Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19952 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19952 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA( ITALIA) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 30/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con decreto del 30 dicembre 2023, la Corte di appello di Catania rideterminava la durata di sottoposizione di COGNOME NOME alla misura prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. in anni uno e mesi sei, conferman nel resto il decreto del Tribunale di Catania.
1.1 Avverso il decreto ricorre per Cassazione il difensore di COGNOMECOGNOME rilevando c Corte di appello aveva ritenuto la pericolosità del proposto ai sensi dell comma 1 lett. b) e art. 4 lett. c) del D.L.vo n. 159/11 obliterando ogni motivaz sulla denunciata assenza di riscontri processualmente apprezzabili in ordine sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della misura di prevenzione ordine alla attualità della pericolosità concretamente apprezzabile, ave esaminato precedenti assai lontani nel tempo e privilegiato esclusivamente d procedimenti pendenti innanzi al Tribunale di Catania, sempre rinviati per richi della difesa, relativi ai reati di cui all’art. 223 L.F. contestati come comme febbraio 2018 e nel dicembre 2019.
Il difensore osserva che, a fronte di elementi concreti che documentavano situazione reddituale e lavorativa di COGNOME degli ultimi quindici anni, deducend lecita provenienza degli introiti suoi e della moglie derivanti sino al 2019 d attività di gestione di un piccolo market, la pubblica accusa non aveva mai indi alcuna circostanza idonea a rappresentare la sproporzione tra capacità redditu del proposto e tenore di vita; dal 2019 al momento di adozione del decreto Tos svolgeva una regolare attività lavorativa presso terzi con regolari buste paga; era stata attribuita alcuna rilevanza in ordine alle sentenze di assoluzione pe occorsi nell’arco temporale preso in esame dai giudici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 La Corte di appello ha infatti evidenziato non solo le condanne riport da COGNOME per delitti contro il patrimonio, ma anche i due procedimenti pen pendenti a carico di COGNOME per reati di bancarotta, traendo la conclusione “l’ampio arco temporale in cui sono state consumate le attività delittuose (d alle citate condanne) (dal 1994 al 2019) non può che confermare la no occasionalità delle condotte…” (pag.5 decreto impugnato),, così fondando giustificato giudizio di attualità di pericolosità sociale; quanto alla sproporzi redditi dichiarati e tenore di vita, la Corte di appello ha rilevato che so individuate diverse società riconducibili direttamente o indirettamente a COGNOMECOGNOME cui i redditi documentati non erano in alcun modo idonei a sostenere gli impieg necessari per i relativi investimenti imprenditoriali.
Con riferimento quindi al ricorso proposto, si deve ribadire che, procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto pe violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 10, comma 3, d.lgs. 159/20 del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3 secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sed legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e) pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile co violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudic d’appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o merament apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risu assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (vedi anche Sez.2, Sentenza n. 20968 del 06/07/2020, PG/COGNOME, Rv. 27943501 Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 de 18/09/2014, COGNOME, Rv. 261590).
Nel caso di specie il vizio radicale di motivazione in realtà non si rinv per quanto sopra esposto, posto che la Corte di appello ha risposto a tut censure sollevate già in sede di impugnazione avverso il decreto del Tribuna riproposte con il ricorso per cassazione.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dich inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condan al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di col nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore del Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso il 15/05/2024