Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3366 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3366 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME NOME, nato a Manduria il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 17/07/2023 della Corte appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procurat generale NOME AVV_NOTAIOCOGNOME, che ha chiesto la declaratoria d inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Lecce ha rigettato il gravame avverso il decreto d Tribunale della stessa città con cui era stata applicata a NOME, in quan soggetto connotato da pericolosità ex art 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezz per la durata di cinque anni con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.
La Corte territoriale, sul rilievo dedotto in quella sede secondo cu provvedimento del Tribunale non avesse motivato in ordine all’attuale pericolosità del proposto in ragione del tempo trascorso dai fatti, ha messo evidenza come il ricorrente, quantomeno a partire dal 2018 e sino al 2020, avesse organizzato un’associazione dedita al narcotraffico, ponendo in esser due attentati con uso di armi da sparo (rinvenute) nei confronti di u
spacciatrice per costringerla a rifornirsi di sostanza stupefacente dal grupp riferimento.
NOME COGNOME, con atto del difensore avvocato NOME COGNOME, ricorre avverso il provvedimento della Corte di appello di Lecce, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pe relazione agli artt. 4, 6 e 7 d.lgs. n. 159 del 2011.
La Corte di appello avrebbe tratto l’attuale pericolosità sociale del preven sulla base del solo fascicolo cautelare dell’ordinanza emessa in data 14 otto 2020 che prevedeva una contestazione “chiusa” in ordine al reato associativ che, pertanto, risulta necessariamente cessato alla data della proposta.
La decisione fonda, inoltre, la pericolosità sul presupposto del rinvenimen delle armi al ricorrente smentito dall’esito negativo della perquisizione eseg in luogo nella disponibilità del ricorrente.
In realtà deve ritenersi che i precedenti a carico del NOME sono datati tal senso il certificato del casellario giudiziale) e che il reato associativo ex art. 416-bis cod. pen. afferente alla misura cautelare citata è stato annullato Corte di cassazione a conferma della carenza di consistenza della contestazion e, di converso, dell’attuale pericolosità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, in quanto generico e manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile.
Seppure il ricorso censuri formalmente il provvedimento sotto il profil della violazione di legge, con particolare riferimento alla dedotta inesistenz presupposto della pericolosità attuale del proposto, deducendo l’assenza de motivazione, l’impugnazione si risolve in censure generiche rivolte a motivazione del decreto nella parte in cui ha dato conto della sussistenza presupposti di cui all’art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 della attuale pericolosità del NOME.
Deve ribadirsi che nel procedimento di prevenzione, secondo quanto prevedeva il disposto dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiama dall’art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi co
un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266365).
In tal senso depone, altresì, l’art. 10, comma 3, d.lgs. cit. che esplicitamente limita la possibilità di ricorrere per cassazione alla sola violazione di legge. Non è infatti consentito dedurre il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., consistendo il controllo del provvedimento nella verifica della rispondenza degli elementi esaminati ai parametri legali (Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, Palermo, Rv. 247514).
Seppure il principio in ordine all’attuale pericolosità debba essere rapportato agli esiti della decisione della Corte EDU, De Tommaso c/Italia secondo cui presupposto necessario della misura deve essere ancorato a dati e fatti oggettivi secondo un’interpretazione convenzionalmente orientata (Sez. 2, n. 9517 del 07/02/2018, COGNOME, Rv. 272522), il Collegio ritiene che tale valutazione sia stata compiutamente effettuata dalla Corte di merito.
3. La decisione, invero, ha richiamato tutti gli elementi già presi in esame dal primo giudice e, con motivazione che non può certo ritenersi apparente o assente, in risposta alle specifiche doglianze, ha rappresentato che il ricorrente, era stato attinto da misura cautelare per delitti associativi ex artt. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis cod. pen.; la difesa fa menzione del solo annullamento per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. da parte di questa Corte, ma omettendo di rilevare che in detto contesto processuale era stata confermata la misura quanto a fattispecie associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 ed ai singoli reati scopo che riguardavano fatti di tentata estorsione pluriaggravata, eventi per cui è intervenuta sentenza di condanna in primo grado con dichiarazioni di parziale ammissione da parte del NOME in merito all’attività di spaccio di sostanza stupefacente.
Il Collegio rileva come la decisione impugnata non si sia limitata ad evocare gli esiti processuali della vicenda, ma abbia preso in esame le risultanze da cui emergevano, per esempio, i coinvolgimenti nei reati fine contestati ed evincibili dal chiaro tenore delle captazioni in auto e dalle riprese di video da parte di un testimone oculare, elementi neppure confutati dal ricorrente.
La Corte di appello ha anche rappresentato, al fine di censurare il motivo di gravame in ordine all’attuale pericolosità, come, a seguito di perquisizione
avvenuta in data 11 luglio 2020 all’interno di un immobile nella disponibilità del ricorrente (inconferente pertanto eventuali perquisizioni negative intervenute in altri luoghi) fosse stata rinvenuta una pistola con matricola abrasa ed una pressa idraulica utilizzata per confezionare panetti di sostanza stupefacente oltre a quindici chilogrammi di sostanza da taglio, così confermando una perdurante ed attuale attività delittuosa significativa ex art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 come già apprezzata dal Tribunale.
A fronte, pertanto, di palesati profili afferenti ai presupposti di cui al citato art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. cit., tali da legittimare l’applicazione della misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza, risulta generica la censura operata dal ricorrente che omette ogni confronto con la ampia motivazione dei Giudici di merito, tentando, invero, di smentire la valenza di alcuni elementi (l’esito della perquisizione che si afferma essere stata negativa) attraverso la preclusa richiesta rivolta a questa Corte di rivalutazione dei dati processuali che la Corte territoriale ha dimostrato di aver adeguatamente apprezzato nella competente sede di merito.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima adeguata, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20/12/2023.