Pericolosità Sociale: Quando il Giudice Può Ignorare la Relazione dei Servizi Sociali
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale nell’esecuzione della pena: l’autonomia del giudice nel valutare la pericolosità sociale del condannato. Anche di fronte a una relazione positiva dei servizi sociali, il magistrato può negare l’affidamento in prova se ritiene, con motivazione adeguata, che il rischio di recidiva sia ancora attuale. Questa pronuncia offre spunti cruciali per comprendere come viene bilanciata la finalità rieducativa della pena con le esigenze di sicurezza della collettività.
I Fatti del Caso
Un condannato aveva richiesto al Tribunale di Sorveglianza la concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale, tuttavia, rigettava la richiesta principale, accogliendo solo la domanda subordinata di applicazione della detenzione domiciliare. La decisione si basava su una valutazione negativa circa l’idoneità del percorso di affidamento, nonostante gli elementi portati a sostegno dal condannato.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’interessato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. Secondo la difesa, la decisione del Tribunale di Sorveglianza era illogica e carente, poiché si fondava esclusivamente sulla gravità di reati ormai risalenti nel tempo (l’ultimo commesso nel 2016) e sulla pendenza di un nuovo procedimento penale. Il ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse ingiustamente ignorato elementi di segno opposto, come una relazione favorevole redatta dai servizi sociali (UEPE) e il fatto che il procedimento pendente fosse stato citato in termini meramente assertivi, senza un’analisi concreta.
La Valutazione della Pericolosità Sociale secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Gli Ermellini hanno chiarito che il Tribunale di Sorveglianza aveva fornito una motivazione adeguata, seppur sintetica, per la sua decisione. Il riferimento ai gravi precedenti penali del soggetto, in particolare in materia di armi e ricettazione, unito a un recente carico pendente risalente al gennaio 2024, è stato ritenuto sufficiente a fondare un giudizio di attualità della pericolosità sociale. Di fronte a un quadro così delineato, la relazione favorevole dei servizi sociali, pur essendo un elemento importante, non poteva essere considerata dirimente. Il giudice, infatti, ha il potere e il dovere di discostarsi motivatamente dalle conclusioni dell’UEPE quando altri elementi processuali suggeriscono una valutazione differente.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha sottolineato che il ricorso, in realtà, non denunciava una vera e propria mancanza di motivazione, ma mirava a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli atti processuali. Tale operazione, tuttavia, non è consentita in sede di legittimità, dove il compito della Cassazione non è riesaminare i fatti, ma solo verificare la correttezza logico-giuridica del ragionamento del giudice di merito. La doglianza è stata quindi giudicata inammissibile perché le argomentazioni erano manifestamente infondate e, in parte, tendevano a un riesame del merito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Conclusioni: L’Autonomia del Giudice di Sorveglianza
Questa ordinanza ribadisce la centralità e l’autonomia del giudice di sorveglianza nel delicato compito di valutare la personalità e la pericolosità del condannato. La decisione di concedere o meno una misura alternativa non è un atto automatico, ma il risultato di un bilanciamento complesso tra diversi fattori. Elementi come la gravità dei precedenti, la loro natura e i carichi pendenti recenti possono legittimamente prevalere su una relazione positiva dei servizi sociali, a condizione che il giudice fornisca una motivazione logica e coerente. La pronuncia conferma che la valutazione finale sulla idoneità di un percorso di reinserimento esterno al carcere spetta in ultima analisi all’autorità giudiziaria.
Un giudice può negare l’affidamento in prova anche con una relazione favorevole dei servizi sociali?
Sì, il giudice può discostarsi motivatamente dalla relazione favorevole dei servizi sociali se ritiene che altri elementi, come la gravità dei precedenti penali e la presenza di carichi pendenti recenti, indichino un’attuale pericolosità sociale del condannato.
Quali elementi sono decisivi per valutare la pericolosità sociale di un condannato?
Secondo la Corte, elementi decisivi possono essere i gravi precedenti penali (in questo caso, in materia di armi e ricettazione) e un recente carico pendente, poiché possono indicare che la pericolosità sociale del soggetto è ancora attuale, nonostante il tempo trascorso dagli ultimi reati definitivi.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando le doglianze sono manifestamente infondate o quando, invece di denunciare vizi di legittimità, cercano di ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1390 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1390 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VITTORIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 25/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catania dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da NOME COGNOME e ha accolto la subordinata richiesta di applicazione della detenzione domiciliare;
Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione in temini di inidoneità della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale sarebbe carente e manifestamente illogica perchØ fondata esclusivamente sulla gravità dei reati e sulla pendenza di un procedimento, ciò senza considerare la relazione favorevole redatta dai servizi sociale, il fatto che i reati sono risalenti nel tempo (l’ultimo del 2016) e che il procedimento pendente Ł citato in termini assertivi;
Rilevato che la doglianza Ł manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento al grave precedente penale in materia di armi e alla ricettazione, nonchØ al recente carico pendente del gennaio 2024, ha dato adeguato seppure sintetico conto delle ragioni poste a fondamento della conclusione in termini di attualità della pericolosità sociale e ciò implicitamente evidenziando come sul punto non possono assumere rilievo dirimente le diverse considerazioni esposte nella relazione redatta dall’UEPE, dal quale il giudice delle sorveglianza si Ł motivatamente discostato;
Ritenuto pertanto che il ricorso Ł inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non Ł consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Ord. n. sez. 17541/2025
CC – 04/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME