Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3778 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3778 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
letta la memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 23 settembre 2025, la Corte di appello di L’Aquila confermava il decreto emesso dal Tribunale di L’Aquila -Sezione Misure di Prevenzione, che aveva sottoposto NOME COGNOME alla misura della sorveglianza speciale per anni tre con obbligo di soggiorno nel comune di residenza; avverso il decreto propone ricorso per cassazione il difensore di COGNOME, eccependo:
1.1 erronea applicazione dell’art. 598 -bis cod. proc. pen. e violazione del diritto di difesa: come emergeva dalla documentazione, la Corte di appello aveva tenuto l’udienza camerale del 23 settembre 2025, che disciplina le decisioni in camera di consiglio senza la presenza delle parti, limitandosi a ricevere le conclusioni scritte del Pubblico ministero, senza considerare che l’art. 598 -bis cod. proc. pen. è norma specifica del procedimento di appello e non trova applicazione diretta nel
procedimento prevenzione, che è disciplinato dal D. Lgs. n. 159/2011; il richiamo all’art. 5 -duodecies l. 199/22, la cui efficacia era limitata al 31 giugno 2023, non poteva giustificarne l’applicazione nel 2025; il D.lgs. n. 159/2011, art.10, non prevede la possibilità di decidere senza la partecipazione delle parti;
1.2 violazione del principio del ne bis in idem sostanziale : il Tribunale di L’Aquila aveva già respinto con decreto del 31 luglio 2023 una precedente proposta di applicazione della misura di prevenzione nei confronti del ricorrente, basata sui medesimi elementi fattuali; la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che l’ordinanza di custodia cautelare del 20 marzo 2023 costituisse elemento nuovo, quando invece tale provvedimento era già noto al momento della precedente decisione di rigetto:
1.3 erronea valutazione dell’attualità della pericolosità sociale: il ricorrente aveva scontato integralmente la pena detentiva conclusasi nel gennaio 2023, e dal febbraio 2023 aveva intrapreso una attività lavorativa regolare con contratto a tempo indeterminato; la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che ‘l’espletamento di una lecita attività lavorativa non è incompatibile con la possibile futura consumazione di reati’, senza tuttavia procedere a quella rivalutazione concreta e attuale della pericolosità che la giurisprudenza di legittimità considera obbligatoria;
1.4 violazione dell’art. 14 comma 2 -ter D. Lgs. n. 159/2011, che stabilisce l’obbligo di verifica della persistenza della pericolosità sociale dopo la cessazione dello stato di detenzione protrattosi per almeno due anni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è manifestamente infondato
1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, l’art. 10 comma 2 D. Lgs. n. 159/2011 prevede che ‘ L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l’interessato ne faccia richiesta nel caso in esame, si deve innanzitutto rilevare che nel decreto di fissazione di udienza era espressamente previsto che ‘ai sensi del D.Lg.vo n. 159/2011, art. 10 co. II, l’udienza di svolgerà senza la presenza del pubblico; è fatto salvo lo svolgimento del processo in Pubblica Udienza se l’interessato ne farà richiesta’; non risulta (né il motivo di ricorso lo sostiene) che vi sia stata una richiesta in tal senso da parte del proposto, per cui il motivo è manifestamente infondato.
1.2 Il motivo della violazione del principio del ne bis in idem sostanziale si limita a reiterare le censure già proposte, senza alcun confronto con la motivazione della Corte di appello secondo cui nel decreto con cui il Tribunale di L’Aquila avev a respinto una precedente richiesta ‘non risulta essere stata presa in considerazione l’ordinanza di custodia cautelare emessa appena tre mesi prima nei riguardi del
predetto per il grave delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, così come si evince all’evidenza della motivazione stessa del citato decreto, ove si afferma che la proposta non poteva che essere respinta, in quanto si era risolta nel mero richiamato dell’informativa di Polizia giudiziaria del 23/5/2022′; a fronte di tale motivazione, era onere del ricorrente produrre il decreto del Tribunale di L’Aquila del 31 luglio 2023, per cui il motivo è inammissibile attesa la sua genericità.
1.3 Per quanto riguarda la misura di prevenzione personale si osserva che questa Corte, sulla base di un indirizzo consolidato, ritiene che quando il giudice della prevenzione ha fornito adeguata motivazione sulla sussistenza della partecipazione del proposto ad una associazione mafiosa e non sussistono elementi dai quali possa ragionevolmente desumersi che l’appartenenza sia venuta meno, non occorre alcuna specifica motivazione che dia conto delle ragioni per le quali il soggetto sia da considerare attualmente pericoloso (Sez. 2, n. 8106 del 21/01/2016, COGNOME; Sez. 6, n. 950 del 22/03/1999, Riela; Sez. 1, n. 5760 del 20/11/1998, COGNOME; Sez. 1, n. 461 del 27/01/1998, COGNOME).
La Corte d’appello ha correttamente applicato tali principi, dando atto della sussistenza di un’ordinanza di custodia cautelare a carico di COGNOME per il reato di cui all’art. 416 -bis cod.pen., revocata soltanto per il venir meno delle esigenze cautelari, non essendo stata data dimostrazione della sussistenza di elementi specifici, indicativi del venir meno del vincolo associativo da parte di COGNOME.
1.4 Quanto all’ultimo motivo di ricorso, l’art. 14 comma 2 -ter D.LGs. n. 159/2011 prevede che l’obbligo di verifica della persistenza della pericolosità sociale debba essere effettuate soltanto quanto l’esecuzione della sorveglianza speciale sia stata sospesa in quanto l’interessato sia stato sottoposto a detenzione per espiazione di pena, ed il motivo di ricorso non chiarisce se questo sia il caso in esame.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità -al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/01/2026
Il consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME