Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47118 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47118 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabr ha confermato il decreto del Tribunale della medesima città del 25/11/2020, c aveva applicato a NOME COGNOME la misura di prevenzione della sorveglianz speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni quattro, con la prescr dell’obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, nonché con l’imposizione di un cauzione dell’importo di euro quattromila.
Ricorre per cassazione NOME COGNOMECOGNOME a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo un motivo unico, a mezzo del quale lamenta essersi verificata una violazione di legge; tale vizio si anniderebbe nella r attualità della pericolosità sociale, a fronte di una ordinanza cautelare eme data 05/11/2019, ma inerente a condotte collocabili negli anni 2015 e 2016.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. difesa reitera doglianze già formulate in sede di gravame, rispetto alle qu Corte di appello ha fornito adeguata risposta. Stante il non rilevante iato temp esistente, fra l’adozione della misura cautelare e il decreto applicativo della di prevenzione, nonché in considerazione del ruolo di vertice rivestito dal sogg la pericolosità ben poteva ricollegarsi, inoltre, ai contenuti del provvedi cautelare. Nel ricorso, infine, manca il confronto con l’atto impugnato, dat vengono semplicemente riproposti argomenti versati in merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovve generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con og conseguenza di legge.
Giova ricordare che l’unica censura proponibile in sede di legittim avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione, è quella inerente violazione di legge, a norma dell’art. 10 d.lgs n. 159 del 2011. Tale dispos normativa, infatti, prevede al comma terzo che “avverso il decreto della cort appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte pubblico ministero e dell’interessato e del suo difensore ….”. Dinanzi alla C cassazione, non è dunque deducibile il vizio di motivazione, a meno che ques non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente app e in realtà inesistente (ossia, priva dei requisiti minimi di coerenza, di compl
e di logicità), ovvero si ponga come assolutamente inidonea z, a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora connotata da una linea argomentativa talmente scoordinata e carente quanto a necessari passaggi logici, da far risultare oscure le ragioni poste a fondam dell’adozione della misura (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246 Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279435; Sez. 6, n. 21898 d 11/02/2014, COGNOME, Rv. 260613; Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, NOME, Rv 237277; la limitazione del ricorso alla sola violazione di legge, tra l’altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole, con la sentenza n. del 2004).
La doglianza difensiva sintetizzata in parte narrativa, sebbene qualific dalla difesa nei termini della inosservanza o della erronea applicazione di n penale, contiene però solo critiche alle conclusioni cui la Corte d’Appel pervenuta e, pertanto, è da valutarsi essenzialmente quale deduzione relati presunti vizi della motivazione.
Nella concreta fattispecie, è stato formulato in primo grado confermato ad opera della Corte di appello – un giudizio di pericolosità social soggetto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) del d.lgs 06 settembre 2 159; tale valutazione ha tratto scaturigine dall’essere il COGNOME indizi appartenenza ad una associazione, operante nel territorio di Reggio Calabria e altri luoghi della relativa provincia, dedita al traffico di sostanze stupe ricoprendo in tale sodalizio la veste di costitutore, nonché prendendo parte perpetrazione di reati scopo.
3.1. La Corte di appello, nell’analizzare specificamente il dedotto pro dell’attualità della pericolosità sociale del COGNOME, ha precisato:
che, nelle more del procedimento, è intervenuta condanna della Corte di appel di Reggio Calabria, relativamente ai fatti dai quali aveva tratto origine la su misura restrittiva della libertà personale, venendo semplicemente ricondotti i contestati sotto l’egida normativa dell’art. 74, comma 6, d.P.R. 09 ottobre n. 309 (riqualificazione non incidente sul profilo di pericolosità sociale, evide nel decreto applicativo);
che gli elementi di valutazione e conoscenza, desumibili dai colloqui intercet sono chiaramente evocativi della sussistenza del suddetto sodalizio criminale, o che del ruolo apicale in esso ricoperto dal COGNOME;
che non possono residuare perplessità, per quanto attiene alla sussistenza presupposto della attualità della pericolosità sociale del soggetto, in prese un reato associativo con una contestazione “aperta”, circostanza che induc
ritenere l’operatività dell’associazione, anche all’indomani della conclusione attività di captazione di conversazioni.
3.2. Si deve rammentare, infine, come il compito del giudice di legittim non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giud di merito, ma consista solo nello stabilire se questi ultimi abbiano esaminato gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazio essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se ab esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazi che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di (Sez. Un., n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; Sez. 2, n. 7986 d 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve ess dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritene il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibi conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 12 settembre 2023.