME che conclude riportandosi ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Roma, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato l’appello cautelare presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri in data 12 maggio 202:3 con la quale è stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, per i delitti di tentato omicidio aggravato dai futili motivi (capi 1) e di porto abusivo un’arma comune da sparo (capo 2), con quella degli arresti domiciliari.
1.1. Il procedimento di appello cautelare, in ragione della pronuncia della sentenza di primo grado e della preclusione cautelare derivante dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso l’ordinanza di riesame, si è concentrato sulla attenuazione delle esigenze cautelari.
Ricorre NOME COGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando il vizio della motivazione con riguardo all’attenuazione dlelle esigenze cautelari derivante: dall’ammissione del fatto; dall’insussistenza del pericolo di fuga; dall’esistenza di una stabile dimora in Italia ad oltre 500 km di distanza dal luogo ove si sono svolti i fatti; dalla disponibilità di una stabile dimora presso i genitori; dalle sc e dal risarcimento del danno.
Si denuncia l’assenza di motivazione sull’adozione del presidio dell’art. 275bis cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Il ricorso attacca, in modo parcellizzato e perciò inammissibile, la motivazione del Tribunale del riesame che ha evidenziato, con giudizio di merito solidamente ancorato alle risultanze procedimentali, l’estrema pericolosità dell’indagato, desunta dalla condotta di vita e dalle modalità concrete dell’azione delittuosa posta in essere, dall’incapacità dello stesso di rispettare le prescrizioni di meno afflittivi regimi cautelari che risulta accertata in diverso procedimento, nonché dalla dimostrata aggressività, violenza e insofferenza verso l’autorità che risulta dall’episodio recentemente avvenuto in carcere.
Il ricorso critica in modo assertivo le logiche valutazioni compiute dal Tribunale del riesame e si limita a sminuire la rilevanza degli obiettivi elementi sui quale si fonda il provvedimento.
3.2. Dall’altra parte, la distanza tra il luogo prescelto per gli arres domiciliari e quello dove si sono svolti i fatti è del tutto irrilevante, nell’ot
delle finalità cautelari sottese al provvedimento applicato che non riguard ovviamente, unicamente la tutela della persona offesa del presen procedimento.
3.3. Del resto, l’inidoneità dello strumento di controllo a distanza, invocato dalla difesa, è stata oggetto di specifica valutazione da parte del Tribuna riesame, tenuto conto che lo strumento è in grado unicarnente di segnala l’evasione, ma non certo quei comportamenti derivanti dalla accertata incapaci di autocontrollo che affligge l’imputato, comportamenti c:he il ricorso contesta.
3.4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della cau di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 26 ottobre 2023.