Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 21802 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21802 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 12/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Gioia Tauro il 25/08/1993
avverso il decreto del 04/06/2024 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procur generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento di cui in epigrafe, la Corte distrettuale di Reg Calabria ha confermato il decreto emesso il 20 settembre 2023 dal Tribunale Reggio Calabria con cui è stata applicata a NOME COGNOME la misura di prevenzio personale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comu di residenza, previo inquadramento nella categoria della pericolosità soc qualificata (capo 31) e della pericolosità sociale generica (capo 81).
Avverso detto decreto propone ricorso NOME COGNOME tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo.
Violazione di legge, con riferimento agli artt. 4, 6, 7, 8 e 11 del d. Igs. n. 15 del 2011, per assenza e illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in ordine all’attuale pericolosità sociale del proposto fondata, dalla Corte di appello, sui soli risalenti precedenti di COGNOME e sulla gravità indiziaria dei reati per i q è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari e, in particolare sull’intercettazione ambientale del 2 febbraio 2020, così violando del principio di autonomia tra il procedimento penale e quello di prevenzione.
Peraltro, COGNOME non è delinquente abituale, ex art. 105 cod. pen., non vivendo abitualmente dei proventi del reato, né risulta coinvolto in dinamiche associative successive agli atti di indagine.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato le conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per far valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
E’ opportuno ribadire che il perimetro del controllo affidato alla Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione, personali o reali, è ammesso solo per violazione di legge, così dovendosi escludere dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi del vizio di motivazione previsto dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., restando salva la sola denuncia della motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).
La Corte distrettuale, con argomenti completi e logici, ha illustrato le ragioni giustificative della decisione dando conto degli elementi fattuali che consentono di inquadrare NOME COGNOME nella categoria della pericolosità sociale qualificata, ai sensi dell’art. 4, lett. b), d. Igs. n. 159 del 2011, in quanto indiziato di uno delitti previsti dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., alla luce dell’ordinanz cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio
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Calabria, confermata dal Tribunale per il riesame, per estorsione aggravata dall’art. 416-bis.1 cod. pen., nella sua doppia declinazione a favore della ndrina COGNOME, fatti commessi in Rosarno in data anteriore al 20 gennaio 2020 (capo 31). La condotta di COGNOME, sviluppatasi con particolare capacità criminale – si veda la descrizione riportata alle pagg. 18 e 19 -, è stata ulteriormente delineata dalle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia che avevano riconosciuto COGNOME come soggetto coinvolto sia nel traffico di stupefacenti (così il collaboratore NOME COGNOME), sia nel favoreggiamento della latitanza di NOME COGNOME (così il collaboratore NOME COGNOME).
Il provvedimento impugnato, sempre in forza del contenuto dell’ordinanza cautelare, ha delineato anche gli elementi costitutivi dell’inquadramento del ricorrente nella categoria della pericolosità sociale generica, di cui all’art. 4 lett che richiama l’art.1 lett. c) del d. Igs. n. 159 del 2011, per il delitto di acquist fini di spaccio di 10 chili di marijuana (capo 81), menzionando anche il contenuto delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, tali da ritenere che egli sia pienamente inserito nell’ambito del narcotraffico.
In questa cornice, i giudici di appello, con una motivazione che non può ritenersi né inesistente, nè meramente apparente, alla quale non è stato contrapposto, in modo effettivo e sufficiente, alcun fatto nuovo favorevole allo Zungri, hanno formulato il giudizio di persistenza dell’attualità della pericolosità sociale del ricorrente evidenziando che: a) le condotte criminose risultano commesse nei mesi di gennaio e giugno 2020, dunque in un’epoca recente, e attestano una sua escalation criminale nell’ambito di relazioni e interessi con la ndrangheta; b) il proposto è stato destinatario, per due volte, della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno ed è gravato da precedenti penali, tra i quali la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione per violazione della misura di prevenzione nel 2009 e la condanna a quattro anni e dieci mesi di reclusione e 19.000 euro di multa per detenzione illecita di stupefacenti, ostacolo all’identificazione della provenienza dei beni e ricettazione, in concorso per fatti commessi nel 2004.
In ragione del ruolo significativo di COGNOME nel contesto criminale di riferimento, il provvedimento impugnato ha tratto correttamente argomenti per la valutazione di appartenenza del ricorrente alle categorie di pericolosità sociale menzionate dagli indici rivelatori proprio dai provvedimenti giudiziari sopra indicati.
Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, le misure di prevenzione hanno finalità preventiva e non punitiva, sicché il giudizio di pericolosità può essere fondato su elementi di fatto non necessariamente coincidenti con quelli accertati con sentenza di condanna, ma emergenti da
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procedimenti penali pendenti per reati significativi nel cui ambito siano stati espressi giudizi non escludenti la responsabilità del proposto. L’autonomia del
procedimento di prevenzione rispetto a quello di merito consente che i fatti, pur ritenuti insufficienti a fondare una condanna penale, siano tuttavia in grado di
giustificare un apprezzamento in termini di pericolosità (Sez. 2, n. 15704 del
25/01/2023, Rv. 284488; Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862;
Sez. 6, n. 14479 del 14/03/2023, Bologna, non massimata; Sez. 6, n. 10063 del
11/01/2023, COGNOME, non massimata).
In forza di detti argomenti vanno ritenute prive di qualsiasi rilievo le circostanze, valorizzate dal ricorso, che il ricorrente non sia stato condannato o
indagato per il delitto associativo di cui all’art. 416-bis cod. pen. o non sia stat contestata la professionalità a delinquere
ex art. 105 cod. pen.
4. Sulla base delle sopra esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 maggio 2025
La Consigliera estensora