Pericolosità Sociale: Quando le Condotte in Carcere Contano più del Passato
La valutazione della pericolosità sociale di un individuo è un tema centrale nel diritto penale, specialmente quando si tratta di applicare o prorogare misure di sicurezza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come tale giudizio debba essere ancorato al presente, basandosi su elementi concreti e attuali, come il comportamento tenuto durante la detenzione. Il caso analizzato offre spunti cruciali per comprendere i criteri seguiti dai giudici e i limiti dei ricorsi contro tali decisioni.
I Fatti del Caso
Un soggetto, sottoposto a una misura di sicurezza detentiva, presentava ricorso in Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva confermato la sua attuale pericolosità. Il ricorrente lamentava principalmente due aspetti: in primo luogo, sosteneva che la valutazione dei giudici fosse erroneamente basata sui reati commessi prima dell’inizio della pena, anziché su elementi attuali. In secondo luogo, evidenziava una presunta contraddizione nel provvedimento: da un lato si confermava la misura intramuraria, dall’altro si riteneva necessario un percorso terapeutico esterno, di fatto irrealizzabile durante la detenzione.
La Decisione della Corte e la Valutazione della Pericolosità Sociale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, rigettando entrambe le argomentazioni del ricorrente. I giudici supremi hanno sottolineato come il Tribunale di Sorveglianza avesse, in realtà, fondato il proprio giudizio su condotte specifiche e recenti tenute dal soggetto in ambiente penitenziario. Queste condotte erano state ampiamente descritte nel provvedimento impugnato e ne era stata evidenziata la natura strumentale, finalizzata unicamente a ottenere benefici.
Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la decisione non si basava sui reati passati, ma su una valutazione attuale e concreta della personalità del soggetto, come emersa durante l’esecuzione della misura. Il tentativo del ricorrente di spostare il focus sui fatti pregressi è stato quindi giudicato non coerente con il contenuto dell’ordinanza impugnata.
L’insussistenza della Contraddizione: Percorso Terapeutico e Misura Detentiva
La Corte ha smontato anche la seconda doglianza relativa alla presunta contraddittorietà del provvedimento. Secondo la Cassazione, non vi è alcuna contraddizione nel ritenere necessaria la predisposizione di un percorso terapeutico esterno come precondizione per poter, in futuro, valutare la concessione di una misura non detentiva.
Il Tribunale di Sorveglianza non ha affermato che tale percorso dovesse essere attivato immediatamente, ma ha semplicemente indicato un passo necessario per un’eventuale, futura, diversa modalità di esecuzione della misura di sicurezza. Si tratta, quindi, di una prospettiva futura e non di un’incongruenza logica nella decisione attuale.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema si concentrano sulla corretta interpretazione dei criteri per la valutazione della pericolosità. Il giudizio deve essere dinamico e basato su elementi fattuali recenti, non su una cristallizzazione della situazione al momento del reato. Il comportamento tenuto in carcere assume un’importanza fondamentale, poiché offre un quadro aggiornato della personalità del soggetto e della sua effettiva adesione a un percorso di recupero. Un ricorso che ignora o travisa le argomentazioni del provvedimento impugnato, come in questo caso, non può che essere considerato manifestamente infondato.
La Corte ha ribadito che la coerenza logica di un provvedimento va valutata nel suo complesso. L’indicazione di un futuro percorso terapeutico non inficia la logicità della decisione di mantenere una misura detentiva, ma anzi, delinea un percorso programmatico coerente con la finalità rieducativa della pena e delle misure di sicurezza.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame riafferma un principio fondamentale: la valutazione della pericolosità sociale deve essere un giudizio attuale, basato su elementi concreti e non su astratte presunzioni. Le condotte tenute durante l’esecuzione della pena sono un indicatore primario per tale valutazione. Di conseguenza, un ricorso in Cassazione è destinato all’inammissibilità se si fonda su una lettura parziale o distorta del provvedimento impugnato o se solleva contraddizioni logiche inesistenti. La decisione comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a conferma della temerarietà del ricorso.
Su quali basi un giudice valuta la pericolosità sociale attuale di un detenuto?
La valutazione si basa su elementi concreti e recenti, come le condotte specifiche commesse dal soggetto in ambiente penitenziario, e non necessariamente sui reati per cui è stato condannato in passato. Anche la strumentalità di certi comportamenti per ottenere benefici è un fattore rilevante.
È contraddittorio confermare una misura detentiva e contemporaneamente suggerire un percorso terapeutico esterno?
No, secondo la Corte di Cassazione non c’è contraddizione. L’indicazione di un percorso terapeutico esterno può essere vista come una precondizione necessaria per poter considerare, in un futuro, la concessione di una misura non detentiva, e non come un elemento che rende illogica la decisione attuale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, viene respinto senza un esame del merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48213 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48213 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a GRICIGNANO DI AVERSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Arr
Rilevato che NOME COGNOME impugna il provvedimento indicato nell’intestazione;
Ritenuto che l’unico motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, in quanto l’ordinanza impugnata ancora il giudizio di attuale pericolosità a condotte specifiche e recenti commesse dal ricorrente in ambiente penitenziario, che sono ampiamente descritte nel provvedimento impugNOME, e di cui l’ordinanza evidenzia anche la strumentalità ad ottenere benefici nel trattamento penitenziario; il ricorso non si sofferma su tale motivazione, cui dedica soltanto un riferimento a pag. 7, in cui si limita a sostenere che sono richiamati anche comportamenti successivi alla proroga della misura, e sostiene, invece, in modo non coerente con il contenuto dell’ordinanza impugnata, che la stessa fondi la valutazione di attuale pericolosità dell’interessato sui reati commessi prima di iniziare l’espiazione; il ricorso deduce, inoltre, la intrinseca contraddittorietà dell’ordinanza impugnata nella parte in cui ritiene necessario attivare un percorso terapeutico esterno per il ricorrente, che però non si potrebbe attivare fin quando lo stesso è sottoposto a misura di sicurezza intrannuraria, ma è una contraddittorietà che non emerge dal provvedimento impugNOME, che si è limitato a sostenere che la predisposizione di un percorso terapeutico esterno è una precondizione della possibilità di disporre una eventuale misura non detentiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 ottobre 2023.