Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19475 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19475 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nata a Grisolia il 15/12/1962
avverso il decreto del 19/11/2024 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento di cui in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato il decreto del Tribunale di Reggio Calabria limitatamente all’accertamento della pericolosità specifica di NOME COGNOME ai sensi dell’art. 4 lett. b) d. Igs. n. 159 del 2011, perché indiziata del reato di cui all’art. 648-bis dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 entrambi aggravati dall’art. 416-bis. 1 cod. pen., applicando la misura della sorveglianza speciale di P.S. e riducendone la durata in un anno.
2.Avverso detto decreto propone ricorso il difensore di NOME COGNOME con un unico motivo, ulteriormente sottoarticolato.
Violazione di legge e vizio di motivazione, in termini di effettività, manifesta illogicità e contraddittorietà, avendo la Corte distrettuale ritenuto sussistente l pericolosità generica della ricorrente nonostante nella specie riconoscesse l’assenza sia del requisito dell’abitualità, sia della destinazione dei profitti illec sostenere il suo tenore di vita. In tal modo ha reso intrinsecamente incongruo il controllo sull’esito decisorio vista la frattura logica tra premessa e dispositivo.
Peraltro, a fronte della sola indicazione degli irrilevanti e risalenti precedent giudiziari di Salerni, non è stata dimostrata la persistenza criminosa di condotte attuali di pericolosità sociale, di frequentazione di soggetti a rischio.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’a 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, come prorogato, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché reiterativo proposto per far valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
Il perimetro del controllo affidato alla Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione, personali o reali, è ammesso solo per violazione di legge, così dovendosi escludere dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi del vizio di motivazione previsto dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., restando salva la sola denuncia della motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).
Alla luce di questo delimitato ambito diventano improponibili, sotto forma di violazione di legge, non solo i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discors giustificativo, ma anche quelli espressi in termini di mancata considerazione di prospettazioni difensive quando queste, in realtà, siano state valutate dal giudice o risultino assorbite dagli argomenti del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246), o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279284; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 270080).
3. La Corte distrettuale, con argomenti logici, ha illustrato le ragioni giustificative della decisione dando conto degli elementi fattuali che consentono di
inquadrare NOME COGNOME nella categoria della pericolosità sociale qualificata di cui all’art. 4, lett. b), d. Igs. n. 159 del 2011 alla luce: a) dell’essere indiziat
il reato di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico (capo 17) e di essere sottoposta a misura custodiale per il reato di riciclaggio (capo 9), entrambi
aggravati dall’agevolazione mafiosa a favore della cosca COGNOME, attraverso un’
articolata e ben organizzata attività in cui Salerno si occupava di riciclare il denaro proveniente dall’attività estorsiva condotta dal figlio, NOME COGNOME ai danni
dell’imprenditore NOME COGNOME e di porre la sua abitazione di Gioia Tauro a disposizione di soggetti reclutati dai vertici della ‘ndrangheta per recuperare in
mare i carichi di cocaina.
Il ricorso ha fondato tutte le censure sulla sola pericolosità generica della
Salerni, esclusa dal provvedimento impugnato (pag. 11) che, infatti, ha ridotto la durata della sorveglianza speciale ad un anno, e non assumendo alcun rilievo le
ipotizzate contraddizioni della motivazione, peraltro non censurabili in questa sede, relative alla mancata sussistenza dell’abitualità e della destinazione, anche in parte, dei profitti illeciti a sostenere il tenore di vita della proposta.
4.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 aprile 2025
La Consigliera estensora
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