Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15504 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15504 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/03/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME COGNOME nato a Catania il 03/04/1970
avverso il decreto del 13/12/2024 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; visto il ricorso con motivi aggiunti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
Con decreto n. 76/17, eseguito il 22/11/2020, il ricorrente è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni tre. L’esecuzione di tale misura, poi, è stata sospesa durante la sua detenzione, per un periodo superiore
a due anni. Dopo la cessazione della detenzione, la misura di prevenzione è stata ripristinata per la residua durata.
Il Tribunale di Catania, investito ex art. 14, comma 2-ter, d. Igs. n. 159/2011 della valutazione sulla persistente pericolosità del ricorrente, ha rigettato la domanda di revoca della misura e la Corte di appello, con il decreto impugnato, ha rigettato l’impugnazione proposta avverso tale decreto.
Il decreto della Corte di appello è stato impugnato con ricorso per cassazione dal difensore di NOME COGNOME che ha denunciato un unico motivo di annullamento per violazione di legge in relazione agli artt. 111 Cost., 14 d. Igs. n. 159 del 2011, 125 cod. proc. pen. e per omessa valutazione di una prova presente agli atti.
Deduce il difensore che la Corte di appello ha fondato il giudizio di persistente pericolosità su un procedimento penale pendente per il reato di cui all’art. 483 cod. pen., risalente al 2022, senza in alcun modo considerare che, per tale reato, il ricorrente era stato assolto con sentenza del 10 ottobre 2024, il cui dispositivo era stato prodotto dal difensore.
Con i motivi aggiunti viene evidenziato che il principio di non contraddizione non consente di assumere un fatto, negato dalla sentenza di assoluzione, come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’art. 14, comma 2-ter, d. Igs. n. 150/2011 stabilisce che: «l’esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l’interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d’ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l’amministrazione penitenziaria e l’autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria. Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell’articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l’esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all’interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. Se invece la pericolosità sociale
è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione».
3. Investita, in sede di gravame, della questione della persistente pericolosità
del ricorrente, la Corte di appello ha fondato il proprio giudizio sulla pendenza di un procedimento penale per il delitto di cui all’art. 483 cod. pen., consistito nel
dichiarare falsamente all’ufficiale di anagrafe del Comune di Catania di aver trasferito la propria residenza dal Comune di San Gregorio di Catania al Comune
di Catania, INDIRIZZO.
Nel decreto sono valutate le deduzioni del ricorrente in merito alla dichiarazione, che si assume falsa, relativa al cambio di residenza, dichiarazioni
che non sono ritenute plausibili, tanto che la stessa la pendenza del procedimento per il delitto falso è stata considerata indicativa della attualità della pericolosità
sociale.
Da tale reato, però, il ricorrente era stato assolto perché il fatto non sussiste, con sentenza il cui dispositivo era stato depositato alla Corte di appello e la cui
valutazione è stata completamente pretermessa.
Ebbene, nonostante l’autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, il giudice non poteva esimersi dal confrontarsi con la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, quantunque, in quel momento, non definitiva.
Pertanto il decreto impugnato va annullato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania, che valuterà anche la circostanza che, nelle more, è stata depositata la motivazione della sentenza di assoluzione, divenuta definitiva.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania in diversa composizione. Così deciso il 25/03/2025