Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23904 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23904 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 14/12/2023 della Corte d’appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Torino, con il decreto impugnato in questa sede, ha rigettato l’appello proposto avverso il decreto del Tribunale di Tonno che ha applicato al ricorrente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ritenendo sussistente il requisito della pericolosità generica desunta da una lunga serie di condanne definitive e di procedimenti pendenti, per reati contro il patrimonio, dimostrativi della condizione di pericolosità individuata dall’art. 1, lett. b), d. Igs. 159/2011.
Ha proposto ricorso la difesa del proposto deducendo con unico motivo violazione di legge, per apparenza della motivazione, con riguardo all’omessa valutazione del dedotto elemento dello svolgimento, da parte del ricorrente, di costante attività di lavoro nell’ultimo periodo considerato dalla Corte d’appello, elemento che era stato del tutto svalutato e ignorato pur trattandosi di attività
avviata ancora prima che avesse preso inizio il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.
Il vizio lamentato, che legittima la proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 10 d. Igs. 159/2011, per l’equiparazione dell’apparenza della motivazione alla sua mancanza, integrante violazione di legge (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 – 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119 – 01), non è sussistente; la Corte territoriale ha valutato il dato favorevole indicato nei motivi di appello, apprezzandone la recessività rispetto agli elementi rappresentati a sostegno del giudizio di pericolosità espresso, poiché ha ritenuto che quel dato non fosse in grado di elidere il requisito dell’attualità, in considerazione del numero, della successione cronologica e della ravvicinata esecuzione di plurime condotte di reato aventi ad oggetto l’aggressione al patrimonio altrui.
Il carattere sintetico della motivazione sul punto è coerente con il carattere aspecifico della deduzione difensiva, per come rappresentata al giudice di primo grado attraverso una certificazione del tutto generica che il Tribunale aveva valutato e considerato non decisiva per escludere la pericolosità e la sua attualità, in ragione del breve periodo di svolgimento dell’attività di lavoro.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 aprile 2024
Il Consig Estensore
La Presidente