Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33689 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33689 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI POTENZA
COGNOME NOME NOME a MELFI il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 23/12/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugNOME
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugNOME, la Corte d’Appello di Potenza, Sezione Misure di Prevenzione, decidendo in seguito ad annullamento con rinvio disposto dalla Prima Sezione Penale (sentenza n. 8766 del 2023), ha annullato il decreto applicativo della misura della sorveglianza speciale per la durata di anni uno e mesi sei, con obbligo d soggiorno nel comune di residenza, emesso nei confronti di NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), d. Igs. n. 159 del 2011. Il proposto era stato ri portatore di pericolosità sociale generica, perché, per la condotta ed il tenore di vi era considerato che vivesse di fatto, abitualmente ed anche in parte, con i proventi d attività delittuose.
Avverso la decisione ha proposto ricorso il Procuratore AVV_NOTAIO della Repubblica presso la Corte d’Appello di Potenza, deducendo un unico motivo di censura con cui denuncia l’omessa analisi delle molte e specifiche produzioni dell’ufficio di Procur depositate nel giudizio di rinvio all’udienza del 2.12.2023 tenuta dalla Corte d’Appel (pagg. 3-5 del ricorso), e soprattutto l’assenza di motivazione o comunque la motivazione apparente su tali nuovi elementi portati all’attenzione del giudice del rinv provvedimento impugNOME sarebbe apodittico e privo di alcun riferimento al contenuto delle produzioni stesse.
In particolare, il ricorrente evidenzia come non sia comprensibile la ragione per c l’intensa serie di gravi condotte criminose racchiuse in un arco temporale apprezzabile (2019-2020) non sia stata ritenuta sintomatica della loro abitualità ai fini pericolosità sociale, tenuto conto anche della palese natura lucrogenetica delle stesse che rappresenta l’evidente capacità del proposto di trarre da esse fonte sistematica de propri bisogni ed esigenze di vita.
L’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Corte di cassazione, NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugNOME in accoglimento del ricorso, segnalando con ampie ragioni argomentative la carenza e l’apparenza della motivazione del decreto d’appello, nonché gli orientamenti della Corte di legittimità che impongono l’annullamento nel caso d specie.
3.1. La difesa del proposto ha depositato memoria ed allegati, con i quali chied l’inammissibilità o il rigetto del ricorso del pubblico ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.1. La Corte di cassazione ha annullato l’originario decreto, ritenendo fondati tu motivi di ricorso e, in particolare, il primo di essi, attraverso il quale la difes dubitato della dimostrazione della necessaria generazione di profitti dai delitti commes abitualmente dal proposto.
La sentenza di annullamento con rinvio ha evidenziato che, dall’esame dei procedimenti a carico del proposto, “per i quali non sono state applicate misure cautelari o disposto rinvio a giudizio, relativi a reati non tutti poi riscontrati esattamente come da dedu difensive riportate, non emergono elementi dimostrativi della necessaria generazione di profitti da delitti commessi abitualmente che dovrebbe essere alla base della misura applicata”.
Il vincolo di rinvio, alla luce di quanto sintetizzato nel precedente parag comprende il giudizio sulla pericolosità del proposto, in ordine al quale è possib utilizzare ulteriori elementi cognitivi, poichè in tema di misure di prevenzione, giudizio di rinvio seguito ad annullamento del provvedimento applicativo della sorveglianza speciale da parte della Corte di cassazione, è preclusa la deduzione delle sole questioni diverse da quelle cui si riferisce la pronunzia rescindente e che n presentino con essa alcun nesso di interdipendenza logico-giuridica (Sez. 6, n. 40438 del 19/9/2023, Cena, Rv. 285352; vedi anche, in tema, Sez. 2, n. 2405 del 18/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rrv. 280518).
Viceversa, nel procedimento di prevenzione, in virtù dell’effetto limitatamente devoluti del gravame, non è precluso al giudice di appello l’esame d’ufficio di element sopravvenuti alla decisione di primo grado, che inducano a ritenere l’attenuazione della pericolosità del proposto ovvero un suo aggravamento (ex multis: Sez. 5, n. 48095 del 18/10/2019, COGNOME, Rv. 278038; Sez. 1, n. 47233 del 15/07/2016, COGNOME, Rv. 268175; Sez. 1, n. 19995 del 30/01/2013, COGNOME, Rv. 256159) e non è impedita la rivalutazione della pericolosità ai fini dell’applicazione di una misura precedentemen rigettata, nel caso in cui siano sopravvenuti elementi nuovi, che addirittura posso consistere anche in modifiche normative (v. Sez. 6, n. 53941 del 03/10/2018, COGNOME, Rv. 274585). In generale, nel giudizio d’appello in materia di misure di prevenzion possono essere utilizzati nuovi elementi probatori, preesistenti o sopravvenuti, introdo anche dal pubblico ministero, purché nell’ambito del “devolutum” e nel rispetto de principio del contraddittorio (Sez. 5, n. 5749 del 23/11/2021, dep. 2022, De Rosa, Rv 282780), come avvenuto nel caso di specie.
Come ha osservato acutamente l’AVV_NOTAIO, nelle misure di prevenzione, ogni preclusione processuale, compresa quella del giudicato, va a fronteggiare lo specimen decisorio che opera “rebus sic stantibus”, sicché, di volta in volta, non è impedit rivalutazione della pericolosità ai fini dell’applicazione di una nuova o più grave mis ove si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi (anche al giudicato),
non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate (cfr. Sez. U, n. 600 del 29/10/2009, dep. 2010, Rv. 245176, sia pure in diversa fattispecie).
Valutata positivamente, quindi, la possibilità di esaminare le ricadute di nuovi element di fatto incidenti sul giudizio di pericolosità, va condotta l’analisi della motivazi provvedimento impugNOME, per verificarne la tenuta rispetto alle osservazioni del ricorrente.
Ebbene, effettivamente la struttura argomentativa del provvedimento impugNOME si rivela soltanto apparente, poiché si limita ad elencare le nuove notizie acquisite dall’uffic Procura e dalla difesa, senza confrontarsi con il loro contenuto, mentre rimane i controluce e risulta sostanzialmente oscura quale ragione che abbia condotto i giudici alla non conferma della misura di prevenzione ordinata dal Tribunale.
La motivazione apparente rientra, per consolidata lezione interpretativa di questa Corte regolatrice, nell’ipotesi di vizio di violazione di legge, accanto all’assenza totale motivazione (cfr. Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci, Rv. 260246).
Nel merito, occorre ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte afferm che possono costituire presupposto della misura della sorveglianza speciale i soli delit commessi abitualmente dal proposto che abbiano effettivamente generato profitti per il predetto, costituenti l’unico suo reddito o, quantomeno, una componente significativa dello stesso (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 21513 del 09/04/201, COGNOME, Rv. 275737)
Nel caso di specie, la Corte di merito – dopo aver esamiNOME l’originario materia indiziario perimetrato dalla sentenza rescindente ed aver escluso argomentativamente (con conclusione del tutto ragionata) che esso non deponesse univocamente per una pericolosità sociale del proposto sotto il profilo del sistematico approvvigionamen illecito – si limita ad esporre il ‘nuovo’ materiale prodotto dalle parti (pagg. 8-9), o per assertive affermazioni riguardo all’insufficiente dimostrazione che questi viva d proventi delle attività illecite.
Se la mera constatazione del decreto di prevenzione relativa al fatto che il proposto h commesso reati nell’arco di due anni (dal 2019 al 2020) intendeva affermare che quelle uniche condotte – peraltro relative ai delitti di coltivazione di sostanze stupefacent estorsione, dal carattere tipicamente lucrogenetico – costituivano un troppo breve lass temporale di vita dedita al delitto, tale argomento della Corte d’Appello è rimasto tr le pieghe delle poche parole utilizzate, di talchè si impone una valutazione del material ulteriore depositato nel giudizio di rinvio dal Procuratore AVV_NOTAIO e dalla difesa, superare il grave deficit motivazionale.
E ciò, beninteso, senza che sia possibile prospettare, da parte del Collegio, gli esiti d valutazione mancante degli elementi di fatto, che avrebbe dovuto essere il fulcro dell
verifica del giudice d’appello della prevenzione e che dovrà essere l’oggetto de di rinvio, in concreto e con esame specifico.
3.1. Si precisa, infine, che, in tema di procedimento di prevenzione, qualora la Corte cassazione annulli con rinvio il decreto emesso dalla Corte d’Appello, per la natura de provvedimento censurato, gli atti devono essere trasmessi, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., alla stessa sezione che lo ha adottato, sia pur in di composizione collegiale, Per l’incompatibilità, ex art. 34 cod. proc. pen., dei giudici si sono già pronunciati sulla questione (Sez. 5, n. 19426 del 20/4/2021, NOME, Rv 281253).
P. Q. M.
Annulla il provvedimento impugNOME con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Potenza.
Così deciso il 22 maggio 2024.