Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1007 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1007 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME
CC – 30/12/2025
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME GRANDE EGIDIO nato a Tropea il DATA_NASCITA avverso il decreto del 20/06/2025 della CORTE di APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Catanzaro, con decreto del 20/06/2025 ha rigettato il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE confermando il decreto n. 149 del 2024 RMP emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 20/06/2024, ritenendo la ricorrenza di pericolosità del ricorrente ai sensi dell’art. 4 lett. c) del d.lgs. 159 del 2011, oggetto della originaria proposta, piuttosto che ai sensi delle lett. a) e b) come ritenuto dal Tribunale nel decreto impugnato.
2.Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, RAGIONE_SOCIALE, proponendo due motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Violazione di legge in relazione agli art. 1, 4, e 6 del d.lgs. 159 del 2011 per difetto dei presupposti legittimanti la affermazione di pericolosità generica del proposto, oltre che per difetto del requisito della attualità della pericolosità sociale; il ricorrente ha richiamato gli elementi valutati dal Tribunale (pag. 3 del ricorso) precisando come la Corte di appello si fosse limitata ad enunciare tali elementi, omettendo del tutto di valutare la risalenza nel tempo degli stessi, così rendendo un giudizio di valutazione, quanto alla attualità della pericolosità, di fatto apparente e del tutto in contraddizione con la risalenza della condanna per estorsione (2018) e con la mera occasionalità della frequentazione con soggetti pregiudicati o con precedenti di polizia in occasione di controlli stradali, anche attesa la caducazione della contestazione associativa che aveva portato alla originaria applicazione della misura cautelare a carico del ricorrente.
2.2.Violazione di legge in relazione agli art. 1,4,6 e 8 del d.lgs. 159 del 2011 risultando
del tutto omessa la motivazione in ordine alla durata della misura irrogata.
3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile perchØ proposto con motivi non consentiti.
2.In via preliminare, occorre ricordare che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione Ł ammesso soltanto per violazione di legge, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del d.lgs. 159 del 2011 (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246-01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279435-01). Nel caso di specie il ricorrente, pur deducendo con i motivi di ricorso la ricorrenza di violazione di legge, omette di evidenziare effettivamente l’evocata violazione di legge, ma si limita a contestare la motivazione, ritenuta non condivisibile, non persuasiva e non adeguata, della Corte di appello. Il vizio così evocato non vale, tuttavia, ad integrare, neanche indirettamente, una violazione di legge con riferimento al portato della motivazione, atteso che si può ritenere la ricorrenza del vizio solo in presenza di una motivazione o del tutto omessa o apparente, circostanza certamente non ricorrente nel caso in esame. I motivi, si devono conseguentemente ritenere non consentiti (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080-01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Caliendo, Rv. 270080-01).
3.La Corte di appello ha ampiamente e logicamente argomentato, riqualificando la tipologia di pericolosità sociale del proposto ai sensi della lett. c) dell’art. 1 d. lgs. N. 159 del 2011, piuttosto che ai sensi della lett. a) e b), in assenza di qualsiasi preclusione in tal senso (Sez. 2, n. 3133 del 09/12/2022, Held, Rv. 284051-01) e nel giungere a tale conclusione ha correttamente enucleato una serie di elementi assolutamente indicativi in tal senso, con motivazione articolata e chiara, non censurabile in questa sede con specifico riferimento alla persistenza e reiterazione di condotte che pongono in pericolo la sicurezza e l’ordine pubblico (pag. 2 e segg. dove Ł stata valorizzata la spiccata pericolosità sociale del ricorrente attesi i suoi precedenti penali, la condanna definitiva per detenzione di armi, la ritenuta sussistenza di condotta estorsiva aggravata ai sensi dell’art. 416bis.1 cod. pen., con richiamo in aggiunta alle frequentazioni non occasionali e significative del ricorrente con soggetti pregiudicati, anche per associazione per delinquere di stampo mafioso). La Corte di appello ha correttamente considerato la protrazione nel tempo delle significative condotte e delle frequentazioni indicative di pericolosità sociale, con conseguente valutazione di attualità della stessa, correlando gli elementi valutati alla data della proposta. Nel confermare gli elementi della proposta di prevenzione, anche quanto alla prescrizione accessoria dell’obbligo di soggiorno, oltre che per la sua durata, la Corte di appello ha ritenuto, in modo logico e riscontrabile nelle sue argomentazioni, la necessità di un presidio esteso, capillare e nella sua massima possibilità di controllo. Con tale ampia considerazione della Corte di appello il ricorrente non si confronta, limitandosi ad introdurre in questa sede, in modo non consentito, elementi di valutazione in fatto, senza realmente allegare la ricorrenza di violazione di legge per come evocata nei due motivi proposti.
4.Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 30/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME