Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41405 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41405 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXX, nato a Cittanova il DATA_NASCITA, avverso il decreto del 18/03/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria.
Letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 7 luglio 2021 il Tribunale di Reggio Calabria applicava a XXXXXXXXXXXXXXX la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni 4, imponendogli il versamento di una cauzione di € 5.000.
Il giudizio di pericolosità qualificata di cui all’art. 4, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 era ricavato principalmente dalle risultanze delle indagini preliminari poi sfociate nel procedimento penale n. 5953/2011 R.G.N.R., cd. RAGIONE_SOCIALE (all’esito del cui giudizio di primo grado di giudizio il XXXXXXX veniva condannato dal Tribunale di Palmi alla pena di anni 18 di reclusione per il delitto di associazione mafiosa), e da precedenti procedimenti penali, che inducevano i giudici della prevenzione a ritenere che il XXXXXXX avesse ininterrottamente rivestito, fin dagli anni ’80, i ruoli di promotore, capo ed organizzatore della cosca ‘ndranghetistica operante in Cittanova, inserita nel mandamento tirrenico, e con propaggini operative in Liguria, Piemonte e Lazio.
Con decreto del 18 marzo 2025 la Corte di appello di Reggio Calabria rigettava il gravame proposto nell’interesse del XXXXXXX.
Il difensore aveva dedotto l’assenza del requisito dell’attualità della pericolosità sociale, poichØ le condotte illecite del proposto si sarebbero arrestate al piø tardi nel luglio del 2016, al momento dell’esecuzione della misura cautelare disposta nel procedimento RAGIONE_SOCIALE , e poichØ le precarie condizioni di salute del XXXXXXX (che avevano portato alla sostituzione della misura inframuraria con quella degli arresti domiciliari) ne avevano sostanzialmente azzerato le capacità criminali; i giudici distrettuali ritenevano che, in assenza di una espressa dissociazione, ed in presenza di una cosca ancora operante in Calabria e nelle sue tante diramazioni (fra le quali quella ligure, capeggiata proprio del XXXXXXX), gli elementi addotti dall’appellante fossero poco significativi, poichØ la sua biografia criminale ne rivelava la costante condivisione delle attività illecite del sodalizio, nel quale egli occupava da lungo
tempo una posizione di vertice, sicchØ nØ la detenzione nØ le condizioni di salute – precarie ma sicuramente compatibili con le modalità esecutive della misura di prevenzione – potevano ritenersi di per sØ idonee ad incidere sul giudizio di attuale pericolosità del proposto.
Il difensore del XXXXXXX si era, altresì, doluto dell’imposizione della cauzione: i giudici distrettuali rigettavano anche questo motivo di appello, limitandosi a richiamare l’orientamento di legittimità in base al quale il provvedimento impositivo della cauzione di cui all’art. 31, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non Ł impugnabile, in base al principio di tassatività di cui all’art. 568, comma 1, cod. proc. pen., non essendo prevista dalla legge nei suoi confronti alcuna forma di gravame.
Il difensore di fiducia del XXXXXXX, AVV_NOTAIO, ha presentato ricorso per cassazione avverso l’indicato decreto del 18 marzo 2025, articolando due motivi.
Con il primo deduce «violazione ex art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p., in relazione all’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159/2011»: sostiene che l’attualità della pericolosità sociale non può farsi automaticamente discendere dall’appartenenza all’associazione mafiosa, essendo necessaria una concreta e penetrante verifica da parte dei giudici di merito; nel caso di specie detta verifica era mancata o era stata solo apparente, non essendosi valorizzato nØ che i fatti contestati nel procedimento RAGIONE_SOCIALE sono risalenti, poichØ si arrestano all’anno 2013, nØ che dal luglio 2016 al luglio 2020 il XXXXXXX Ł stato sottoposto alla misura coercitiva degli arresti domiciliari «e non ha avuto alcun contatto con i presunti partecipi dell’associazione criminali», nØ che egli versa in precarie condizioni di salute – essendo stato sottoposto ad interventi chirurgici ed a cicli periodici di chemioterapia – che «hanno di fatto determinato uno stato di infermità permanente», nØ che in una conversazione intercettata, evidenziata nell’atto di appello, il XXXXXXX «rappresentava al suo interlocutore lo stato di continua ansia in cui si trovava costretto a vivere a causa degli errori commessi in passato in tal modo esprimendo autentica resipiscenza e censura rispetto alle condotte anteatte».
Con il secondo motivo deduce «violazione ex art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p., in relazione all’art. 568, comma 1, c.p.p. e 31 d.lgs. n. 159/2011»: sostiene che il provvedimento che impone la cauzione non Ł autonomamente impugnabile, ma Ł senz’altro impugnabile unitamente al decreto che ha applicato la misura di prevenzione, sicchØ i giudici distrettuali avrebbero dovuto pronunciarsi sul motivo di gravame, e non disattenderlo a cagione della sua ritenuta inammissibilità.
Il AVV_NOTAIO procuratore AVV_NOTAIO ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile: rileva, in particolare, che la motivazione del decreto impugnato Ł corretta, completa e logica, e che i motivi di ricorso, limitandosi a riproporre i motivi di appello e non confrontandosi adeguatamente con le motivazioni del provvedimento impugnato, devono essere ritenuti manifestamente infondati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione Ł ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3 ter , comma secondo, legge 31 maggio 1965, n. 575, e ribadito dall’art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Ł, dunque, esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’illogicità manifesta di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendo il ricorso denunciare esclusivamente l’inesistenza o l’apparenza della motivazione, che integra la violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma del predetto art. 4 della legge n. 1423 del 1956: cfr., tra le piø recenti pronunce successive alla nota sentenza Repaci delle Sezioni
Unite, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, MulŁ, Rv. 279284 – 01, secondo cui «In tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, Ł ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio».
Il sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di prevenzione Ł, dunque, limitato alla violazione di legge, non si estende al controllo dell’iter giustificativo della decisione, a meno che questo sia del tutto assente, e non può investire la ritenuta sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o che, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Tale limitazione Ł stata, peraltro, ritenuta non irragionevole dalla Corte costituzionale (sentenze n. 321 del 22 giugno 2004 e n. 106 del 15 aprile 2015), stante la peculiarità del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, sia sul terreno processuale che su quello sostanziale.
Muovendo da queste premesse, deve rilevarsi che il primo motivo di ricorso Ł inammissibile, in quanto la Corte di appello ha diffusamente argomentato la attuale pericolosità del XXXXXXX, sicchØ viene censurata come apparente una motivazione della quale, a ben vedere, si contestano la logicità o la contraddittorietà.
I giudici distrettuali, richiamato il consolidato principio in base al quale il giudice della prevenzione può utilizzare gli elementi di prova o di tipo indiziario tratti da procedimenti penali ancora pendenti (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 37849 del 30/05/2024, Vurruso, Rv. 287063 – 01: «In tema di misure di prevenzione, il giudice, ai fini del giudizio di pericolosità, può valutare non solo gli elementi di fatto accertati con sentenza di condanna, ma anche quelli emergenti da procedimenti penali pendenti per reati a tal fine significativi, nell’ambito dei quali siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto»), e ricordato il diverso standard probatorio che governa il procedimento di prevenzione (cfr. Sez. 5, n. 50202 del 08/10/2019, Cottitto, Rv. 278049 – 01), hanno invero confermato il giudizio di attuale pericolosità qualificata del XXXXXXX, ritenendo che la condotta contestatagli nel procedimento RAGIONE_SOCIALE, già positivamente vagliata nel giudizio di primo grado, fosse «sintomatica di contiguità funzionale agli interessi della cosca di cui Ł stato riconosciuto capo / promotore», dopo esserne stato riconosciuto partecipe sin dagli anni ’80 nell’ambito di precedenti procedimenti penali (pag. 34), con una continuità manifestatasi nel tempo e chiaramente indicativa «della piena condivisione del progetto criminale effettuata attraverso una scelta radicale e tendenzialmente irreversibile, rescindibile solo con chiare scelte di dissociazione, che nel caso di specie non risultano essere state effettuate» (pag. 39): «il suo ruolo decisionale era unanimemente riconosciuto, così come la sua conoscenza delle dinamiche della cosca di appartenenza, per aver partecipato alle stesse sin dagli anni ’80, tanto da guadagnarsi il ruolo di referente a cui rivolgersi per la risoluzione di qualsivoglia questione controversa» (pag. 37).
Quanto al requisito dell’attualità, il provvedimento oggi impugnato ha ineccepibilmente evidenziato che, alla data di emissione del decreto emesso dal Tribunale di Reggio Calabria (7 luglio 2021), «sussistevano tutti i requisiti per ritenere il proposto ancora pericoloso, sulla base della già accertata presenza di un vincolo tendenzialmente stabile che si proietta fisiologicamente verso il futuro», dovendosi ricavare la persistenza della pericolosità – in
assenza di comportamenti denotanti l’abbandono delle logiche criminali praticate per decenni – da elementi quali «la natura storica del gruppo illecito a cui tale appartenenza si riconduce, la tipologia della partecipazione, con particolare riferimento all’apporto del singolo proposto, e alla sua particolare valenza nella vita del gruppo», nonchØ la naturale «tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa» (pag. 38).
Del pari puntuali sono le argomentazioni con le quali il provvedimento impugnato ha ritenuto inidonei ad incidere sull’attuale pericolosità sociale del proposto tanto lo stato detentivo, che di per sØ non Ł in grado di impedire che i vertici del sodalizio continuino ad occuparsi delle sue vicende ed a programmarne le attività criminali, quanto le condizioni di salute del ricorrente, che pur se precarie, sono state ritenute di per sØ sole inidonee a far scemare l’attuale pericolosità sociale.
Dunque, la motivazione del provvedimento impugnato dà analiticamente conto, con argomentazioni esaustive e tutt’altro che apparenti, delle ragioni per le quali i giudici distrettuali hanno ritenuto di dover rigettare i motivi di gravame; le deduzioni dell’appellante sono state sottoposte ad attento scrutinio, e, all’esito di una complessiva disamina delle emergenze investigative, sono state ritenute infondate, con giudizio che non può essere attaccato in questa sede, poichØ, come si Ł detto, il vizio di motivazione ridonda in violazione di legge solo ove si traduca in una motivazione del tutto mancante o meramente apparente, rimanendo esclusi i casi di motivazione carente, illogica o contraddittoria.
Il ricorrente intende sollecitare la rivisitazione della decisione impugnata, mediante la valorizzazione di aspetti (la risalenza delle condotte oggetto del procedimento penale RAGIONE_SOCIALE, lo stato detentivo del XXXXXXX, le sue precarie condizioni di salute, ovvero il contenuto di una conversazione intercettata, di per sØ solo senz’altro inidoneo a dimostrare la dissociazione del XXXXXXX dal sodalizio che egli capeggia da molti anni) che i giudici reggini hanno accuratamente vagliato, e che sono stati oggetto di motivazioni analitiche ed esaustive: tanto impone di ritenere inammissibile il primo motivo di ricorso.
4. Del pari inammissibile Ł il secondo motivo.
Secondo un orientamento sviluppatosi nella piø recente giurisprudenza di legittimità, il provvedimento impositivo della cauzione di cui all’art. 31, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, Ł impugnabile dinanzi alla corte di appello, poichØ l’elenco dei provvedimenti impugnabili di cui all’art. 27 del medesimo decreto non sarebbe tassativo: in tal senso si sono espresse Sez. 5, n. 12104 del 08/02/2021, COGNOME, Rv. 280658 – 01, Sez. 5, n. 12104 del 08/02/2021, COGNOME, Rv. 280658 – 01, e Sez. 5, n. 47293 del 19/11/2024, COGNOME, non massimata, che hanno valorizzato i principi di diritto statuiti da Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, COGNOME, Rv. 277156 – 01 , secondo cui il provvedimento che neghi l’applicazione del controllo giudiziario richiesto ex art. 34bis , comma 6, del codice antimafia Ł impugnabile con ricorso alla corte di appello anche per il merito; le Sezioni Unite, chiamate a risolvere il contrasto tra un orientamento che, invocando il principio di tassatività delle impugnazioni, negava che detto provvedimento fosse impugnabile, non essendo espressamente incluso tra le pronunce suscettibili di impugnazione, ed altro orientamento che riteneva che esso fosse ricorribile in cassazione, facendo leva sulla previsione dell’art. 127, comma 7, cod. proc. pen., ha optato per una terza soluzione, affermando che detto provvedimento Ł appellabile, sul rilievo che l’art. 10 del codice antimafia Ł «concepito come norma AVV_NOTAIO di impugnazione, anche per il merito, delle misure di prevenzione personale, ma estensibile anche ai provvedimenti in tema di misure di prevenzione patrimoniale che rechino un vulnus a posizioni garantite costituzionalmente, analoghe ad altre presidiate dal mezzo di impugnazione» e che «Ł da escludere che l’art. 27 d.lgs. 159/2011, contenente un
elenco di provvedimenti impugnabili con l’appello anche per il merito, tracci un perimetro chiuso».
Ad avviso di questo orientamento, dunque, sarebbe venuto a cadere «uno dei principali argomenti su cui Ł stata basata l’affermazione che il legislatore del 2017, avendo ripreso la materia dei provvedimenti in tema di misure patrimoniali impugnabili, avrebbe espresso una volontà ben circoscritta nella relativa individuazione» (così, in motivazione, Sez. 5, n. 12104 del 08/02/2021, COGNOME, Rv. 280658 – 01).
La Corte ritiene, tuttavia, di dover privilegiare l’opposto orientamento, tuttora prevalente nella giurisprudenza di legittimità, ad avviso del quale il provvedimento impositivo della cauzione non Ł impugnabile, sia per la sua natura strumentale ed accessoria ad altro provvedimento autonomamente impugnabile (il decreto di sottoposizione alla misura di prevenzione), sia in ossequio al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all’art. 568, comma 1, cod. proc. pen., non essendo prevista dalla legge nei suoi confronti alcuna forma di gravame: in tal senso si sono pronunciate Sez. 6, n. 25943 del 18/04/2025, COGNOME, Rv. 288396 – 01, Sez. 6, n. 39829 del 26/06/2019, COGNOME, Rv. 277065 – 01, Sez. 2, n. 4834 del 16/01/2013, COGNOME, Rv. 255200 – 01, Sez. 2, n. 27603 del 04/05/2007, COGNOME, Rv. 238917 – 01 e Sez. 5, n. 35363 del 22/09/2006, COGNOME, Rv. 235202 – 01, nonchØ numerose altre sentenze non massimate (Sez. 2, n. 21987 del 11/04/2024, COGNOME; Sez. 6, n. 20935 del 27/04/2023, COGNOME; Sez. 2, n. 21987 del 11/04/2024; Sez. 2, n. 7336 dell’11.1.2023, COGNOME; Sez. 5, n. 12104 dell’8/02/2021, COGNOME; Sez. 2, n. 21857 del 2.7.2020, COGNOME; Sez. 6, n. 39855 del 16/09/2015, COGNOME); in applicazione del medesimo principio si Ł, altresì, statuito che non sono impugnabili il provvedimento con cui il giudice della prevenzione rigetta la richiesta di rateizzazione della cauzione (Sez. 2, n. 46751 del 18/11/2008, COGNOME, Rv. 242803 – 01), e quello di rigetto dell’istanza di revoca della cauzione (Sez. 6, n. 39855 del 16/09/2015, COGNOME, Rv. 264654 – 01).
Occorre, invero, considerare, per un verso, che la cauzione, prevista dall’art. 31 del d.lgs. n. 159 del 2011, inserito nel capo V, dedicato alle «misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca», costituisce un istituto sui generis , accessorio e servente rispetto al decreto con il quale viene applicata nei confronti del proposto una misura di prevenzione, con funzioni di mera deterrenza rispetto alla violazione delle prescrizioni principali: in tal senso si Ł pronunciata anche la Corte costituzionale, che nella sentenza n. 218 del 18 giugno 1998 ne ha sottolineato il carattere strumentale e cautelare, evidenziando che «la determinazione da parte del tribunale della somma da versare a titolo di cauzione» Ł adottata «in vista di un’efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte col provvedimento di prevenzione».
Per altro verso, si deve rilevare che nØ le disposizioni della previgente legge 31 maggio 1965, n. 575 (art. 3-ter, comma 2), nØ quelle del codice antimafia (artt. 10, 27 e 31) annoverano il provvedimento in questione tra quelli soggetti ad impugnazione; non pare, peraltro, che possano essere invocati l’art. 111 Cost., ovvero l’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., poichØ il provvedimento che impone il versamento della cauzione non Ł assimilabile a quelli che incidono sulla libertà personale; deve, infine, considerarsi che la cauzione Ł misura di carattere non definitivo, che, in considerazione delle condizioni economiche del proposto, può essere rateizzata, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2001, ovvero revocata, in tutto o in parte, ai sensi dell’art. 31, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, dallo stesso organo che l’ha disposta, per «comprovate gravi necessità personali o familiari», necessità che includono, secondo la corrente interpretazione della giurisprudenza, l’ipotesi dell’incapacità economica; l’impossibilità di far fronte all’obbligo Ł, infine, deducibile anche
nel giudizio penale eventualmente instaurato a seguito del mancato versamento della cauzione, incombendo al giudice il dovere di accertare le reali condizioni economiche dell’imputato, gravando sul prevenuto soltanto un onere di allegazione dei fatti che hanno impedito il pagamento (Sez. 5, n. 38310 del 05/07/2016, Passafiume, Rv. 267857 – 01).
Il motivo proposto Ł, dunque, inammissibile, in quanto il provvedimento con cui il giudice della prevenzione pone a carico del prevenuto il versamento di una cauzione non Ł impugnabile.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v’Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di € 3.000.
Deve, infine, disporsi che, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, la cancelleria rediga, in calce o a margine del presente provvedimento, opportuna annotazione recante la prescrizione che, in caso di sua diffusione, siano obliterati nella riproduzione le generalità e i dati identificativi del ricorrente, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 17/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.