Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14094 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14094 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a GELA il 24/06/1985 avverso l’ordinanza del 11/10/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 11/10/2024, il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta rigettava le istanze, presentate nell’interesse di NOME COGNOME di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà, e dichiarava inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare.
L’inammissibilità di tale ultima istanza veniva motivata sulla base del fine pena superiore ai limiti previsti dall’art. 47 ter O.P., mentre il rigetto delle altre richieste era motivato in considerazione della pericolosità del condannato, derivante dai suoi collegamenti con la criminalità organizzata, dalla gravità dei suoi precedenti penali e dei fatti per i quali a suo carico erano pendenti vari processi.
Il Tribunale di sorveglianza richiamava altresì una propria precedente ordinanza del 23/02/2024 con la quale analoghe istanze erano state già rigettate con giudizio di pericolosità attuale per carichi pendenti e segnalazioni della polizia.
2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, articolando tre motivi.
2.1 Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 47 O.P., poichØ il giudice ha fondato il rigetto sulla presunzione del suo coinvolgimento nell’associazione ‘Cosa Nostra’ per il legame con il padre, noto esponente del clan ‘Madonia’. Il Tribunale poi ritiene erroneamente detenuto il padre del La Cognata per tentato omicidio, associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidi, estorsioni, mentre costui era detenuto solo per un tentato omicidio e gli altri delitti
erano relativi a procedimenti già definiti con sentenze irrevocabili e con pena Ł già stata espiata. Il La Cognata, in ogni caso, non può rispondere delle colpe del padre e il Tribunale omette di valutare la relazione di sintesi, in cui si dà atto di una buona condotta.
2.2 Con il secondo motivo si deduce la violazione del principio di responsabilità penale personale ai sensi dell’art 27 Cost.; la concessione o il diniego di una misura alternativa devono essere fondate solo sulla condotta e sulle scelte del detenuto e non sul fatto di essere familiare di persone coinvolte in contesti criminali. La finalità rieducativa e di recupero sociale della sanzione avrebbe dovuto orientare la decisione del Tribunale di sorveglianza, ben piø della storia criminale del padre del condannato.
2.3 Con il terzo motivo, invece, il ricorrente denuncia il vizio di motivazione, che sarebbe carente e illogica, essendo basata su pregiudizi e non avendo valorizzato il riconoscimento del beneficio del lavoro all’esterno di cui all’art. 21 O.P.
Il giudice, inoltre, non individua i soggetti con cui il La Cognata manterrebbe i rapporti ritenuti allarmanti.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, atteso il collegamento con la criminalità organizzata.
Con successiva memoria la difesa ha insistito nel ricorso rappresentando che anche dopo i provvedimenti di diniego delle misure alternative il condannato Ł stato ritenuto meritevole della concessione di permessi premio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł infondato per le ragioni di seguito esposte.
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il giudice Ł chiamato ad effettuare un giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui Ł finalizzato l’istituto, per cui non possono rilevare solo gli elementi negativi, quali la gravità dei reati per cui Ł intervenuta condanna, i precedenti penali, la mancata ammissione di colpevolezza, nØ può rilevare unicamente in positivo la prova che il soggetto abbia compiuto una revisione critica completa del proprio passato. ¨ sufficiente, infatti, che emerga l’avvio di un processo critico dai risultati dell’osservazione della personalità (cfr. Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Rv. 287151 – 01). Occorre, pertanto, una valutazione caso per caso senza ricorrere a presunzioni di inaffidabilità o meno del soggetto, valorizzando tutti i fattori positivi e negativi, purchØ la misura alternativa consenta di contenere la pericolosità sociale del condannato.
Quest’ultima, infatti, deve essere posta in bilanciamento con la prospettiva di risocializzazione del reo, che, quando prevale, consente la prosecuzione dell’esecuzione della pena in regime di affidamento in prova al servizio sociale.
Nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta non incorre nei vizi censurati dal difensore del COGNOME, in quanto pone a sostegno del rigetto la prevalenza degli elementi negativi su quelli positivi.
Contrariamente a quanto dedotto in ricorso la motivazione, che risulta immune da vizi logici, non si basa unicamente sul collegamento con la criminalità organizzata del padre del condannato.
Il Tribunale di sorveglianza si riporta alla motivazione del rigetto della precedente istanza che si
basava sulla pericolosità del soggetto e sui collegamenti con la criminalità e che svolgeva una valutazione assai recente nel tempo (ordinanza in data 11/10/2024, i cui contenuti non sono contestati).
A tali elementi il Tribunale correla anche la gravità dei reati commessi, i processi pendenti dinanzi l’autorità giudiziaria e la circostanza che la misura alternativa avrebbe esecuzione proprio nel contesto territoriale in cui il COGNOME ha commesso i fatti di cui alle condanne.
L’autorizzazione a svolgere il lavoro all’esterno, poi, viene considerata dal giudice, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, sebbene in termini negativi, focalizzandosi sulla durata prevista e sul contesto nel quale dovrebbe svolgersi; in tal senso i legami familiari e ambientali con contesti di criminalità organizzativi sono apprezzati come idonei a generare rischi proprio per la funzione risocializzante della misura alternativa richiesta.
Il rispetto dei principi consolidati in giurisprudenza in tema di valutazione complessiva degli elementi del caso concreto nel giudizio circa l’affidamento in prova rende incensurabile la tenuta logica della motivazione dell’ordinanza impugnata.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, dal che consegue ex lege la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 23/01/2025.
Il Presidente NOME COGNOME