Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3294 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3294 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Pescara il DATA_NASCITA
avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di L’Aquila, s ezione misure di prevenzione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; ai sensi dell’art. 611 cod. proc.
preso atto che si procede con contraddittorio scritto pen.;
udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte depositate in data 02/01/2026 dall’AVV_NOTAIO, difensore della ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto impugnato la Corte di appello di L’Aquila ha confermato il provvedimento emesso in data 14/01/2025 dal Tribunale di L’Aquila che aveva applicato nei confronti di NOME COGNOME la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di abituale residenza per la durata di anni tre.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il difensore di fiducia, articolando cinque motivi che si illustrano nell’ordine in cui sono stati prospettati.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 598 bis cod. proc. pen., 10, comma 2, D.lgs n. 159 del 2011, 111 cost. e 6 CEDU.
La Corte di appello ha violato il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio decidendo con udienza camerale senza la partecipazione delle parti secondo il disposto di cui all’art. 598 bis codice di rito, che è norma specifica del procedimento penale di appello e che non è applicabile nella procedura di prevenzione, discipliNOME dall’art. 10 D.lgs n. 159 del 2011 il quale prevede la pubblica udienza quando l’interessato ne faccia richiesta, come avvenuto nel caso di specie ove il difensore aveva tempestivamente avanzato istanza di partecipazione.
L’art. 5 duodecies legge 199/2022, richiamato nel decreto di fissazione dell’udienza, non poteva trovare applicazione avendo efficacia limitata al 30 giugno 2023.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 1 D.lgs n. 159 del 2011 per insussistenza dei presupposti applicativi della misura di prevenzione.
I reati oggetto delle pregresse condanne riportate dalla ricorrente sono tutti risalenti nel tempo (l’ultimo è stato commesso cinque anni fa), oltre che di limitata gravità e, con riferimento alla pendenza di procedimento per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., la misura cautelare degli arresti domiciliari è stata revocata nel giugno 2023.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini della attualità della pericolosità sociale, vengono in rilievo la contiguità temporale tra i reati più recenti e l’adozione della misura di prevenzione, nonché la reiterazione di condotte delittuose di particolare allarme sociale.
2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 4 D.lgs n. 159 del 2011 per insussistenza di elementi concreti di attuale pericolosità sociale.
La Corte di appello, a tali fini, ha valorizzato circostanze prive di rilievo.
La prova della percezione di redditi illeciti deve essere fornita dalla autorità proponente e non può essere desunta semplicemente dal fatto che il proposto non abbia documentato il possesso di risorse lecite; peraltro la ricorrente ha sempre svolto lecita attività lavorativa traendo i mezzi di sostentamento dal proprio lavoro dipendente, come dimostrato dalla documentazione relativa all’assegno di disoccupazione prodotta agli atti.
2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 8 D.lgs n. 159 del 2011 per sproporzione della misura applicata.
La durata di tre anni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno è eccessiva rispetto al grado di pericolosità ravvisato considerando la natura ed il concreto disvalore dei precedenti penali a carico della ricorrente.
2.5. Con il quinto motivo si deduce che il decreto impugnato è affatto da motivazione apparente in violazione dell’art. 125 cod. proc. pen.
La Corte di appello si è limitata ad una mera elencazione dei precedenti penali omettendo di confrontarsi con il lungo periodo trascorso dalla commissione dell’ultimo reato e con il fatto che la ricorrente ha sempre svolto attività lavorativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo proposto è manifestamente infondato e ciò per l’assorbente ragione che da ll’esame del fascicolo disponibile – consentito al collegio in ragione della natura processuale della questione dedotta – emerge che il decreto di fissazione del procedimento avente ad oggetto l’appello proposto avverso il decreto di misura di prevenzione personale nei confronti dell’odierna ricorrente recava la corretta indicazione del rito applicabile per tale procedura con espresso richiamo alla disciplina dettata dall’art. 10 D.lgs n. 159 del 2011 secondo cui l’udienza si sarebbe svolta senza la presenza del pubblico, fatta salva la richiesta dell’interesse che, tuttavia, nè la COGNOME in persona, nè il suo difensore hanno avanzato, contrariamente a quanto indicato nel ricorso qui proposto.
Il secondo, il terzo e il quinto motivo, esaminabili congiuntamente, riguardano la violazione di legge con riferimento agli artt. 1 e 4 D.lgs n. 159 del 2011 e alla apparenza della motivazione, tali doglianze si reputano manifestamente infondate.
Il provvedimento impugnato, lungi dal contenere un apparato argomentativo apparente, si sofferma, con nuovo giudizio valutativo sugli aspetti oggetto dell’atto
di appello, condotto mediante la corretta verifica dei presupposti della applicata misura di prevenzione personale.
La Corte territoriale ha in primo luogo evidenziato che la COGNOME era stata condanNOME tra il 2020 ed il 2024 (quindi in epoca prossima alla adozione della misura di prevenzione) per i reati di danneggiamento, spaccio di stupefacenti ed invasione di edifici e che dal certificato carichi pendenti risultavano due ulteriori procedimenti per invasione di terreni e false dichiarazioni in materia di reddito di cittadinanza.
Con riguardo alla pericolosità qualificata ex art. 4, comma 1 lett. a), D.lgs n. 159 del 2011, il collegio ha dato rilievo alla circostanza, non contestata con l’atto di gravame, che la COGNOME era anche indiziata di far parte di una associazione di stampo mafioso, tanto da essere stata attinta nel marzo 2023 dalla misura cautelare della custodia in carcere e poi degli arresti domiciliari, successivamente revocata per il venir meno di esigenze cautelari; sul punto si è sottolineato che gli atti disponibili davano conto di un incisivo contributo da costei fornito all’interno del sodalizio (detenzione ed occultamento di due bombe artigianali, partecipazione alle riunioni della consorteria, custodia, unitamente al marito, di sostanze stupefacenti anche ingenti) e dell’assenza di cessazione del vincolo associativo, connotato in termini di stabilità ed ancora in corso al momento della adozione del provvedimento restrittivo.
Tale complessivo costrutto motivazionale è aderente ai criteri ermeneutici dettati dalla giurisprudenza di legittimità (che il collegio qui ribadisce) secondo cui, per l’applicazione della misura di prevenzione personale, è richiesta una non occasionale, ma assidua propensione alla commissione di delitti, sicchè i reati commessi dal proposto devono essere commessi, sul piano temporale, con cadenze tali da rappresentare, ove complessivamente valutati, una proclività ad ad attività criminosa (Sez. 6, n. 32903 del 22/06/2021, COGNOME, Rv. 272282; Sez. 2, n. 10539 del 14 gennaio 2020, non mass.; Sez. 5, n. 15492 del 19/01/2018, COGNOME, Rv. 272682, in motivazione); l’inquadramento del preposto in uno dei profili di pericolosità soggettiva previsti dall’art. 4 D.lgs n. 159 del 2011 può essere fondato non solo sugli elementi di fatto accertati con sentenza di condanna, ma anche su quelli emergenti da procedimenti penali pendenti (Sez. 6, n. 13629 del 01/07/2024, COGNOME, Rv. 287931; Sez. 2, n. 37849 del 30/05/2024, Vurruso, Rv. 287063); in particolare, il giudizio di pericolosità, basato sull’avvenuta emissione, nei confronti del proposto, di provvedimento restrittivo della libertà personale per associazione per delinquere di tipo mafioso è insito nell’indizio di appartenenza ad un sodalizio che si prefigge di realizzare e mantenere il controllo di attività economiche attraverso la intimidazione
sistematica e tale da creare una situazione di assoggettamento e di omertà (Sez. 2, n. 45854 del 15/09/2023, Calabrese, Rv. 285417).
Con il costrutto argomentativo contenuto nel provvedimento impugnato, la difesa ricorrente non si confronta concretamente, finendo, di fatto, al di là della formale deduzione di violazione di legge, per reiterare le medesime doglianze già espresse con l’atto di appello , correttamente disattese dalla Corte territoriale e, peraltro, non conferenti nella parte in cui esse si incentrano che la COGNOME è soggetto con redditi da lavoro dipendente, profilo del tutto avulso dai presupposti di cui all’art. 4 lett. a) D.lgs n. 159 del 2011.
Il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell’art. 8 D.lgs n. 159 del 2011 sotto il profilo della sproporzione della misura applicata, non è deducibile in questa sede in quanto non proposta nell’atto di appello ove era stata esclusivamente censurata l ‘affermata pericolosità sociale in capo alla RAGIONE_SOCIALE.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende Così deciso il 09/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME