Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11781 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11781 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIOIA TAURO il 13/12/1994
avverso il decreto del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Cilabria rigettava il ricorso in appello proposto da NOME COGNOME avverso il deci -e:o del Tribunale di Reggio Calabria emesso il 26 aprile 2023, con il quale gli a -a stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con ob – ii go di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni due e mesi sui, sul presupposto della sua pericolosità attuale, trattandosi di persona rientranti: nelle categorie indicate dalle lett. b) e c) dell’art. 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 59.
Avverso il decreto in grado di appello propone ricorso per cassazionis , vlarco COGNOME a mezzo del proprio difensore, svolgendo doglianze affidante a due n lotivi.
2.1. Con il primo motivo, con riferimento alle lett. b) ed e) del corr ma 1 dell’art. 606, cod. proc. pen., denunzia violazione di legge e omessa nnotivaione, in relazione agli artt. 4 e 6, d.lgs. n. 159 del 2011, e 416-bis.1., cod. pen.
Rileva che la pericolosità sociale del ricorrente è stata ritenuta in ragli: ,ne di fatti, uno del 2016 e l’altro del 2018, scrutinati in sede cautelare, senza che nei corrispondenti procedimenti principali fosse stata resa sentenza di primo gr: do.
Non risulta che COGNOME dal 2018 al gennaio dei 2021, ossia da quando si trova sottoposto a misura custodiale, fosse stato coinvolto in altri procedimenti.
In considerazione della perdurante detenzione del ricorrente, la valutazione dell’attualità della sua pericolosità avrebbe dovuto misurarsi con quanto ibili to in materia dalla Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 162 del 2.024, oltre che con l’epoca remota dei fatti oggetto dei ‘due suddetti procedimen :i.
Nell’ambito del procedimento c.d. “Blu notte”, il GIP e il Tribunale del riesame avevano omesso di fornire specifica motivazione in ordine all’esisten,2 di un’associazione finalizzata al narcotraffico e alla partecipazione alla stessa di COGNOME, a fronte di conversazioni intercettate che deponevano in realtà ir :;enso contrario (in particolare quelle del 30 ottobre 2019 e del 28 novembre 2019 i.
Nell’ambito del procedimento c.d. “Faust”, il GIP e il Tribunale del r e3ame avevano omesso di motivare specificatamente in ordine all’identificazicriHe del ricorrente nel soggetto nominato come NOME nelle conversazioni (tutte tra terzi), avendo fatto riferimento a contatti successivi di due anni rispetto ai fatti cont2stati e ad un’utenza di cui non erano certe l’intestazione e la disponibilità in c po a COGNOME.
Nel procedimento cd. “Blu notte” si verificavano le stesse mar canze, essendosi formulate congetture su contenuti di conversazioni non riferibili a NOME COGNOME e al suo coinvolgimento in condotte di cui altri avrebbero discusso e, in ogr i :aso, riconducibili a violazioni della disciplina sugli stupefacenti di lieve entità.
L’aggravante prevista dall’art. 416-bis.1., cod. pen., era stata ritenuta senza considerare i principi giurisprudenziali dettati in ordine alla sua integrazione.
La pericolosità di COGNOME non poteva giudicarsi attuale in quanto a su) carico era rinvenibile solo un precedente per fatti non associativi di minima innpoitanza e di nove anni addietro; egli svolgeva un’attività lecita ed onesta; non e -a stato trovato in possesso di un ingente patrimonio o di beni di lusso; non erano stati mai rilevati collegamenti o semplici contiguità dello stesso con gruppo crini
Con il secondo motivo, sempre con riferimento alle lett. e) e b) del cunnnna 1 dell”art. 606, cod. proc. pen., lamenta violazione di legge e mancEinza di motivazione in punto di determinazione della durata di applicazione “nella misura quasi massima” e, dunque, in termini del tutto irragionevoli e sproporzionEd i.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta nel complesso infondato per le ragioni di seguito ilLPArate.
Quanto alle doglianze mosse con il primo motivo con riguardo alla vi?.rifica dell’attualità della pericolosità sociale a seguito del perdurante stato di restrizione del ricorrente, va chiarito che i particolari obblighi al riguardo previsti dall’alt. comma 2-ter del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come da ultimo dichiarato parzialmente incostituzionale con la sentenza della Corte cost. del 17/10/2024, n. 162, si riferiscono all’esecuzione della misura di prevenzione rimasta sospesa a causa della sopraggiunta detenzione del suo destinatario, per espiazione pela.
Di contro, la restrizione che viene in considerazione per COGNOME sei:ondo quanto rappresentato nello stesso ricorso, attiene ad una misura c&u:elare custodiale precedentemente disposta e in esecuzione all’atto dell’applicazio -K della misura di prevenzione, evidentemente proprio in ragione della persistermi delle esigenze cautelari special-preventive rilevanti ai fini della misura di prevenz one.
Pertanto, i rilievi sul punto poggiano sull’el’Toneo inquadramento giuridico della verifica dell’attualità della pericolosità cui erano tenuti i giudici di nneril o
Per il resto, le doglianze sullo stesso tema introducono argomentazioni meramente assertive o al più rivalutative, che mancano di confrontarsi fon le motivazioni di merito in ordine alla sussistenza del presupposto dell’attuanti della pericolosità, ancora richiamate e sviluppate nel decreto impugnato (pagg. 3 e 9), attraverso l’apprezzamento della significatività delle manifestazioni antisgciali, quale espressione del radicamento di una perdurante capacità criminale, stimolata dallo sperimentato accesso a diversi circuiti illegali, anche di tipo ‘ndranghellista.
Si tratta di una motivazione appropriata, ragionevole e perciò non sincla :abile in questa sede, tanto più che il ricorso per cassazione nella materia di cui trattasi è ammesso solo per violazione di legge (art. 10, comma 3, d. Igs. n. 159 del :011), sicché dovrebbe semmai venire in rilievo una motivazione meramente apparante.
Per le medesime ragioni risulta inammissibile, più che infondato, l’ ntero approccio critico alla decisione che caratterizza le altre doglianze svolte nE I Primo motivo, al fine di contestare la ricostruzione dei fatti da cui è stata desunta la pericolosità e per cui in sede penale è rimasta applicata la misura caute! ire in presenza di gradi indizi di colpevolezza, per come ritenuti anche in sede di riwame.
La difesa, invero, introduce tutta una serie di interpretazioni riferit2 alla rilettura di certi dati informativi – fra cui quelli relativi alle intercettazioni volta in volta asserisce, attribuendovi i significati indicativi che intende appre:zare, mancando però di confrontarsi con tutte le puntuali risposte di merito.
Ciò vale anche con riguardo ai rilievi attinenti all’esattezza dell’individoe.zione del ricorrente come la persona menzionata con il nome “NOME” nel corso delle conversazioni intercettate, mancando la difesa, ancora una volta, di considerare l’apprezzamento complessivo delle convergenti risultanze, consistenti anche nelle videoriprese, in diverse occasioni, citate nel provvedimento impugnato (pEg 6).
Si tratta, dunque, di rilievi che non possono rappresentare violazioni d fi?.gge.
Le doglianze mosse con il secondo motivo risultano con evidenza infor date, ribadendo anch’esse mere rivalutazioni per opporsi alle appropriate valutazipni di merito intervenute pure con riguardo alla durata della misura che, diversamente da quanto affermato dalla difesa, risulta ben inferiore a quella massima pr2vista.
In forza di tutte queste considerazioni, il ricorso va dunque rigettah: , con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/02/2025.