Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19815 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19815 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
ALESSANDRO CENTONZE
Relatore –
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a Reggio Calabria il 07/06/1969 COGNOME NOME nato a Reggio Calabria il 06/05/1992 COGNOME NOME nato a Reggio Calabria il 07/09/1994 COGNOME NOME nato a Reggio Calabria il 02/07/2001
A.n.b.s.c.
avverso il decreto del 19/12/2023 della Corte d’appello di Reggio Calabria lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per il rigetto dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione, con decreto in data 19 dicembre 2023, depositato il 17 settembre 2024, in parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione, emesso il 19 gennaio 2022, ha revocato la confisca di alcuni immobili e ha confermato nel resto il decreto n. 44/2022 emesso nel procedimento n 81/2020 nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME anche quali eredi di NOME Sapone.
Il Tribunale di Napoli ha applicato agli attuali ricorrenti la misura di prevenzione della confisca all’esito di un giudizio nel quale ha formulato nei confronti di NOME COGNOMEnel frattempo deceduto) e della moglie NOME COGNOME un giudizio incidentale di pericolosità sociale di tipo ‘misto’, cioŁ ritenendo che fosse emersa sia una pericolosità qualificata ai sensi dell’art. 4 lett. a) (quale indiziato di appartenere alla ‘ndrangheta), che b) del d.lgs. 159 del 2011 (quale indiziato di avere commesso reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.) e anche generica ex art. 1, lett b), d.lgs. 159 del 2011, in quanto dediti a traffici illeciti.
Nel decreto il Tribunale ha dato conto degli elementi posti a fondamento della ritenuta pericolosità consistiti, in estrema sintesi, nell’essere subentrato a NOME COGNOME nella gestione di un’attività imprenditoriale relativa al noleggio di apparecchi di gioco, tipo slot machine.
Secondo il Tribunale, infatti, tale attività rientrava nell’interesse del clan ed Ł stata gestita con modalità mafiose per cui, in tal modo, NOME COGNOME e la moglie hanno iniziato, quanto meno dell’anno 2009, a contribuire all’attività della criminalità organizzata.
Sullo specifico punto il Tribunale ha fatto riferimento alle dichiarazioni di numerosi collaboratori e a intercettazioni telefoniche dalle quali emergerebbe la contiguità con il clan.
Sotto altro profilo, poi, sarebbero anche emersi elementi dai quali si desumerebbe che il soggetto fosse dedito alla commissione di delitti e che comunque era dedito a traffici illeciti.
Quanto alla perimetrazione temporale il Tribunale, preso atto che NOME COGNOME e la moglie erano subentrati nell’attività gestita da NOME COGNOME nel 2009, ha ritenuto di individuare come periodo di inizio l’anno 2007 e come data di termine il 2015, ciò anche facendo riferimento ai redditi
dichiarati in tali anni e alle effettive movimentazioni patrimoniali e agli acquisti effettuati.
Avverso il provvedimento ha proposto appello la difesa contestando tutti i presupposti indicati dal Tribunale.
La Corte di appello, ripercorso l’intero svolgimento del procedimento e ribaditi gli elementi indicati dal Tribunale, ha ritenuto di confermare le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici quanto alla sussistenza di tutti i profili di pericolosità sociale accertata ma, in ciò accogliendo parzialmente l’appello, ha ritenuto di dover posticipare il periodo di inizio della pericolosità al 2009, anno in cui i due coniugi sono effettivamente subentrati a Campolo nella gestione dell’attività di noleggio delle slot machine, senza così considerare la sproporzione in precedenza valorizzata dal Tribunale con riferimento ai redditi degli anni 2007 e 2008.
Avverso tale ultimo provvedimento hanno presentato ricorso, a mezzo del comune difensore, sia i proposti che i terzi interessati, anche nella qualità di eredi di NOME COGNOME che hanno dedotto i seguenti comuni motivi.
4.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 4 del d.lgs. 159 del 2011. In un primo articolato motivo la difesa rileva che la motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei tre diversi profili di pericolosità sociale sarebbe apparente. La pericolosità qualificata non sarebbe configurabile in quanto non sarebbe emerso alcun elemento dal quale poter desumere che l’associazione mafiosa abbia avuto una qualche utilità dalla gestione dei proposti delle attività di noleggio delle slot machine. A ben vedere, poi, non sarebbe possibile affermare che la ‘appartenenza’ di NOME COGNOME e della moglie sia stata connotata da una qualche stabilità. Quanto alle due restanti forme di pericolosità, d’altro canto, la Corte si sarebbe limitata a una mera affermazione. Sotto altro profilo, inoltre, il giudice dell’appello di prevenzione avrebbe anche omesso di motivare in merito alla perimetrazione temporale. Pure avendo riconosciuto che questa non poteva estendersi prima del 2009, infatti, non avrebbe dato conto delle ragioni per le quali questa debba in effetti farsi risalire proprio a tale anno.
4.2. Violazione di legge in relazione all’art. 24 d.lgs. 159 del 2011. Nel secondo motivo la difesa rileva che la Corte, facendo un generico riferimento alla impossibilità di distinguere gli investimenti effettuati e le cifre confluite nelle società nei vari anni, avrebbe nella sostanza omesso di motivare in ordine alla individuazione dei beni da sottoporre alla misura di prevenzione. Con specifico riferimento ai beni acquistati nell’anno 2009, d’altro canto, il giudice di appello non avrebbe tenuto conto che la provvista per acquistare i beni in tale anno era stata acquisita negli anni precedenti, per i quali la pericolosità Ł stata esclusa.
In data 15 gennaio 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede che i ricorsi siano rigettati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
In due distinti motivi la difesa deduce la violazione di legge rilevando che la motivazione circa la ritenuta sussistenza dei tre diversi profili di pericolosità sociale e la corretta individuazione dei beni da sottoporre alla misura di prevenzione sarebbe apparente.
Le doglianze, sebbene formulate nei termini della violazione di legge, afferiscono alla completezza e alla logicità della motivazione e non sono consentite.
2.1. Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti applicativi di misure di prevenzione patrimoniali, ai sensi degli artt. 10 e 27 D.Lvo 159 del 2011, Ł ammesso solo per violazione di legge.
Il secondo comma dell’art. 27 cit., infatti, espressamente stabilisce che “per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall’articolo 10′, che, a sua volta, al comma terzo prevede che “avverso il decreto della Corte di appello, Ł ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell’interessato e del suo
difensore…”.
In sede di legittimità non Ł dunque deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorchØ le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (cfr. Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279435; Sez. 6, Sentenza n. 21898 del 11/02/2014, COGNOME, Rv. 260613; Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, COGNOME, Rv. 237277; la limitazione del ricorso alla sola “violazione di legge” Ł stata tra l’altro riconosciuta non irragionevole dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 321 del 2004).
2.2. Nel caso di specie, diversamente da quanto indicato negli atti di ricorso, la Corte territoriale ha reso una motivazione adeguata e coerente che non può ritenersi apparente o, addirittura, inesistente.
2.3. In ordine alla ritenuta pericolosità i giudici di merito, con concordi considerazioni, hanno dato coerente conto delle ragioni poste a fondamento della conclusione cui sono pervenuti, facendo riferimento agli accordi intercorsi tra NOME COGNOME e NOME COGNOME che, a far data dell’arresto del primo avvenuto nell’anno 2009, diede la propria disponibilità a svolgere, e in effetti svolse, un’attività funzionale agli interessi dell’associazione mafiosa nella sponsorizzazione, commercializzazione e gestione dei servizi di gioco offerti tramite il noleggio dei relativi apparecchi elettronici.
Sotto tale profilo la Corte territoriale, riportando gli elementi indicati e rinviando alle considerazioni esposte nel decreto di primo grado, analiticamente richiamati da pagina 3 a pagina 28 del decreto impugnato, con gli ulteriori riferimenti all’attività svolta da NOME COGNOME e a come questa sia stata ‘ereditata’ dal ricorrente in virtø dell’accordo sinallagmatico intercorso, ha reso una motivazione adeguata in ordine alla pericolosità sociale qualificata ai sensi dell’art. 4, lettere a) e b) d.lgs. 159 del 2011, nonchØ a quella generica ex art. 4, lett. c) dello stesso decreto legge.
Ciò anche ribadendo come sia priva di rilievo ogni discussione in ordine alla qualificazione giuridica da attribuire all’operazione attraverso la quale Ł stato realizzato il subentro del proposto nelle attività comunque riferibile a Campolo, tanto che i suoi diretti collaboratori hanno continuato a operare, pretendevano di ricevere una percentuale delle somme riscosse e hanno continuato a utilizzare i medesimi metodi intimidatori nella gestione dei rapporti con gli altri operatori commerciali, elementi e dati questi tutti correttamente ritenuti significativi della persistente contiguità con la cosca COGNOME e, quindi, con l’inserimento delle società del proposto in una dimensione affaristico-mafiosa (cfr. pagine da 29 a 35 del decreto impugnato).
2.4. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire in ordine alla perimetrazione temporale della pericolosità sociale a partire dall’anno 2009 e, quindi, quanto alla individuazione dei beni da sottoporre alla misura patrimoniale.
Nella individuazione dell’inizio del periodo in cui si Ł manifestata la pericolosità del ricorrente, infatti, la Corte ha evidenziato come questa si sia manifestata dall’anno 2009 sin dall’arresto di Campolo, avvenuto nel mese di gennaio, momento dal quale Ł immediatamente subentrato il proposto per cui l’attività imprenditoriale si Ł sviluppata ed espansa grazie all’ausilio e alla protezione del gruppo criminale cui era asservita, così che sin dai primi tempi si Ł determinata una commistione per cui Ł impossibile scindere la quota ideale riferibile ai redditi legittimi da quella derivante dall’utilizzo di risorse illecite (in questo senso Sez. 6, n. 7072 del 14/07/2021, dep. 2022,
COGNOME Rv. 283462 – 01; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply, Rv. 277225 – 07).
NØ, d’altro canto, può ritenersi che sia apparente la motivazione laddove, confrontandosi con le specifiche osservazioni della difesa sul punto, evidenzia che il valore indicato della consulenza della difesa Ł ingannevole e, pure riportando le conclusioni sul punto del Tribunale, conclude nel senso che l’inquinamento Ł stato pervasivo e travolgente, ciò anche in ragione della mancanza di una diversa e contraria prova sul punto (cfr. pagine 39 e 40 del decreto impugnato).
3 All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchØ, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 20/02/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME