Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38783 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38783 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 22/3/2024 della Corte di appello di Palermo
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 22 marzo 2024 la Corte di appello di Palermo ha confermato il provvedimento emesso dal Tribunale della stessa città il 25 settembre 2023, con cui a NOME COGNOME è stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di quattro anni.
Avverso il decreto della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME, che ha dedotto i motivi di seguito indicati.
2.1. Con il primo motivo ha censurato la violazione di legge, per avere la Corte di appello confermato l’applicazione della misura di prevenzione personale in carenza di presupposti di cui all’art. 4 lettera a) del D. Lgs n. 159 del 2011. La menzionata Corte si sarebbe limitata a prendere atto delle condanne inflitte a COGNOME in sede ordinaria, in spregio al pacifico principio di autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, e avrebbe affermato l’attualità della pericolosità sociale del ricorrente esclusivamente sulla scorta delle pregresse condanne per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., peraltro basate su fatti oltremodo datati nel tempo, essendo la condotta partecipativa, per la quale il ricorrente ha riportato condanna, risalente rispetto al decreto in questione, intervenuto 5 anni dopo. La Corte di appello, inoltre, non avrebbe indicato alcun elemento o fatto recente a supporto delle affermazioni di attualità della pericolosità e avrebbe valorizzato inopinatamente un dato assolutamente neutro, quale l’omessa dissociazione del prevenuto. Infine, non avrebbe valutato lo stato di restrizione carceraria, cui il ricorrente è sottoposto da lungo tempo.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge, per avere la Corte di appello confermato la durata della misura di prevenzione applicata, limitandosi ad affermare che essa era proporzionata alla pericolosità sociale del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è privo di specificità, risolvendosi nella reiterazione delle medesime doglianze sollevate dinanzi alla Corte territoriale, che vi ha dato corretta risposta, con cui il ricorrente non si è adeguatamente confrontato.
2.1. Ricordato che il ricorrente era stato già condannato in via definitiva per il reato di associazione mafiosa, commesso fino al 20 giugno 2006, nonché per due estorsioni aggravate ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e, in forza di decreto del giugno 20090 era già stato destinatario di misura di prevenzione / personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, la Corte di appello ha affermato che la pericolosità qualificata del medesimo ricorrente tp s i desumeva dalla condanna alla pena di mesi 8 di reclusione, inflittagli con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare di Palermo del 3 dicembre 2020, confermata in appello il 20 dicembre 2022.
La Corte territoriale ha sottolineato che il materiale probatorio (in particolare, le conversazioni intercettate e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME, reggenti, l’uno, del mandamento mafioso di Villabate e, l’altro, di quello di Misilmeri – Belmonte Mezzagno), acquisito nel corso del richiamato processo penale e combinato con la condanna irrevocabile di COGNOME, consentiva di tratteggiare la figura di quest’ultimo quale importante uomo d’onore della famiglia di Passo di Rigano, attivo nell’organizzazione dell’importante summit mafioso, avvenuto il 29 maggio 2018 tra i rappresentanti dei diversi mandamenti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE palermitana. La menzionata Corte ha concluso, quindi, che, alla stregua degli elementi emersi in sede penale, era incontrovertibilmente dimostrata la pericolosità sociale dell’appellante, appartenente all’organizzazione mafiosa RAGIONE_SOCIALE.
Alla luce di siffatte argomentazioni è evidente che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il Collegio territoriale non si è limitato a prendere atto delle condanne inflitte in sede ordinaria i ma ha valutato gli elementi probatori risultanti dalle sentenze di condanna, idonei a determinare l’inquadramento del ricorrente nella categoria di cui all’art. 4 lettera a) del D. Lgs. n. 159/2011.
Avendo desunto la pericolosità del ricorrente dagli elementi probatori emersi nel giudizio penale, il menzionato Collegio ha rispettato il principio di autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione.
2.2. Anche il giudizio sull’attualità della pericolosità sociale del ricorrente resiste ai rilievi difensivi.
Al riguardo giova ricordare che questa Corte ha affermato che, ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione nei confronti di un condannato per il reato di associazione di tipo mafioso, è onere del giudice verificare la sussistenza dell’attualità della pericolosità, tenendo in considerazione l’evoluzione della personalità del proposto nel periodo di espiazione della pena, avuto riguardo a tre indicatori fondamentali: il livello di coinvolgimento del proposto nella pregressa attività del gruppo criminoso; la tendenza del gruppo medesimo a mantenere intatta la sua capacità operativa; la manifestazione da parte del proposto medio tempore di comportamenti denotanti l’abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511 – 01).
Nel caso in esame, il Collegio di appello, oltre a sottolineare la non particolare risalenza, rispetto alla data di emissione del decreto di primo grado, della condotta partecipativa per la quale il ricorrente aveva riportato condanna (il summit mafioso, organizzato dal proposto, era avvenuto il 29 maggio 2018), ha evidenziato che le emergenze acquisite in sede penale erano dimostrative del ruolo particolarmente attivo e di rilievo, svolto dal proposto in seno al sodalizio
mafioso, del suo forte senso di appartenenza e della piena operatività al servizio dello stesso, come attestato dal delicato compito affidatogli, avente ad oggetto l’organizzazione di una riunione, finalizzata a costituire un organo centrale con funzioni di direzione delle attività criminali dei diversi mandamenti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE palermitana e avente capacità di dirimere i contrasti tra i membri delle varie articolazioni nonché legittimazione per scegliere i vertici delle famiglie mafiose.
La Corte di appello ha affermato, quindi, che a fronte di siffatta collaborazione del ricorrente con il sodalizio di appartenenza, doveva ritenersi che, alla data del decreto impugnato, la natura della sua partecipazione all’associazione mafiosa si fosse atteggiata con un tale grado di compenetrazione rispetto ai fini dell’associazione stessa da lasciare ragionevolmente presumere che i suoi legami con il sodalizio non solo fossero stabili e duraturi ma si proiettassero fisiologicamente verso il futuro.
Secondo la Corte territoriale, inoltre, le emergenze acquisite erano anche dimostrative della contiguità del ricorrente con esponenti di rilievo del medesimo sodalizio (in primis COGNOME) e del difetto, nonostante lo stato di detenzione, di segnali di reale dissociazione dalla consorteria di appartenenza, dovendosi pure rimarcare che egli aveva persistito nella sua condotta illecita, nonostante la precedente condanna per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. e la precedente applicazione di altra misura di prevenzione personale.
Alla luce di siffatte argomentazioni deve rilevarsi che, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, nel provvedimento impugnato non si riscontano violazioni dei principi enunciati in materia da questa Corte.
Il secondo motivo, relativo alla durata della misura di prevenzione applicata al ricorrente, è privo di specificità.
La Corte territoriale ha ritenuto che la durata di anni quattro fosse proporzionata alla pericolosità sociale del ricorrente, destinatario di precedente misura, avuto riguardo allo spessore del suo inserimento associativo, come emergeva dalle risultanze acquisite in sede penale.
Trattasi di motivazione che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, è adeguata e sfugge al sindacato di questa Corte, non rinvenendosi violazioni di legge o motivazione apparente.
Nel procedimento di prevenzione, infatti, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge (art. 10, comma 3, D.Lgs n. 159/2011): vizio in cui va ricompresa l’ipotesi della motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre nei casi di assenza totale della motivazione o di motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare assolutamente inidonea a rendere
comprensibile la “ratio decidendi”, o connotata da argomentazioni talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento, o difettante di confronto con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da determinare un esito opposto del giudizio (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246 – 01; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 270080 – 01).
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il Presidente