Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20200 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20200 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ZELO BUON PERSICO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato il decreto emesso il 12 febbraio 2015 dal Tribunale del medesimo capoluogo, con cui era stata disposta la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblic sicurezza, con obbligo di soggiorno, per la durata di due anni.
Il ricorrente annovera numerose condanne per delitti contro il patrimonio (soprattutto f in abitazione) ed in materia di stupefacenti. E’ stata quindi valorizzata la diuturna dedi al crimine a sfondo patrimoniale, come si evince dalle condanne riportate nel casella giudiziario, che costituisce per il proposto unica fonte di sostentamento.
La Corte di appello, nell’offrire risposta argomentativa al motivo di gravame con il qua censurava il decreto di primo grado, ha valorizzato, in tema di attualità del giudi pericolosità sociale, la condotta tenuta in epoca successiva all’intervallo detenti mancata dedizione al lavoro e la scelta di rendersi irreperibile alla esecuzione provvedimenti della giurisdizione.
Avverso tale decreto ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione NOME COGNOMECOGNOME a ministero del difensore di ufficio, articolando unico motivo di cens provvedimento di secondo grado, per violazione della legge di prevenzione (art. 606 comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in riferimento all’art. 14, comma 2 ter, del d.lgs. n. 159 del 2011), attesa la motivazione solo apparente circa la attualità della ritenuta perico sociale qualificata, ad onta del tempo trascorso dalla consumazione dei fatti indizian dell’intervallo detentivo sofferto.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso questa Corte, in data 12 aprile 2024, ha depositat conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, giacché, al di là della rubrica, non prospetta una violazione di legge (unico vizio deducibile in sede di legittimità con i ricorsi in ma applicazione delle misure di prevenzione: Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266365; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246), ma solo vizi della motivazione (esistente e non apparente) del provvedimento impugnato, risolvendosi nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione n merito e da questi motivatamente respinte.
1.1. Con riferimento al giudizio di attualità della pericolosità sociale, questa Corte ha modo di affermare che è onere del giudice verificare «in concreto» la persistenza del pericolosità del proposto, soprattutto nei casi in cui sia decorso un apprezzabile period tempo tra l’epoca di commissione dei fatti presupposti e il momento della formulazione de giudizio sulla prevenzione e quando tra la pregressa violazione della legge penale e ta ultimo giudizio si collochi un periodo detentivo tendente alla risocializzazione o comun
esente da ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità (tra le tante, Sez. 2, n. 2458 9/2/2018, Rv. 272937-01; Sez. 6, n. 10248, del 11/10/2017 deo. 2018, Rv. 272723; Sez. 6, n. 5267 del 14/01/2016, Rv. 266184). Se infatti non esiste incompatibilità, né ontolog né giuridica, tra un giudizio di attualità della pericolosità sociale ai fini dell’appl misura di prevenzione e lo stato di detenzione, è altrettanto vero che la detenzione no un dato neutro (così, Corte cost. n. 6 del 2013). Secondo il giudice delle legg rivalutazione della pericolosità sociale va compiuta quando, “all’esito della detenzi emergano profili o dati di fatto specifici potenzialmente idonei ad incidere sullo st pericolosità sociale precedentemente delibato in senso positivo”. In termini del t sovrapponibili si esprime oggi il legislatore che ha interpolato il testo unico in antimafia (D. L.gs. n. 159/2011, cit.) aggiungendo i commi 2-bis e 2-ter all’art. 14.
1.2. Il giudice di merito, dunque, deve procedere ai necessari accertamenti, fornend giustificazione adeguata del perché ritenga che nella situazione concreta la pericolos sociale che connotava il prevenuto prima del suo ingresso in carcere, sia ancora immutata, nonostante l’intervenuto stato detentivo, soprattutto nei casi in cui gli elementi p fondamento nel giudizio di prevenzione siano tutti precedenti all’insorgere dello s detentivo (Sez. 5, n. 34150 del 22/09/2006, Rv. 235203; Sez. 2, n. 39057 del 3/06/2014, Rv. 260781).
1.3. In tale articolato quadro di riferimento la Corte di appello di Milano ha fatto c applicazione dei principi indicati. La Corte territoriale ha infatti valorizzato, ritenere attuale la manifestazione di pericolosità del prevenuto, la sua condizion irreperibilità, giacché questi si è sottratto alla esecuzione della misura di prevenzion immanente inoccupazione, che aveva determinato in passato la ineludibilità della scelta criminale, quale modalità ordinaria di sostentamento personale. Tale argomentare, fondato su dati storici non controversi, non può essere censurato nella sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condann ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile 2124.