Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 48572 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 48572 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a MIRABELLA IMBACCARI( ITALIA) il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a IALOVENI( MOLDAVIA) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sefitite le conclusioni del PG COGNOME cht ‘ t-.0 COGNOME c-o-t-t. c cv e -et-et j Ge t c ( ” xcaoX COGNOME ,pt, · ( 1 ,9,e.ex Lt.t; (,4, COGNOME* et.t; )tc-0)(4”,
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Milano – in procedura di prevenzione – con decreto emesso in data 26 maggio 2021 ha respinto la proposta di misura personale nei confronti di COGNOME NOME. Contestualmente, sulla base della ricognizione della pericolosità cd.storica, ha disposto la confisca – in via disgiunta – di:
a) due unità immobiliari site in Merone (CO) intestate, quanto alla nuda proprietà allo stesso COGNOME NOME e quanto al diritto di abitazione a COGNOME NOME (acquisto del 2012);
b) una unità immobiliare sita in COGNOME (INDIRIZZO), intestata a COGNOME NOME (acquisto del novembre 2015).
In riferimento alla ricognizione della pericolosità sociale, il Tribunale ha ritenuto di inquadrare la condizione soggettiva del COGNOME nella categoria tipizzata di cui comma 1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011.
Il periodo di pericolosità viene indicato come esistente dal 1990 sino al 2018. La base cognitiva di simile affermazione può essere sintetizzata nel modo che segue:
per fatti commessi nel 1990 COGNOME è stato condanNOME dal Tribunale di Lecco (reati di ricettazione e tentata estorsione);
per fatto commesso nel 1991 è stato condanNOME dal Tribunale di Bergamo (reato di tentata estorsione) ;
per fatto commesso nel 1992 è stato condanNOME dalla Pretura di Cremona (reato di ricettazione) ;
per fatto commesso nel 1995 è stato condanNOME dal Tribunale di Como (reati di rapina di oggetti preziosi, tentata estorsione ed altro);
ancora per fatti del 1995 è stato condanNOME dal Tribunale di Monza (reato di concussione consumata e tentata);
per fatti commessi sino al 2002 (associazione semplice e truffe) è stato condanNOME in primo grado dal Tribunale di Milano, con successiva dichiarazione di prescrizione;
sempre per fatto del 2002 (appropriazione indebita) è stato condanNOME dalla Corte di Lugano;
per fatti del 2003 e del 2004 (associazione per delinquere, truffa e bancarotta) è stato condanNOME dal Tribunale di Como;
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per fatti del 2005 (truffe) è stato condanNOME dal Tribunale di Como;
per fatto del 2011 (truffa) è stato condanNOME dal Tribunale di Brescia;
è sottoposto ad indagini in procedimenti pendenti presso la Procura di Bergamo (periodo 2015-2017 con ipotesi di truffa, violazioni tributarie, autiriciclaggio ed altro) presso la Procura di Como (periodo 2018, indagine per associazione per delinquere e truffa) e quella di Monza (anche in tal caso per truffa).
Il Tribunale osserva che vi è sostanziale continuità nella commissione di delitti lucrogenetici, come si è detto, sino all’anno 2018. Si ritiene, sul punto, che rientri nel periodo di pericolosità anche il periodo posteriore all’anno 2011, data l’esistenza di indagini in corso su fatti di natura analoga rispetto a quelli commessi in precedenza.
2.1 Quanto ai profili strettamente patrimoniali viene ritenuto che:
gli immobili siti in Merone sono certamente riferibili al proposto, in ragione della presunzione di fittizietà della donazione del diritto di abitazione alla figlia, avvenuta nel 2020;
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b) si ritiene fittizia anche la intestazione alla COGNOME dell’immobile sito in COGNOME. La COGNOME convive con il COGNOME dal gennaio 2013, prima del matrimonio avvenuto il 3 marzo del 2016;
il valore degli acquisti è manifestamente sproporzioNOME rispetto alla redditività lecita del COGNOME;
gli acquisti ricadono tutti nel periodo di pericolosità, posto che l’acquisto di Merone è avvenuto in più momenti ma a partire dal 2012 (acquisto da parti del COGNOME del diritto di abitazione) e quello della villetta di COGNOME è avvenuto nel 2015 mediante assegni circolari la cui provvista proviene, in larga misura, da bonifici in favore della COGNOME ricevuti da una società avente sede legale a Budapest ed amministrata dal COGNOME. Sul punto il Tribunale osserva che gli elementi di prova introdotti dalla COGNOME e tesi a giustificare l’acquisto non sono persuasivi. Manca la tracciabilità delle somme di denaro che costei avrebbe guadagNOME nel periodo trascorso in Israele e anche l’ipoi:izzato contributo economico ricevuto dalla madre non è stato congruamente dimostrato.
La Corte di Appello di Milano, con decreto emesso in data 17 giugno 2022 ha confermato la prima decisione.
3.1 In motivazione si evidenzia come sia stata ben ricostruita – in primo grado la condizione soggettiva di pericolosità del COGNOME sino al 20:1.8.
Quanto al profilo patrimoniale si ritiene non superata dalla produzione documentale della terza la presunzione di fittizietà dell’acquisto correlata al rapporto di convivenza, specie in ragione del fatto che la provvista finanziaria per l’acquisto è risultata provenire da una società ungherese che risulta amministrata dal proposto.
Avverso detto decreto hanno proposto ricorso per cassazione – con distinti atti COGNOME NOME e COGNOME NOME.
4.1 Il ricorso proposto da COGNOME NOME è affidato a tre motivi, che si andranno ad illustrare nei limiti strettamente necessari per la motivazione della presente decisione ai sensi dell’art.173 disp.att. cod.proc.pen. .
4.1.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento al ritenuto arco temporale di sussistenza della condizione soggettiva di pericolosità. Il ricorrente evidenzia che la affermazione di ‘continuità’ dell’agire delittuoso, contenuta nelle decisioni di merito, non corrisponde alla provvista conoscitiva acquisita ed ai criteri interpretativi elaborati in sede di legittimità. Ciò perché:
dall’anno 2005 sino al 2011 non risulta commesso alcun reato;
per il periodo posteriore al 2011 risultano esclusivamente alcuni procedimenti in fase di indagine.
In particolare, quanto alle indagini in corso si evidenzia che in sede di udienza preliminare il GUP del Tribunale di Bergamo ha emesso sentenza di non luogo a procedere per il reato di truffa con rinvio a giudizio per le sole violazioni tributarie e societarie, aspetto allegato ma non valutato dalla Corte di secondo grado. La confisca, pertanto, sarebbe stata dottata in violazione del principio (SU Spinelli) della necessaria correlazione temporale tra incrementi patrimoniali e condizione soggettiva di pericolosità.
4.1.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento al parametro interpretativo della necessaria correlazione temporale. Secondo il ricorrente anche il primo acquisto immobili in Merone – è avvenuto con modalità ed in tempi distanti dalla commissione dell’ultimo reato e con l’aiuto
della figlia COGNOME NOME. Si tratta di aspetti solo apparentemente vagliati in sede di merito.
4.1.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla confisca dell’immobile sito in COGNOME, sotto diverso profilo.
Il ricorrente evidenzia, al di là della assenza di correlazione temporale, che le risorse impiegate per l’acquisto provengono dalla COGNOME.
In particolare si nega che la società ungherese RAGIONE_SOCIALE – da cui provengono gli assegni utilizzati dalla COGNOME – sia realmente riferibile allo stesso COGNOME.
4.2 D ricorso proposto da COGNOME NOME, a mezzo del difensore munito di procura speciale, è affidato a quattro motivi, che si andranno ad illustrare nei limiti strettamente necessari per la motivazione della presente decisione ai sensi dell’art.173 disp.att. cod.proc.pen. .
4.2.1 Al primo motivo si deduce apparenza di motivazione della decisione impugnata.
La Corte di merito ha omesso del tutto, si afferma, di valutare le prospettazioni e le allegazioni difensive, con mera rievocazione dei contenuti della prima decisione. Vengono ripercorsi i contenuti dell’atto di appello, sui punti rilevanti al fine di dimostrare la autonomia patrimoniale della ricorrente al momento dell’acquisto dell’immobile.
Peraltro si ribadisce come in caso di soggetto terzo l’onere della prova della fittizietà della intestazione del bene grava sull’accusa.
4.2.2 Al secondo motivo si deduce ulteriore vizio di apparenza della motivazione ed erronea applicazione dell’art.26 comma 2 d.lgs. n.159 del 2011.
Non poteva dirsi sussistente alcuna presunzione di fittizietà e, in ogni caso, si sarebbe trattato di presunzione relativa, superata dalle allegazioni difensive, di cui la Corte di Appello non ha tenuto conto.
4.2.3 Al terzo motivo si deduce violazione del principio di proporzionalità, applicabile alla confisca di prevenzione.
4.2.4 Al quarto motivo si deduce violazione del principio della necessaria correlazione temporale tra condizione soggettiva di pericolosità del proposto ed acquisto del bene confiscabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da COGNOME NOME è, in parte, fondato, al primo motivo.
COGNOME NOME in riferimento al periodo 1990/2018 è stato inquadrato in sede di merito nella categoria tipica di pericolosità lucrogenetica’ di cui all’arti comma 1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011.
2.1 Tuttavia la base cognitiva di simile inquadramento è del tutto carente per il periodo posteriore all’anno 2011, atteso che per i sette anni successivi (sino al 2018) sia il Tribunale che la Corte di Appello hanno fatto riferimento ad attività di indagine in corso, senza altra considerazione.
Tale modus operandi non realizza una corretta applicazione dei principi di diritto in punto di tassatività delle previsioni regolatrici delle categorie tipiche di pericolosità, più volti affermati da questa Corte di legittimità e recepiti dalla Corte costituzionale nella nota decisione n.24 del 2019.
Va ricordato, dunque, che ai fini della ricognizione – in diritto – della cd. pericolosità generica è indispensabile individuare la abituale realizzazione, in un dato intervallo temporale, di delitti produttivi ‘in concreto’ di reddito (v. da ultimo Sez. I n. 20595 del 10.1.2023, n.m.) .
Come espresso in modo chiaro dal giudice delle leggi nella citata decisione n.24 del 2019 le “categorie di delitto” che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esamiNOME dal giudice in virtù del triplice requisito – da provarsi sulla base di precisi «elementi di fatto», di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) – per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano – o abbiano costituito in una determinata epoca – l’unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito .
Viene, dunque, in rilievo la descritta connotazione dei termini «delittuosi» ed il significato attribuito alla nozione di abitualità, come veri e propri presidi della legittimità costituzionale della stessa «base legale» dell’art. 1 co.1 lett. b del d.igs. n.159 del 2011 in tema di prevenzione : « allorché si versi – come nelle questioni ora all’esame – al di fuori della materia penale, non può del tutto escludersi che l’esigenza di predeterminazione delle condizioni in presenza delle
quali COGNOME può legittimamente limitarsi COGNOME un COGNOME diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto possa essere soddisfatta anche sulla base dell’interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di disposizioni legislative pure caratterizzate dall’uso di clausole generali, o comunque da formule connotate in origine da un certo grado di imprecisione. Essenziale – nell’ottica costituzionale così come in quella convenzionale – è, infatti, che tale interpretazione giurisprudenziale sia in grado di porre la persona potenzialmente destinataria delle misure limitative del diritto in condizioni di poter ragionevolmente prevedere l’applicazione della misura stessa .. La locuzione «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» è oggi suscettibile, infatti, di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli “titoli” di reato, quanto di specifiche “categorie” di reato. Tale interpretazione della fattispecie permette di ritenere soddisfatta l’esigenza – sulla quale ha da ultimo giustamente insistito la Corte europea, ma sulla quale aveva già richiamato l’attenzione la sentenza n. 177 del 1980 di questa Corte – di individuazione dei «tipi di comportamento» («types of behaviour») assunti a presupposto della misura ».
2.2 Ciò che manca, pertanto, nella ricognizione storica delle condotte del COGNOME, è la base fattuale della abitualità, posto che per il periodo posteriore all’anno 2011 ci si è affidati a mere attività di indagine in corso che non hanno comportato alcuna valutazione incidentale – in ambito penale – di ‘incidenza e sussistenza’ di un substrato indiziario (ad esempio mediante l’emissione di un titolo cautelare) e che pertanto non consentono di ritenere ‘attribuibili’ al COGNOME le condotte illecite produttive di reddito, rilevanti a fini di prevenzione.
Come già ritenuto in numerosi arresti di questa Corte di legittimità, in assenza di un provvedimento emesso in ambito penale che esprima una valutazione quantomeno di gravità indiziaria a carico del proposto, la condotta illecita può essere autonomamente ricostruita (ai sensi dell’art.29 d.lgs. n.159 del 2011) dal giudice della prevenzione, con puntuale elaborazione e apprezzamento dei dati conoscitivi emersi in ambito penale, ma non può essere predicata come sussistente sulla base della mera ‘pendenza del procedimento’, dato da ritenersi non idoneo a concretizzare il substrato probatorio necessario in sede di prevenzione (si veda, sul tema, quanto affermato da Sez. I n. 36080 del 11.9.2020, NUMERO_DOCUMENTO si è ritenuto che il giudice della prevenzione può ritenere la riconducibilità del proposto
ad una delle categorie di pericolosità di cui agli artt. 1 e 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche indipendentemente dall’esistenza di sentenze di condanna che abbiano accertato la pregressa commissione di reati, a condizione che la valutazione incidentale a tal fine compiuta non sia smentita da esiti assolutori di eventuali procedimenti penali, eccezion fatta per il caso in cui tali esiti siano dipesi dal riconoscimento di cause estintive; nondimeno detto giudice non può basare il suo accertamento su meri sospetti, ma è tenuto a prendere in c:onsiderazione fatti storicamente apprezzabili, l’efficacia dimostrativa dei quali deve essere più elevata in relazione alla pericolosità cd. generica, con la conseguenza c:he la riconduzione del proposto ad una delle categorie di questa non può essere fondata su semplici informazioni contenute nelle banche dati in uso alle forze di polizia non accompagnate da aggiornamenti in ordine ai relativi sviluppi procedimentali).
2.3 Nel caso in esame non vi è alcuna elaborazione autonoma delle fonti conoscitive che hanno dato luogo alla apertura dei procedimenti penali posteriori all’anno 2011 e da ciò deriva la fondatezza – per quanto sinora detto – della deduzione difensiva.
2.4 Ciò tuttavia non comporta l’annullamento della statuizione di confisca in riferimento al primo acquisto immobiliare (Merone), ma esclusivamente in riferimento al secondo (COGNOME), con rinvio per nuovo giudizio sul punto. Quanto alle unità immobiliari site in Merone il ricorso proposto dal COGNOME è
infondato.
Ed invero, la consistente attività contra legem compiuta dal COGNOME con continuità (salvo il periodo di detenzione) sino all’anno 2011 rappresenta, come si è ritenuto in sede di merito, idonea base cognitiva per il mantenimento in essere della confisca delle unità immobiliari site in Merone, posto che l’acquisto (quantomeno nella sua parte iniziale) oltre a risultare sproporzioNOME alla redditività del proposto è avvenuto (nel 2012 con la cessione del diritto di abitazione) in un momento storico strettamente contiguo alla avvenuta consumazione dell’ultimo reato indicativo della condizione di pericolosità, il che consente di ritenere pienamente rispettato il principio della correlazione temporale espresso nella nota decisione SU Spinelli (si veda, sul tema Sez. V n.36421 del 6.9.2021, rv 281900 secondo cui è legittimo disporre la misura ablatoria delle utilità acquisite in un periodo successivo a quello per cui è stata asseverata la pericolosità sociale, purchè il giudice dia atto della sussistenza di una pluralità di indici fattuali dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista
formatasi nel periodo di compimento della attività illecita, e tali indici devono essere tanto più rigorosi ed univoci quanto maggiore è il lasso di tempo decorso dalla cessazione della pericolosità) . Sul punto il ricorso risulta in fatto e teso ad ottenere rivalutazioni non consentite in sede di legittimità.
Non altrettanto può dirsi per l’acquisto dell’immobile in COGNOME, avvenuto (2015) a maggior distanza temporale e dunque da ritenersi non rispettoso del suddetto parametro di correlazione temporale, ferme restando le valutazioni istruttorie rimesse al giudice del rinvio.
3.1 Sul punto, va evidenziato che l’accoglimento del motivo di ricorso in punto di «perimetrazione temporale» della pericolosità sociale del COGNOME (doglianza contenuta anche nel ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, al quarto motivo) tocca un punto preliminare ad ogni ulteriore apprezzamento dei parametri di confiscabilità del bene e in tema di impiego per l’acquisto di risorse provenienti dal soggetto terzo (appunto la RAGIONE_SOCIALE) o dal proposto, sicchè gli ulteriori motivi del ricorso proposto dalla COGNOME restano assorbiti ma non preclusi.
La forma di decreto del provvedimento impugNOME non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all’art.623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per contro, la natura decisoria dell’atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l’incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione (v. SU Gattuso).
P.Q.M.
Annulla il decreto impugNOME limitatamente aula confisca delle unità immobiliari site in COGNOME, censite al NCEU al fol.6, particella 1597 sub4 e sub5, con rinvio
per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Milano. Rigetta nel resto ricorso di COGNOME.
Così deciso il 27 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pr !Adente