Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24779 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24779 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GAETA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/septrte le conclusioni del PG V – GLYPH ) uk c,G 4 gert.( jf -t)à-0
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 10 ottobre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto le domande di applicazione di misure alternative introdotte da COGNOME NOME.
1.1 GLYPH In motivazione si rileva, in sintesi, che : a) il residuo pena è inferiore a due anni, per cessione di stupefacenti, con ultimo episodio del 2021; b) al contempo, risultano molti procedimenti pendenti anche per fatti commessi nel 2022 e per reati di una certa gravità. Si conclude, pertanto, per l’esistenza di un livello di pericolosità sociale tale da escludere l’accesso alle misure richieste.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME. Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
2.1 La difesa del ricorrente evidenzia, in sintesi, che:
a)il Tribunale avrebbe motivato in modo solo apparente, senza considerare che il domicilio indicato per l’eventuale detenzione domiciliare era pienamente idoneo;
erano stati offerti precisi indicatori della volontà del COGNOME di aderire alla proposta di recupero sociale, ingiustamente trascurati in una con la documentazione relativa alle condizioni di salute.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché proposto per motivi manifestamente infondati, per le ragioni che seguono.
3.1 va osservato che il nucleo centrale del percorso argomentativo di rigetto delle domande è rappresentato dalla considerazione di perdurante pericolosità sociale dell’istante, tale da non consentire la formulazione di prognosi favorevole ai sensi dell’art. 47 co.2 ord.pen., in punto di assicurazione dal pericolo di reiterazione.
Sul punto, se è vero che è onere del Tribunale compiere una verifica esaustiva dei pretesi indicatori di permanente antisocialità (in tal senso Sez. I 27.10.1994, ric. COGNOME, nonchè, tra le molte, Sez. I n. 31809 del 9.7.2009, rv 244332 ove si è
precisato che la gravità del reato commesso non è di per sè sola ostativa a concessione del beneficio) nel caso in esame tale verifica risulta realizzata.
Il Tribunale ha infatti manifestato un complessivo giudizio negativo sul personalità del richiedente, alimentato non soltanto dalla gravità del rea espiazione ma da ulteriori elementi di conoscenza relativi al notevole numero de procedimenti in corso, anche per condotte molto recenti.
In tal senso, la valutazione non può dirsi irragionevole nè basata su dati di erronei e le doglianze del ricorrente non consentono di individuare una fratt logica del percorso argomentativo sotteso alla decisione impugnata.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi at ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pe
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente