Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29229 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29229 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Siracusa
avverso il decreto in data 04/03/2024 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 4 marzo 2024 la Corte di appello di Catania ha confermato quello del Tribunale di Catania in data 9 marzo 2023, con cui è stata applicata nei confronti di NOME COGNOME la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per anni due e mesi sei, con cauzione, in relazione alla figura soggettiva di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 159 del 2011.
Ha in particolare valorizzato la Corte l’episodio del 18/10/2021, qualificato come tentato omicidio commesso in luogo pubblico con arma avente matricola
abrasa, per il quale COGNOME aveva sofferto un lungo periodo di custodia cautelare, e dato rilievo ai numerosi precedenti per associazione mafiosa, detenzione e porto di armi, traffico di stupefacenti, riferiti ad un arco di tempo compreso tra il 1987 e il 2005.
Ha proposto ricorso COGNOME tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 125 cod. proc. pen.
La Corte aveva omesso di motivare in ordine alla natura degli illeciti a fondamento del giudizio formulato e alla loro attitudine a porre in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica.
Aveva richiamato i precedenti senza elencarli e senza l’indicazione delle ragioni per cui gli stessi avrebbero potuto reputarsi idonei a supportare il giudizio formulato.
Era mancata la necessaria valutazione della personalità del proposto in relazione ai precedenti richiamati, in assenza di riferimenti all’esistenza di denunce recenti, al tenore di vita e alla frequentazione di pregiudicati e a comportamenti contrastanti con la sicurezza pubblica.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 4 ci.lgs. 159 del 2011.
Ai fini della pericolosità rilevano fatti criminosi pericolosi per la sicurezza e tranquillità pubblica che devono essere commessi in un significativo intervallo di tempo e con cadenze tali da assumere valenza espressiva di un carattere non occasionale o sporadico dell’attività criminosa.
L’intervallo temporale deve essere rapportato all’attualità rispetto all’adozione del provvedimento di prevenzione ed all’ultimo fatto delittuoso commesso, non potendosi far riferimento ad attività criminosa risalente a venti anni prima.
D’altro canto, il Tribunale aveva dato atto di ciò, fondando il giudizio solo sull’ultimo episodio in contrasto con la necessità di una pluralità di fatti criminosi
La Corte aveva finito per dar rilievo alle modalità dell’ultimo episodio in assenza della ricostruzione di cadenze precise dell’attività criminosa.
L’ultimo episodio avrebbe dovuto reputarsi isolato e inidoneo a comprovare la pericolosità del proposto.
2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 1 d.lgs. 159 del 2011.
Avrebbe dovuto aversi riguardo ai beni giuridici definiti dall’art. 1, comma 1, lett. c) d.lgs. 159 del 2011, non potendosi qualificare il tentato omicidio come reato idoneo a porre in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, tanto che i giudici di merito avevano fatto riferimento a detenzione abusiva di armi e spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto idonei ad arrecare pregiudizio ad un numero elevato di persone.
Tali rilievi, formulati dinanzi alla Corte di appello, non avevano trovato alcuna risposta nel provvedimento impugnato, in violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Ha inviato la requisitoria il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo e il terzo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente, sono manifestamente infondati.
Contrariamente a quanto difensivamente prospettato, i Giudici di merito hanno dato conto della natura dei reati in relazione ai quali è stata ravvisata la pericolosità del ricorrente.
La misura di prevenzione è stata invero applicata con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 1, comma 1, lett. c) d.P.R. 159 del 2011, incentrata sul fatto che i proposto per il suo comportamento deve ritenersi, sulla base di elementi di fatto, dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità, fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o a tranquillità pubblica.
E’ noto al riguardo che, sulla base di un orientamento consolidato, occorre verificare se il soggetto sia «dedito, in maniera non occasionale, alla commissione di fatti criminosi la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici non meramente individuali, ma connessi alla preservazione dell’ordine e della sicurezza della collettività, quali condizioni materiali necessarie alla convivenza sociale» (Sez. 6, n. 32903 del 22/06/2021, COGNOME, Rv. 281842; Sez. 5, n. 15492 del 19/01/2018, COGNOME, Rv. 272282).
Nel caso di specie, una siffatta verifica è stata, in primo luogo, condotta attraverso l’analisi dell’episodio più recente, concretizzatosi in un agguato, in concorso con altri, in pieno giorno e in luogo pubblico, in danno di tale NOME COGNOME, il quale è stato fatto segno di colpi di arma da fuoco, sparati ad altezza d’uomo con pistola avente matricola abrasa, che hanno poi raggiunto le vetture dietro le quali il predetto si era riparato, ed è stato poi picchiato con una noccoliera.
Tali eclatanti modalità di per sé dimostrative della messa in pericolo di beni non esclusivamente individuali, correlata alla indiscriminata proiezione dell’offensività della condotta verso la pubblica intimidazione e il turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblica, sono state poi poste in relazione con i numerosi e gravi precedenti del ricorrente, riguardanti la partecipazione ad associazione mafiosa, la detenzione e il porto di armi, reati in materia di stupefacenti, cioè gravi delitti connotati da altrettanto rilevante e diffusi
proiezione dell’offensività verso il turbamento di beni non esclusivamente individuali, che ineriscono alle condizioni materiali della convivenza sociale.
Deve dunque ritenersi che il provvedimento impugnato abbia dato conto delle ragioni del corretto inquadramento della pericolosità del ricorrente, non assumendo rilievo, a fronte di una inequivoca capacità rappresentativa dei reati richiamati, il mancato riferimento aggiuntivo, peraltro non indispensabile, al tenore di vita e alla frequentazione di pregiudicati, fermo restando che l’agguato in concorso con altri implica di per sé una capacità aggregativa in affari criminali, che i Giudici di merito hanno inteso debitamente valorizzare.
2. Il secondo motivo è infondato.
Il ricorrente ha prospettato che la più recente vicenda avrebbe dovuto essere intesa come fatto episodico, a fronte del lungo lasso di tempo intercorso, pari a circa quindici anni, rispetto ai reati per i quali aveva riportato condanna.
Deve al riguardo osservarsi che la qualità di soggetto dedito alla commissione di reati connotati da diffusiva offensività, che si proietti su beni non esclusivamente individuali, implica che risulti una non occasionale, ma assidua propensione e che i reati siano commessi in un significativo intervallo temporale, con cadenze tali da far escludere che possa parlarsi di fatti episodici (sul punto, in motivazione, Sez. 6, n. 32903 del 22/06/2021, COGNOME, cit.; in senso analogo anche Sez. 2, n. 10539 del 14 gennaio 2020, non massimata).
Ciò significa che le condotte devono trovare riscontro in modalità comportamentali che riflettono un modo d’essere dell’individuo, sperimentato e riscontrato nel tempo, così da consentire la formulazione di un attendibile giudizio di sintesi.
In altre parole, assume rilievo la qualificata attitudine disvelata dalla complessiva condotta di vita, in quanto rivelatrice dell’effettiva e non episodica propensione a compiere condotte destinate a turbare le condizioni di base della convivenza sociale.
Né può dirsi che, così inquadrata, la ricostruzione del profilo constatativo del tipo di pericolosità generica risulti inficiata da genericità, tale da esporsi ai ril di costituzionalità formulati con riferimento all’ipotesi originariamente contemplata dall’art. 1, comma 1, lett. a), d.P.R. 159 del 2011 (sul punto, Corte cost. n. 24 del 2019).
Orbene, nel caso di specie, i Giudici di merito hanno sottolineato come in un assai ampio arco di tempo, tra il 1987 e il 2005, il ricorrente si fosse reso protagonista di condotte connotate da quella specifica attitudine e da una diffusiva offensività, correlate a relazioni mafiose, e come dunque il più recente episodio, riflettente perduranti contatti con la criminalità organizzata, anche a fronte di
periodi di carcerazione, non potesse dirsi manifestazione episodica e occasionale della violazione delle regole del vivere civile, ma dovesse porsi in stretta relazione con quel passato criminale, così da consentire nell’attualità la formulazione di un giudizio di tipo personologico, altamente rappresentativo di una consolidata e strutturata personalità, dedita a quel tipo di attività criminale.
In tale prospettiva il lasso di tempo intercorso risulta priva di concreto rilievo a fronte di una rinnovata manifestazione di un’attitudine criminale tale da riverberarsi, ora come allora, sulla tranquillità e sicurezza pubblica.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 01/07/2024