Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37849 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37849 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a PINEROLO COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA a PINEROLO
COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA a PINEROLO in proprio e nella qualità di I.r.p.t. delle società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a PINEROLO COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA a PINEROLO
avverso il decreto in data 07/12/2023 della CORTE DI APPELLO DI TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso di COGNOME NOME e per l’inammissibilità dei ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME in proprio e nella qualità di I.r.p.t. delle società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME tutti nella qualità di terzi interessati.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME nella qualità di proposto e COGNOME NOME, COGNOME NOME in proprio e nella qualità di I.r.p.t. delle società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME tutti nella qualità di terzi interessati, per il tramite dei rispettivi procurato
speciali e con ricorsi separati, impugnano il decreto in data 07/12/2023 della Corte di appello di Torino, che ha parzialmente riformato il decreto in data 17/10/2022 del Tribunale di Torino, revocando la confisca di un conto corrente ritenuto di COGNOME NOME e confermandolo nella parte in cui disponeva nei confronti di COGNOME NOME la misura di prevenzione della sorveglianza speciale e la confisca di un vasto compendio mobiliare e immobiliare ritenuto nella disponibilità del proposto, seppur intestato a terzi.
Deducono:
COGNOME NOME (proposto).
1.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 1, comma 1, lett. b) e 16, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 159 del 2011, per apparenza della motivazione in ordine all’abitualità nella commissione dei delitti e per la ritenuta natura lucrogenetica dei delitti.
Il ricorrente premette che il motivo si rivolge alla motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui si ritiene la pericolosità e la persistenza della pericolosità del proposto per oltre un ventennio, che si assume priva di un ancoraggio a fatti concreti, così da configurarsi come motivazione apparente.
Evidenzia come la Corte di appello abbia riconosciuto che le condotte delittuose attribuite a COGNOME risalgono al periodo 1997-1999 e poi al 2012-2019, così restando un vuoto di circa tredici anni, che viene colmato facendosi riferimento all’omogeneità delle condotte commesse nel primo periodo e quelle più recenti.
Proprio sotto il profilo della omogeneità, la difesa lamenta la mancata valutazione e anzi il travisamento di un elemento decisivo, costituito dal fatto che COGNOME è stato assolto con sentenza in data 21/12/2023 per insussistenza del fatto in relazione al reato di usura. Rimarca come la Corte di appello reputi il processo ancora pendente, là dove -invece- si è concluso in via definitiva, con l’assoluzione di COGNOME che, pertanto, non poteva considerarsi un usuraio.
La Corte di appello, così, ha trascurato di spiegare ovvero di illustrare un’eventuale diversa lettura -in senso sfavorevole al proposto- della sentenza assolutoria. Aggiunge che la Corte di appello ha esaminato in questo procedimento i motivi di appello relativi a quel processo per cui il proposto è stato assolto. Assoluzione che dimostra che quei motivi -criticati nel provvedimento oggi impugnato- coglievano nel segno ed erano stati ritenuti validi all’esito del dibattimento, celebrato nel contraddittorio delle parti.
Sempre in relazione al periodo di vuoto intercorso tra il 1999 e il 2012, il ricorrente osserva che in realtà tale spettro temporale deve ritenersi più ampio, in quanto il fatto successivo di usura contestato al proposto risale al 2018. Rimarca che per tale fatto successivo COGNOME è stato assolto.
Si osserva, dunque, che «il giudice di merito ha sostenuto, senza un
embrione di prova da poter valutare e valorizzare, che il COGNOME abbia continuato a fare l’usuraio per un periodo di diciotto anni intercorrente tra fatti del 1997-1999 e quelli che una sentenza di 24 anni dopo ha escluso nella sua materialità. Si tratta di un testo, quello del provvedimento impugnato, che, con riferimento al periodo 1999-2012, risulta privo dei requisiti minimi di completezza, coerenza e logicità, e che va pertanto sussunto nella categoria della motivazione apparente, riconosiuta dalla Suprema Corte come violazione di legge (…)».
1.2. Viene a questo punto affrontato il tema della sussistenza del requisito della capacità lucrogenetica che devono avere i delitti commessi dal proposto, ossia della loro capacità di generare effettivamente profitti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto ai beni che si intendono confiscare.
Osserva, dunque, il ricorrente, che «il decreto impugnato, limitandosi all’analisi dell’elemento soggettivo e della generale qualifica patrimoniale degli illeciti di usura ed abusiva attività bancaria, travisa completamente il contenuto della norma, con conseguente motivazione completamente assente circa il reddito illecito generato, entità dello stesso e riferibilità quantitativa e temporale rispetto ai beni ablati».
Precisa che la norma impone al giudice di merito di accertare in concreto l’effettivo apporto finanziario o patrimoniale del reato che rappresenta il dies a quo della pericolosità prevenzionale, che nel caso di specie sarebbe rappresentato dai fatti di usura giudicati dalla sentenza del tribunale di Pinerolo in data 12/02/2022, per fatti avvenuto nel biennio 1997-1999.
Evidenzia che in tale sentenza era stato spiegato che a COGNOME non furono pagati gli interessi e neanche fu restituito il capitale, così che risulta illogic immaginare che il patrimonio della società RAGIONE_SOCIALE sia stato creato ab origine a seguito di un reato che ha addirittura impoverito COGNOME e che tale patrimonio sia stato alimentato negli anni successivi attraverso fatti di cui non si ha traccia.
Osserva che la Corte di appello si limita a rilevare uno squilibrio contabile, senza approfondire la diretta derivazione del patrimonio da condotte illecite, là dove l’assenza di condanne e di chiari indici di violazione della legge penale nel periodo intermedio riduce il concetto di pericolosità a mera congettura.
1.2. Violazione di legge per l’omessa motivazione in punto di attualità della pericolosità sociale.
Il ricorrente denuncia l’omessa motivazione in quanto nel provvedimento impugnato non si ha alcun accenno all’attualità della pericolosità del proposto, essendosi l’argomentazione fermata al 2019 per una misura che va applicata nel 2024, ossia cinque anni più tardi dagli ultimi fatti, nell’assenza di ulteriori contestazioni medio tempore e finanche di meri sospetti. Aggiunge che la motivazione è assente anche in relazione alla pericolosità economica del proposto.
COGNOME NOME, COGNOME NOME in proprio e nella qualità di I.r.p.t. delle società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; COGNOME NOME, COGNOME NOME.
2.1. Violazione di legge e inosservanza o erronea applicazione di norma processuale, oltre che radicale vizio di omessa motivazione in relazione alla confisca dell’intero capitale sociale e del patrimonio di RAGIONE_SOCIALE nonostante la rinuncia in proposito formulata dal pubblico ministero, prima della pronuncia di primo grado.
Con il primo motivo d’impugnazione i ricorrenti evidenziano che con l’atto di appello avevano eccepito il venir meno del potere del tribunale di disporre la confisca in quanto il pubblico ministero aveva formalmente rinunciato a essa, così ricorrendo i presupposti evidenziati dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 5749 del 23/11/2021 (dep. il 2022).
Denunciano l’erroneità del decreto di appello, che -sulla base di considerazioni prettamente formalistiche- ha ritenuto che dalle conclusioni rassegnate dal pubblico ministero non potesse evincersi una sua formale rinuncia alla confisca.
2.2. Violazione di legge e inosservanza o erronea applicazione di norma processuale in relazione alla confisca dell’intero capitale sociale e del patrimonio di RAGIONE_SOCIALE, attesa la non riferibilità dell’impresa al proposto.
Si denuncia l’omessa motivazione in relazione alle deduzioni esposte con l’atto di appello, in quanto la Corte di appello si è limitata a ricalcare pedissequamente la motivazione del Tribunale.
Evidenzia che NOME COGNOME ha un’indiscussa capacità reddituale, e lamenta che la Corte di appello ha affermato in maniera apodittica che il denaro contante costituente il capitale sociale della società RAGIONE_SOCIALE ha provenienza illecita, senza spiegare quali siano gli elementi di fatto a fondamento della ritenuta riferibilità di tale denaro al proposto e non alla terza interessata.
Precisa che a tal fine non è sufficiente il riferimento alle 35 cucine e ai 127 elettrodomestici che si assumono di proprietà del gruppo RAGIONE_SOCIALE, ritenuto oggetto di appropriazione indebita, atteso che tali beni sono stati acquistati e pagati dalla società RAGIONE_SOCIALE con i redditi ricavati dall’attività d’impresa, senza alcun contributo da parte del proposto.
Aggiunge che la Corte di appello non ha trovato alcun atto gestorio da parte del proposto sulla società RAGIONE_SOCIALE, nonostante la specifica doglianza esposta sul punto. Osserva che la Corte di appello ha valorizzato alcune fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE sulle quali erano annotate a mano “RAGIONE_SOCIALE“, senza tuttavia indicare da chi sia stata effettuata quella annotazione e perché.
Così che apoditticamente la Corte di appello ha ritenuto che la società
4 COGNOME
,.,….,
A
RAGIONE_SOCIALE operasse in continuità con il RAGIONE_SOCIALE, riferibile al proposto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile.
1.1. Al fine della risoluzione delle questioni sollevate dal ricorrente, tornerà utile riportare la ricostruzione dell’istituto della nozione di pericolosità sociale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), decreto legislativo n. 159 del 2011, per come efficacemente riassunta da questa Corte con la sentenza n. 182 del 30/11/2020 (Sez. 5, dep. il 2021, COGNOME), all’indomani della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, con particolare riferimento al rapporto tra accertamento in sede penale e accertamento nel procedimento prevenzione:
«Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, “il giudizio di pericolosità espresso in sede di prevenzione va scisso – nelle sue componenti logiche – in una prima fase di tipo constatativo rapportata alla importazione di dati cognitivi idonei a rappresentare l’avvenuta condotta contraria alle ordinarie regole di convivenza tenuta – in passato – dal soggetto proposto (tra cui, ovviamente, ben possono rientrare i pregiudizi penali derivanti dall’accertamento di fatti costituenti reato) cui si unisce una seconda fase di tipo essenzialmente prognostico, per sua natura alimentata dai risultati della prima, tesa a qualificare come probabile il ripetersi di condotte antisociali, inquadrate nelle categorie criminologiche di riferimento previste dalla legge”; con particolare riferimento alla “fase constatativa” e, dunque, ricostruttiva del giudizio di pericolosità, essa «si alimenta in primis dall’apprezzamento di “fatti” storicamente apprezzabili e costituenti a loro volta “indicatori” della possibilità di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge», posto che il soggetto coinvolto nel procedimento di prevenzione e destinatario del giudizio di pericolosità «non viene ritenuto “colpevole” o “non colpevole” in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto “pericoloso” o “non pericoloso” in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza) elevato ad “indice rivelatore” della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell’ordine sociale costituzionale o dell’ordine economico e ciò in rapporto all’esistenza di precise disposizioni di legge che “qualificano” le diverse categorie di pericolosità (attualmente il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1 e art. 4)» (Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Mondini, Rv. 260103 – 4). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
E’ in questa prospettiva che deve essere ricostruito il quadro composito dei rapporti tra accertamento in sede penale e accertamento nel procedimento di prevenzione. Muovendo dall’ipotesi della sentenza assolutoria in sede penale, è stato puntualmente rilevato che «se è vero che l’autonomia del procedimento di prevenzione – rispetto a quello penale – consente in termini generali la valutazione
del “fatto” comunque accertato, quale eventuale sintomo di pericolosità è pur vero che tale affermazione esige da un lato la “effettività” di una autonoma valutazione, ma soprattutto va rapportata alla tipologia di pericolosità “prevenzionale” che si ipotizza sussistente»; invero, «il principio della “autonoma valutazione” (di fatti accertati o comunque desumibili da decisioni di assoluzione emesse in sede penale) si è affermato, quasi in via esclusiva, nel settore della contiguità mafiosa ed in riferimento ad una descrizione della categoria criminologica (il soggetto indiziato di appartenenza all’organismo mafioso) che tollera, per la sua diversità ontologica dalla prova della condotta partecipativa in senso pieno (art. 416 bis), la diversità di apprezzamento, nei due settori dell’ordinamento, delle medesime circostanze di fatto (le frequentazioni stabili con il soggetto mafioso, ad esempio, ben possono rappresentare indice rivelatore di contiguità – ove accertate – pur se ritenute insufficienti a fondare una decisione affermativa di penale responsabilità)», laddove «nel settore della pericolosità “semplice” molto minore, per non dire assente, è la possibilità di porre in essere, sul piano interpretativo ed in rapporto alla mediata osservanza del principio di tassatività , una simile operazione», posto che «se la realizzazione del delitto è esclusa in sede penale – e ciò sia in rapporto all’elemento materiale che a quello psicologico, non potendosi certo sostenere una sopravvivenza del disvalore di un delitto in assenza di dolo – manca uno dei presupposti su cui lo stesso legislatore articola la costruzione della fattispecie»; di qui il principio di diritto secondo cui «in sede di verifica della pericolosità di soggetto proposto per l’applicazione di misura ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), d. Igs. n. 159 del 2011 il giudice della prevenzione non può ritenere in via autonoma rilevante il fatto coperto da giudicato di assoluzione, stante la testuale formulazione della norma di riferimento che richiede la constatazione di ricorrenti attività delittuose produttive di reddito» ed ostandovi il «principio di tassatività e di quello, ancor più generale, di unitarietà dell’ordinamento e di non contraddizione» (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, COGNOME, Rv. 264319 – 22). Il principio di diritto appena richiamato ha trovato conferme nella successiva giurisprudenza di legittimità, che ha rimarcato come in sede di verifica della pericolosità generica del soggetto proposto, il giudice della prevenzione possa ricostruire in via autonoma la rilevanza penale dei fatti accertati in sede penale che non abbiano dato luogo ad una sentenza di condanna a condizione che non sia stata emessa una sentenza irrevocabile di assoluzione in quanto la negazione penale di un fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità, sicché detto potere di autonoma valutazione sussiste anche nel caso di emissione di una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione purché il fatto risulti delineato con sufficiente chiarezza Corte di Cassazione – copia non ufficiale
o sia comunque ricavabile in via autonoma dagli atti, laddove l’unico limite all’autonomia del giudizio di prevenzione è quello dell’esclusione, in sede penale, con pronunce irrevocabili, di determinati fatti, posto che «la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di ritenerlo esistente e quindi di assumerlo come elemento del giudizio di prevenzione» (Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, COGNOME, Rv. 272496; conf. Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, COGNOME, Rv. 277908; Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013, COGNOME, Rv. 256820, secondo cui l’unico limite posto all’autonomia valutativa del giudice della prevenzione è che «i fatti storici ritenuti sintomatici della pericolosità del proposto non devono essere stati smentiti in sede di cognizione penale»). Alcune pronunce di questa Corte danno conto di una parziale diversità nell’impostazione di fondo, ritenendo che, in tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l’autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, possa valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un’affermazione di pericolosità generica del proposto, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti non sufficienti – nel merito o pe preclusioni processuali – per una condanna penale ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 27722505; in analoga prospettiva, Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266364). Al riguardo, però, va ribadito che «il principio della “autonoma valutazione” (di fatti accertati o comunque desumibili da decisioni di assoluzione emesse in sede penale) si è affermato, quasi in via esclusiva, nel settore della contiguità mafiosa ed in riferimento ad una descrizione della categoria criminologica (il soggetto indiziato di appartenenza all’organismo mafioso) che tollera, per la sua diversità ontologica dalla prova della condotta partecipativa in senso pieno (art. 416-bis) la diversità di apprezzamento, nei due settori dell’ordinamento, delle medesime circostanze di fatto (le frequentazioni stabili con il soggetto mafioso, ad esempio, ben possono rappresentare indice rivelatore di contiguità – ove accertate – pur se ritenute insufficienti a fondare una decisione affermativa di penale responsabilità)». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Una diversa definizione dei rapporti tra accertamento assolutorio in sede penale e accertamento dei presupposti del giudizio di pericolosità nel procedimento di prevenzione, oltre a ledere il principio di unitarietà e di non contraddizione dell’ordinamento, svilirebbe indebitamente la pregnanza cognitiva dell’accertamento proprio del giudizio penale. Del resto, la diversità strutturale ravvisabile tra la fattispecie incriminatrice e la “corrispondente” fattispecie di
99-,
pericolosità si apprezza pienamente proprio sul terreno della pericolosità qualificata, alla luce del rilievo che la nozione di “appartenenza” ad un’associazione mafiosa, rilevante per l’applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla “partecipazione”, si sostanzia in un’azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512), laddove analoga diversità strutturale non è riconoscibile con riguardo alle “categorie” di reato che, come si vedrà, rappresentano il nucleo essenziale della fattispecie di pericolosità di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), d. Igs. n. 159 del 2011.
Naturalmente, il giudice della misura di prevenzione può valorizzare, nella fase “constatativa”, dati conoscitivi non presi in considerazione in alcun procedimento penale, così come quelli valutati in procedimenti penali non definitivi (cfr. Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, COGNOME, Rv. 271372) ovvero, nei termini sopra indicati, in procedimenti definiti con declaratorie di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo, naturalmente, il relativo giudizio con congrua motivazione, anche alla luce delle deduzioni e delle allegazioni eventualmente introdotte dalla difesa. Un cenno particolare merita la questione della valutabilità, ai fini del giudizio di prevenzione, di elementi acquisiti nell’ambito di un procedimento penale archiviato; muovendo dal rilievo che «soltanto una sentenza irrevocabile di assoluzione comporta un limite al giudice della prevenzione di rivalutare autonomamente i fatti in essa accertati, in quanto la negazione penale di un fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità», si è sostenuto che, in tema di misure di prevenzione, il giudice può valutare autonomamente anche i fatti oggetto di un procedimento archiviato (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277438-02).
Concludendo sul punto, e fermo restando quanto appena rilevato in ordine agli elementi desunti da un procedimento archiviato, il quadro dei rapporti tra accertamento in sede penale e accertamento in sede di prevenzione è stato così efficacemente sintetizzato: «a) nel giudizio cognitivo di prevenzione, l’applicazione delle previsioni di legge di cui all’art.1 co.1 lett. b Cod. Ant. richiede adeguat motivazione circa la esistenza pregressa delle condotte delittuose commesse dal proposto, aderenti ai contenuti della previsione astratta, declinata – quest’ultima in termini tassativi, trattandosi della base logica e normativa del giudizio di pericolosità soggettiva; b) il giudice della misura di prevenzione può fare riferimento, in tale parte della motivazione, a provvedimenti emessi in sede penale che abbiano affermato (anche in via provvisoria) la ricorrenza dei delitti in questione, esprimendo argomentata condivisione e confrontandosi con gli argomenti contrari introdotti dalla difesa; c) il giudice della misura di prevenzione può ricostruire in via
totalmente autonoma gli episodi storici in questione – anche in assenza di procedimento penale correlato – in virtù della assenza di pregiudizialità e della possibilità di azione autonoma di prevenzione (art. 29 Cod. Ant.); d) il giudice della misura di prevenzione è tuttavia vincolato a recepire l’eventuale esito assolutorio non dipendente dall’applicazione di cause estintive – sul fatto posto a base del giudizio di pericolosità – prodottosi nel correlato giudizio penale (art. 28 Cod. Ant.) con le sole eccezioni che seguono: 1) il segmento fattuale oggetto dell’esito assolutorio del giudizio penale si pone come ingrediente fattuale solo concorrente e minusvalente rispetto ad altri episodi storici rimasti confermati (o non presi in esame in sede penale); 2) il giudizio di prevenzione si basa su elementi cognitivi autonomi e diversi rispetto a quelli acquisiti in sede penale; 3) la conformazione legislativa del tipo di pericolosità prevenzionale è descritta in modo sensibilmente diverso rispetto ai contenuti della disposizione incriminatrice oggetto del giudizio penale (ipotesi di pericolosità qualificata)» (Sez. 1, n. 43826 del 2018, cit.). Sempre in premessa, è necessario soffermarsi sulla specifica qualificazione di pericolosità generica, che viene in rilievo nel caso in esame, ossia, come chiarito dalla Corte distrettuale, quella delineata dall’art. 1, comma 1, lett. b), del d. Igs. n. 159 del 2011. Con la sentenza n. 24 del 2019, la Corte costituzionale ha ritenuto detta figura – a differenza di quella di cui alla lett. a) della medesima disposizione costituzionalmente legittima, in quanto la locuzione «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» è oggi suscettibile di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli “titoli” di reato, quanto di specifiche “categorie” di reato, il ch «permette di ritenere soddisfatta l’esigenza – sulla quale ha da ultimo giustamente insistito la Corte europea, ma sulla quale aveva già richiamato l’attenzione la sentenza n. 177 del 1980 di questa Corte – di individuazione dei “tipi di comportamento” (“types of behaviour”) assunti a presupposto della misura»; in questa prospettiva, il giudice delle leggi ha puntualizzato che «le “categorie di delitto” che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito – da provarsi sulla base di precisi “elementi di fatto”, d cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) – per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, e) i quali a loro volta costituiscano – o abbiano costituito in una determinata epoca – l’unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito». In linea con le indicazioni del giudice delle leggi, la giurisprudenza di legittimità si è assestata sul principio di diritto i Corte di Cassazione – copia non ufficiale
forza del quale, in tema di misure di prevenzione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le “categorie di delitto” legittimanti l’applicazione di una misura fondata sul giudizio di cd. pericolosità generica, ai sensi dell’art. 1, lett. b), del d. Igs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisit – da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione – per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l’unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019′ COGNOME, Rv. 275827; conf. Sez. 6, n. 21513 del 09/04/2019, COGNOME, Rv. 275737; Sez. 1, n. 27696 del 01/04/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 275888)».
1.2. Così definiti i criteri di valutazione, va rilevato come il decreto della Corte di appello sia conforme a tali principi, mentre il ricorso si confronta con esso in maniera parziale, muovendo censure che non considerano la complessiva struttura argomentativa, unitariamente e inscindibilmente considerata e che, soprattutto, non si spingono fino a evidenziare il vizio di violazione di legge -unico scrutinabile nella materia che ci occupa- rimanendo relegate nell’ambito della critica alla motivazione adottata dai giudici.
1.2.1. Le censure, invero, sono sostanzialmente intese a colpire la motivazione del decreto impugnato, che si assume apodittica nella parte in cui valuta le sentenze di assoluzione e le archiviazioni pronunciate nel periodo che va dal 1997 al 1999. Il ricorrente rimarca, altresì, che la Corte di appello ha ritenuto pendente un procedimento penale a carico di COGNOME, in realtà già conclusosi con assoluzione; che la Corte di appello non ha indicato elementi concreti da cui ricavare la pericolosità sociale di COGNOME nel periodo compreso tra il 1998 e il 2018; che non sono stati indicati reati capaci di produrre reddito; che non è stato affrontato il tema dell’attualità della pericolosità.
1.2.2. Ciò premesso, va rilevato che, con riguardo al primo periodo, la Corte di appello ha osservato che COGNOME era stato assolto per plurime contestazioni di usura, ma che da tali procedimenti penali era tuttavia emerso che lo stesso effettuava l’attività di “prestasoldi” in maniera professionale, stabile e continuativa.
Proprio in ragione di tale rilievo veniva avviato un procedimento penale che trovava sbocco in una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all’art. 132, comma 1, decreto legislativo n. 385 del 1993 (abusiva attività finanziaria)., commesso (esercitata) dal gennaio 1997 all’autunno 1999.
A ciò si aggiunge anche la sentenza pronunciata il 13/02/2022 dal Tribunale di Pinerolo, che ha accertato la commissione del reato di usura commesso da
gennaio 1997 a settembre 1999.
Da tali accertamenti giudiziali i giudici di merito hanno ricavato l’abitualità e la professionalità della condotta di COGNOME e, in conformità ai principi di diritto enunciati in premessa, hanno legittimamente valorizzato sentenze pronunciate in sede penale, ritenendo che proprio l’abitualità, la continuità e la professionalità dell’attività ivi acclarata fosse la principale, se non l’esclusiva fonte di reddito di COGNOME.
Infatti, osserva la Corte di appello: «indipendentemente dall’entità della pena inflitta, i reati di usura e di abusiva attività finanziaria sopradescritti assumono particolare rilievo ai fini del giudizio di pericolosità che qui interessa, trattandosi di inequivoci indicatori di accumulo di provvista di origine illecita, A ciò va aggiunto che negli anni 1997, 1998 e 1999 in cui era fiorente l’attività finanziaria, risulta accertata una rilevante sperequazione tra impieghi e fonti (v. perizia dott. Spadavecchia pagg. da 409 e 422)».
Il ricorrente non si confronta con tali rilievi, che non vengono considerati nelle censure, -invece- focalizzate sulle assoluzioni e sulle archiviazioni che, in verità, hanno una portata residuale e marginale nel giudizio complessivo espresso dalla Corte di appello e rispetto a una pericolosità sociale tratta da sentenze definitive e per il cui accertamento non è stato necessario fare ricorso alla valorizzazione alle sentenze di assoluzione o ai provvedimenti di archiviazione
1.2.3. Analoghe considerazioni valgono anche per il periodo più recente, che i giudici fanno decorrere dal 2012, al tempo in cui viene dichiarato il fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, in relazione a un debito tributario ammontante a euro 980.422,00, per la sistematica omissione del versamento delle imposte dovute.
I giudici hanno altresì evidenziato le condotte distrattive risalenti all’anno 2013, sempre in danno del RAGIONE_SOCIALE.
I giudici di merito, quindi, hanno altresì valorizzato il procedimento penale avviato nei confronti di COGNOME NOME e di sua moglie (COGNOME NOME) per i reati di cui agli artt. 223 e 216 Legge Fallimentare (Bancarotta Fraudolenta) pendente a loro carico, per le condotte distrattive che sarebbero state commesse dal 2014 al 2019 (data della sentenza dichiarativa del fallimento della società RAGIONE_SOCIALE), omettendo il pagamento di qualsiasi tributo e di contributi previdenziali e nella distrazione di beni dalla società RAGIONE_SOCIALE in favore del RAGIONE_SOCIALE, per circa cinquecentomila euro. I giudici hanno altresì risaltato l’esistenza di ulteriori indagini per ulteriori condotte distrattive in danno del RAGIONE_SOCIALE realizzate nell’anno 2019; condotte di riciclaggio sempre contestate dal 2016 al 2019, oltre che appropriazioni indebite, infedeltà patrimoniali ed evasione fiscale.
Va evidenziato come la valorizzazione di tali molteplici elementi fattuali -a far data dal 2012 al 2013- sia conforme al principio di diritto già richiamato, secondo
il quale il giudice della misura di prevenzione può valorizzare, nella fase “constatativa”, dati conoscitivi non presi in considerazione in alcun procedimento penale, così come quelli valutati in procedimenti penali non definitivi (cfr. Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, COGNOME, Rv. 271372).
Anche in questo caso, tutti tali elementi vengono trascurati nel ricorso in esame che, invero, accentua le sue critiche in riferimento alla errata valorizzazione della Corte di appello di un processo ritenuto pendente e in verità definito con l’assoluzione di COGNOME. Tale rilievo, in realtà, è il frutto di una parcellizzazione dei contenuti della sentenza, là dove il requisito della specificità pretende che le censure siano rivolte al provvedimento impugnato da considerarsi quale unità inscindibile, non suscettibile di parcellizzazione. L’errata considerazione della pendenza del procedimento penale in realtà risolto favorevolmente, invero, non incide nella tenuta complessiva della trama argomentativa dei giudici di merito, né tale incidenza viene in concreto specificata dal ricorrente.
1.2.4. Risulta apodittica, poi, la censura secondo cui la pericolosità sociale sia stata ritenuta pur in assenza di condotte lucrogenetiche.
Anche in questo caso il ricorrente fonda la censura evidenziando che l’unica condanna riportata da COGNOME (quella inflitta dal Tribunale di Pinerolo) si sarebbe avuta per un fatto di usura in relazione alla quale la stessa pronuncia avrebbe acclarato che l’odierno ricorrente non ha riscosso alcun interesse e al contempo non gli è stato restituito il capitale.
Nuovamente le censure trascurano di considerare la condanna per l’abusiva attività finanziaria, e tutti gli ulteriori reati evidenziati al punto precedente e correlate condotte distrattive, la cui naturale capacità di produrre profitti illecit viene evidenziata dai giudici di merito con motivazione che non viene punto contestata dal ricorrente.
1.2.5. Sullo stesso solco argomentativo fin qui tracciato si collocano anche le censure esposte dal ricorrente in relazione al periodo intermedio, che si assume privo di elementi significativi della pericolosità sociale.
Anche sotto tale profilo, il ricorrente opera una valutazione parcellizzata del periodo, isolando tale arco temporale (1999-2012) rispetto al perimetro di pericolosità sociale certamente acclarato nel periodo antecedente e in quello successivo, per come fin qui evidenziato.
In realtà la distinzione del periodo di tempo di interesse in tre segmenti autonomi e separati è un artificio che si pone in contrasto con la necessità di valutare in maniera unitaria le condotte intraprese nel tempo dal proposto, così che gli elementi emersi all’inizio dell’arco temporale preso in considerazione e gli elementi emersi nella sua fase finale devono considerarsi collegati gli uni agli altri e -al contempo- riverberano effetti valutativi anche in relazione al periodo definito
intermedio.
1.2.6. La Corte di appello, peraltro, in continuità con le argomentazioni fin qui sintetizzate, ha affrontato anche il tema dell’attualità della pericolosità, rintracciando elementi dai quali ha ricavato come la pericolosità sociale di COGNOME sia rimasta inalterata nell’intero arco temporale compreso tra il 1997 e i fatti attuali, giacchè anche nel periodo apparentemente silente sono emersi elementi significativi della pericolosità del proposto.
In tal senso la Corte di appello ha evidenziato le vicende relative alle varie società costituite ed estinte nel periodo di interesse (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO , , RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE), tutte caratterizzate da movimentazioni di denaro la cui provenienza è rimasta per lo più ignota e la cui disponibilità è risultata incongruente rispetto alla disponibilità finanziarie del gruppo famigliare, per come ampiamente illustrato dalle pagine 15 a 34 della parte narrativa e per come ulteriormente puntualizzato, dalla pagina 71 alla pagina alla pagina 88 in risposta alle deduzioni difensive.
Sulla base di ciò, la Corte di appello ha evidenziato che la sostanziale omogeneità delle condotte tenute da COGNOME deponeva nel senso di una pericolosità persistente, per la disponibilità in capo al proposto di rilevanti risorse finanziarie non giustificate dai redditi accertati, in cui COGNOME, mediante l’attività di RAGIONE_SOCIALE, fruisce di profitti derivanti dall’attività finanziaria abusiva investiti nel se immobiliare, così confermando anche il giudizio sull’attualità della pericolosità sociale.
Anche in questo caso, tutte le censure avverso il provvedimento impugnato si limitano a censurare la motivazione dello stesso, senza però evidenziarne deficit tali da fare emergere il vizio di violazione di legge, visto che non si può affermare che essa sia inesistente o apparente, per come dedotto -peraltro- parcellizzando i contenuti del decreto, da cui vengono estrapolati taluni argomenti, con l’obliterazione della restante gran parte.
Va ricordato, infatti, che «In tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio», (Sez. 6 – , Sentenza n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 – 01).
2. A eguale conclusione di inammissibilità si perviene in relazione ai ricorsi
,…,..,
proposti dai terzi interessati.
2.1. La prima ragione di inammissibilità è correlata alla manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, con cui si sostiene che il pubblico ministero aveva parzialmente rinunciato all’azione.
A tale riguardo, la Corte di appello ha correttamente richiamato il principio di diritto fissato da questa Corte, a mente del quale «In tema di misure di prevenzione, la natura cognitiva e giurisdizionale del procedimento impone di ritenere che la rinuncia ad una domanda originaria debba essere espressamente formalizzata non potendosi implicitamente ricavare da fatti concludenti, sicché, ove il pubblico ministero abbia rassegnato conclusioni orali in termini non del tutto conformi alla richiesta formulata per iscritto, non può da ciò ricavarsi il significato concludente del venir meno dell’interesse ad una pronuncia sulla questione originariamente dedotta», (Sez. 5, Sentenza n. 5749 del 23/11/2021 Cc., dep. il 2022, COGNOME, Rv. 282780 – 02).
Le deduzioni difensive vanno nel senso esattamente opposto a tale principio, in quanto si assume che dalle conclusioni rassegnate in udienza dal pubblico ministero è possibile evincere la sua parziale rinuncia all’azione. La Corte di appello, però, ha correttamente respinto la censura osservando come non vi sia stata un’esplicita dichiarazione di rinuncia dal pubblico ministero, per come ampiamente illustrato alle pagine da 72 a 74 del decreto impugnato.
Il ricorrente reitera la medesima censura che -però- si conferma manifestamente infondata per le ragioni ora esposte.
2.2. Per le restanti argomentazioni vale quanto già esposto in relazione alla posizione di COGNOME, dovendosi aggiungere che i giudici di merito hanno ampiamente spiegato le ragioni della riconducibilità delle attività intestate a COGNOME NOME, in generale, e a RAGIONE_SOCIALE -in particolare- all’attività illecita di COGNOME.
La Corte di appello ha dato puntuale risposta al paragrafo 5.1. e alle pagine 74 e ss. alle medesime deduzioni difensive oggi reiterate con il ricorso, illustrando gli elementi dai quali si ricavava che COGNOME era il dominus di RAGIONE_SOCIALE fin dalle origini; che i rilevanti accrediti, finanziamenti e acquisti in favore della società erano effettuati senza che venisse rintracciata la fonte della loro provenienza. A titolo esemplificativo: il finanziamento di 60.000,00 euro versato da COGNOME NOME in favore della società non trova riscontro nei suoi redditi; gli acquisti immobiliari vengono effettuati pagando il prezzo con provvista che non risulta proveniente dalla stessa società; le immissioni di denaro avvengono in contanti e non trovano un valido titolo di giustificazione circa la loro provenienza.
Il tema è trattato ampiamente dalla Corte di appello -per come già evidenziato- dalle pagine da 74 a 88, con motivazione che non può dirsi certamente mancante, né apparente.
Anche in questo caso, tutte le censure avverso il provvedimento impugnato si limitano a censurare la motivazione dello stesso, senza però evidenziarne deficit tali da fare emergere il vizio di violazione di legge, visto che non si può affermare che essa sia inesistente o apparente, per come dedotto -peraltro- parcellizzando i contenuti del decreto, da cui vengono estrapolati taluni argomenti, con l’obliterazione della restante gran parte.
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 maggio 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente