Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42399 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42399 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/05/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 22 maggio 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto la sua richiesta di concessione dell’affidamento in prova o della semilibertà per l’espiazione della pena residua per i reati di tentato omicidio e abusivo porto di arma, ritenendo insussistenti i presupposti per la concessione di una misura alternativa stante la estrema gravità dei reati commessi, anche per la spregiudicatezza dimostrata e la futilità del motivo scatenante, la spiccata capacità delinquenziale e la mancanza di freni inibitori evidenziate da quell’azione, l’assenza di segni di resipiscenza, non emersi dalla osservazione intramuraria, al momento di breve durata, e non individuabili nel versamento alla vittima della somma di euro 5.000 a titolo di risarcimento, stante la sua sproporzione rispetto ai gravi danni causati, non determinata dalle possibilità economiche del detenuto;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, per avere il Tribunale emesso la decisione senza tenere conto dei molti indici favorevoli, tra cui la confessione resa immediatamente dopo il fatto, la buona condotta tenuta durante la lunga detenzione agli arresti domiciliari e l’esito positivo del controllo da parte del servizio sociale territoriale e della équipe di osservazione carceraria, che ha portato anche alla concessione della liberazione anticipata, e per avere motivato il diniego solo per la gravità dei reati commessi, elemento che incide sulla valutazione da parte del giudice della cognizione, ma non può di per sé escludere la concessione di una misura alternativa, omettendo anche di acquisire la relazione di sintesi, ignorandosi persino se sia stata emessa, mentre è onere del tribunale acquisirla;
rilevato che, con note difensive depositate il 13/09/2024, il ricorrente contesta l’assegnazione del ricorso alla Settima sezione ribadendo i motivi dello stesso e affermando insussistenti le indicate cause di inammissibilità;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato perché la valutazione della impossibilità, allo stato, di esprimere una prognosi certa circa l’affidabilità del ricorrente in merito alla sua capacità di astenersi da condotte di reato e all’assenza, quindi, di una sua pericolosità sociale, è motivata in modo logico e non contraddittorio, principalmente sulla base della gravità e gratuità del reato commesso, tale da dimostrare una notevole capacità criminosa, e sulla
mancanza di prove di resipiscenza e di una effettiva iniziativa risarcitoria in favore della vittima, essendo anche gli elementi derivanti dall’osservazione intramuraria valutati in modo corretto, staK4e la brevità del tempo trascorso in detenzione carceraria, e non esserqo fondata la deduzione dell’omessa acquisizione della relazione di sintesi, non risultando che essa sia stata predisposta, e non essendo tale acquisizionq obbligatoria, se il Tribunale può trarre da altri elementi la prova dell’assénza di revisione critica della condotta delittuosa, come effettuato in questo caso (Sez. 1, n. 316 del 05/11/2018, dep 2019, Rv. 274545; Sez. 1, n.8319 del 30/11/2015, dep. 2016, Rv. 266209);
ritenuto che il ricorso sia inammissibile anche perché non indica alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata, ma chiede a questa Corte una diversa valutazione circa la sussistenza della pericolosità sociale del ricorrente, in contrasto con i principi giurisprudenziali’ secondo cui la corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, R’L 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, non sussistendo alcuna nullità processuale o sostanziale, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024