Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13211 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13211 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO( ITALIA) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha richiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Torino ha confermato il provvedimento con il quale è stata applicata a COGNOME NOME la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, nonché disposta la confisca di beni mobili e immobili intestati al medesimo ovvero ai suoi prossimi congiunti. In particolare i giudici del merito hanno ritenuto la pericolosità del COGNOME ai sensi dell’art. 1 lett. b) d.lgs. n. 159 del 20 partire dai primi anni ’90 del secolo scorso e nell’attualità, in quanto in tale arco temporale è stato ripetutamente condannato o imputato per reati contro il patrimonio, per falso e per la gestione di rifiuti non autorizzata.
Avverso il decreto hanno proposto ricorso con atti autonomi entrambi i difensori del COGNOME.
2.1 II ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO articola quattro motivi.
2.1.1 Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all’affermata pericolosità sociale del proposto. In particolare lamenta il difetto di motivazione in merito alla ritenuta ininterrotta protrazione della pericolosità del COGNOME a partire dal 1990, non avendo la Corte valutato gli intervalli di stas evidenziati dalla difesa. Non di meno in maniera del tutto generica il provvedimento impugnato avrebbe valorizzato ai fini del giudizio di pericolosità anche i procedimenti conclusisi con la declaratoria di prescrizione dei reati contestati al proposto. Infine i giudici del merito avrebbero omesso di motivare sull’attualità della affermata pericolosità del ricorrente.
2.1.2 Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito alla conferma della confisca di un immobile sito in Leinì. In proposito lamenta anzitutto il ricorrente che l’eccepito utilizzo per l’acquisto nel 2014 del bene della provvista proveniente dalla concessione di un mutuo sarebbe stato illegittimamente ritenuto irrilevante in ragione del fatto che quest’ultimo sarebbe stato ottenuto in maniera fraudolenta, ancorchè la circostanza non sia stata mai accertata giudizialmente non essendosi proceduto per tale fatto in difetto di querela. In secondo luogo viene obiettato che la Corte avrebbe omesso di confutare motivatamente le conclusioni del consulente della difesa in merito all’insussistenza di alcuna sperequazione nel patrimonio del proposto nell’anno in cui venne effettuato l’acquisto. Ed in tal senso i giudici del merito non avrebbero ingiustificatamente tenuto conto della somma bonificata al COGNOME a seguito della vendita di altro immobile pervenuto al proposto a seguito di successione ereditaria. Il
provvedimento impugnato non avrebbe poi considerato che l’acquisto è avvenuto in un periodo di stasi della pericolosità del proposto, né avrebbe tenuto conto di come i lavori di ristrutturazione del bene sarebbero stati finanziati mediante la provvista proveniente dalla vendita di altro immobile sito in Savonera, affermando in maniera apodittica che tale immobile sarebbe stato acquisito originariamente in costanza di pericolosità e di sproporzione patrimoniale, nonostante anche in questo caso la difesa avesse allegato la prova di come tale acquisto fosse stato finanziato ricorrendo ad un mutuo bancario. Ed altrettanto apodittica sarebbe infine la motivazione con la quale la Corte ha escluso la lecita provenienza della somma ottenuta da COGNOME NOME e quella relativa all’irrilevanza delle documentate vincite al gioco.
2.1.3 Gli stessi vizi vengono dedotti con il terzo ed il quarto motivo con riguardo alla confisca delle quote e del complesso aziendale dell’RAGIONE_SOCIALE, nonché del conto corrente intrattenuto dal COGNOME presso il Credito Valtellinese. Anche in questo caso la motivazione del decreto sarebbe solo apparente con riguardo all’affermazione che la costituzione della società sarebbe avvenuta in periodo di pericolosità del proposto e viziata da sperequazione patrimoniale, omettendo il doveroso confronto con i rilievi contenuti nella relazione del consulente della difesa. In maniera apodittica la Corte avrebbe poi ritenuto di non poter scindere tra l’attività lecita della società da quella illecita. Quanto poi al conto, la cui giacenza ammonterebbe a poco più di 400 euro, la motivazione posta a sostegno della sua confisca sarebbe sostanzialmente assente.
2.2 Il ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO articola tre motivi.
2.2.1 Con il primo ricorrente deduce violazione di legge, contestando la sussistenza dei presupposti per la configurabilità della pericolosità del proposto ai sensi ed ai fini di cui all’art. 1 lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011. In tal senso lamenta che in maniera solo congetturale e ricorrendo in maniera apodittica ad una presunzione di illecito accumulo la Corte avrebbe ritenuto dimostrato che il COGNOME abbia abitualmente vissuto dei proventi delittuosi anche nei periodi antecedenti o successivi alla consumazione di delitti.
2.2.2 Ulteriore violazione di legge viene dedotta con il secondo motivo. Lamenta che la Corte avrebbe omesso di valutare se i reati per cui il proposto è stato financo condannato possano effettivamente considerarsi tipici ai fini dell’integrazione della fattispecie di pericolosità generica contestata. In particolare i giudici del merito non avrebbero verificato in concreto l’effettività lucrogenetica dei singoli fatti valutati fine di affermare che il COGNOME per oltre trent’anni avrebbe abitualmente vissuto dei proventi di attività delittuosa. In tal senso osserva come alcune delle condanne valorizzate si riferirebbero a reati tentati, per definizione non generativi di profitti, ovvero a contravvenzioni, di per sé irrilevanti ai fini dell’art. 1 lett. b) d.lgs. n. 159
2011. Quanto, invece, alle ricettazioni o ai furti considerati dai giudici del merito non sarebbe invece determinato l’effettivo profitto tratto dal proposto, pur evidenziandosi come nella maggior parte dei casi i suddetti reati avessero ad oggetto beni di contenuto valore, certamente non idoneo a generare la sperequazione patrimoniale paventata nel provvedimento impugnato. Illegittimamente infine la Corte avrebbe valorizzato i reati oggetto di procedimenti conclusisi con declaratoria di prescrizione ovvero archiviati.
2.2.3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in merito alla ritenuta attualità della pericolosità del COGNOME, avendo la Corte in proposito identificato ne fatti avvenuti nel 2020 l’ultimo elemento sintomatico della persistenza di tale pericolosità ed omettendo invece qualsiasi verifica sul comportamento successivo del proposto fino al momento della decisione.
L’ll gennaio 2024 l’AVV_NOTAIO ha proposto motivi nuovi. Con il primo deduce il difetto di motivazione in ordine al requisito dell’abitualità del sostentamento attraverso i profitti delittuosi, non avendo considerato la Corte nella sua globalità le condizioni di vita del proposto e soprattutto lo svolgimento continuativo di attività lavorativa. Con il secondo ed il terzo ribadisce ed ulteriormente argomenta le doglianze oggetto dei corrispondenti motivi del ricorso principale.
Il 16 gennaio 2024 l’AVV_NOTAIO ha depositato memoria di replica alle conclusioni del AVV_NOTAIO Generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito esposti
Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte l’attribuzione al proposto della condizione di “pericolosità” richiede il preliminare e attuale inquadramento del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate negli art. 1 e 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che descrivono sia la pericolosità generica, che quella specifica, cui può seguire la “fase prognostica in senso stretto”, ossia la valutazione delle probabili future condotte della persona in chiave di offesa ai beni tutelati (ex multis Sez. 1, n. 54119 del 14/06/2017, Sottile, Rv. 271543; Sez. 5, n. 15492 del 19/01/2018, Bonura, Rv. 272682). Il giudizio di prevenzione non si esaurisce dunque nella fase più propriamente prognostica, ma presuppone anzitutto una fase constatativa, ossia di apprezzamento di fatti idonei ad iscrivere il soggetto in una delle
categorie criminologiche configurate dal legislatore secondo una valutazione di corrispondenza degli stessi a quelli tipizzati dalle norme di riferimento.
2.1 E’ parimenti insegnamento consolidato che l’accertamento dei presupposti della prognosi di pericolosità va desunta da elementi di fatto, vale a dire da circostanze obiettivamente identificabili, controllabili, con esclusione di elementi privi di riscont concreti, quali meri sospetti, illazioni e congetture (ex multis Sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, NOME, Rv. 271220; Sez. 2, n. 26235 del 04/06/2015, COGNOME, Rv. 264386). In tal senso è stato quindi precisato che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le “categorie di delitto” legittimanti l’applicazione di una misura fondata sul giudizio di c.d. pericolosità generica, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito – da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione – per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l’unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (ex multis Sez. 6, n. 29157 del 12/04/2023, COGNOME, Rv. 285039; Sez. 5, Sentenza n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280145; Sez. 2, n. 12001 del 15/01/2020, COGNOME, Rv. 278681; Sez. 6, n. 21513 del 09/04/2019, COGNOME, Rv. 275737; Sez. 1, n. 27696 del 01/04/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 275888).
2.2 Il giudice della misura di prevenzione può valorizzare, nella fase “constatativa”, dati conoscitivi non presi in considerazione in alcun procedimento penale, così come quelli valutati in procedimenti penali non definitivi (Sez. 5, Sentenza n. 48090 del 08/10/2019, COGNOME, Rv. 277908; Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, COGNOME, Rv. 271372) o in procedimenti definiti con declaratorie di estinzione del reato per prescrizione ovvero con provvedimento di archiviazione, purchè sostenga il relativo giudizio con congrua motivazione, anche alla luce delle deduzioni e delle allegazioni eventualmente introdotte dalla difesa, e il fatto risulti delineato con sufficient chiarezza o sia comunque ricavabile in via autonoma dagli atti, laddove l’unico limite all’autonomia del giudizio di prevenzione è quello dell’esclusione, in sede penale, con pronunce irrevocabili, di determinati fatti, posto che «la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di ritenerlo esistente e quindi di assumerlo come elemento del giudizio di prevenzione» (Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, COGNOME, Rv. 277908; Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, COGNOME, Rv. 272496; Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013, COGNOME, Rv. 256820, secondo cui l’unico limite posto all’autonomia valutativa del giudice della prevenzione è che «i fatti storici ritenuti sintomatici dell
pericolosità del proposto non devono essere stati smentiti in sede di cognizione penale»).
2.3 Come accennato presupposto dell’applicazione delle misure di prevenzione è l’accertamento dell’attualità della pericolosità sociale della persona, che non deve però essere confusa con la proclività a commettere azioni delittuose (Sez. 1, n. 5838 del 17/01/2011, Pardo, Rv. 249392) ed è, dunque, necessario accertare se al soggetto sottoposto siano attribuibili fatti, di qualunque tipo, sintomatici della persistenza di tal pericolosità (Sez. 6, n. 49583 del 03/10/2018, COGNOME, Rv. 274434). Non è peraltro in dubbio che, nel procedimento di prevenzione di appello, la valutazione di attualità della pericolosità sociale del proposto deve essere riferita al momento dell’applicazione della misura con il provvedimento di primo grado (Sez. 5, n. 28343 del 12/04/2019, COGNOME, Rv. 276135; Sez. 6, n. 33706 del 20/06/2017, COGNOME, Rv. 271028).
3. Alla luce di questi consolidati approdi ermeneutici, se sono certamente infondate le censure proposte con il primo motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO in merito alla valorizzazione delle pronunzie di non doversi procedere nei confronti del COGNOME per l’intervenuta prescrizione dei reati contestatigli, colgono invece nel segno quelle proposte con lo stesso motivo e con il ricorso dell’AVV_NOTAIO sulla tenuta dell’apparato argomentativo del provvedimento impugnato in merito all’ininterrotta protrazione della pericolosità del proposto dai primi anni novanta del secolo scorso fino all’attualità.
3.1 La Corte territoriale ha riconosciuto che la consumazione dei reati fondanti la pericolosità del COGNOME sono stati commessi in distinti periodi ben definiti, ritenend però di poter affermare la permanenza di tale pericolosità anche nell’intervallo temporale intercorrente tra i suddetti periodi. Ora, non è in dubbio che la pericolosità non può essere valutata in maniera intermittente, facendola coincidere esclusivamente con il momento di consumazione dei reati da cui viene desunta, ma è altrettanto indubbio che qualora voglia affermarsi la sua permanenza lungo un arco temporale assai rilevante – che nel caso di specie sarebbe addirittura ultratrentennale – è necessario acquisire elementi che ne rivelino la concreta manifestazione con sufficiente continuità. Ed in tal senso devono essere necessariamente valutati eventuali significativi intervalli temporali in relazione ai quali non siano stati acquisiti elemen rivelatori della permanente pericolosità del proposto.
Il provvedimento impugnato riconosce implicitamente che nel caso di specie vi sono stati rilevanti intervalli temporali – uno dei quali di circa sei anni – nel corso dei qu non si sono registrate, apparentemente, manifestazioni della pericolosità del COGNOME, ritenendo però di poter estendere anche a tali periodi la valutazione fondata invece su precisi indici fattuali. Giudizio espresso in ragione della natura omogenea delle attività delittuose che hanno caratterizzato l’esistenza del proposto in epoche diverse e del
contesto in cui sono state svolte e delle connotazioni modali con le quali sono state realizzate, ritenuti indici di professionalità criminosa tale da giustificare una diagnosi d costante pericolosità dello stesso.
Quello articolato dalla Corte è però un sillogismo che sostanzialmente si traduce in una sorta di presunzione assoluta, che rende di fatto apparente la motivazione del provvedimento impugnato – vizio ritualmente dedotto dal ricorrente sotto il profilo della violazione di legge – in difetto di una adeguata esplicazione delle ragioni per cui il proposto non possa che essere stato dedito abitualmente alla commissione di delitti lucrogenetici anche nei periodi (si ripete, anche significativi) nei quali alcuna manifestazione di tale circostanza sembrerebbe essere stata acquisita. In altri termini i giudici del merito, attraverso un ragionamento a forte connotazione congetturale, hanno finito per aggirare la dimostrazione della ricorrenza nell’arco dell’intero periodo considerato dei tassativi presupposti che caratterizzano la categoria di pericolosità contestata, il cui rigoroso accertamento è, secondo l’insegnamento del giudice delle leggi (Corte cost. n. 24 del 2019), condizione ineludibile per la compatibilità costituzionale dell’art. 1 lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011. In tal senso la Corte territori ha inoltre completamente obliterato il fatto che il COGNOME ha a lungo gestito anche una lecita attività imprenditoriale, senza spiegare le ragioni dell’eventuale irrilevanza della circostanza al fine di escludere l’abituale dedizione del proposto ad attività criminose tipiche ai sensi della norma succitata anche nei periodi in relazione ai quali non sono stati acquisiti elementi specifici di valutazione.
3.2 Meramente assertiva, anche alla luce di quanto fino a qui illustrato, è poi la motivazione del provvedimento impugnato con riguardo al giudizio di attualità della pericolosità del proposto, formulato in riferimento ad indici che risalgono ad oltre due anni prima dell’adozione del provvedimento applicativo della misura personale. Non viene infatti precisato se il presupposto della valutazione di attualità sia sostanzialmente quello valorizzato per affermare la costante pericolosità del COGNOME nei trent’anni precedenti ovvero l’eventuale peculiarità dei fatti accertati tra il 2019 e primi mesi del 2020 e, in tale ultimo caso, per quali ragioni.
I vizi evidenziati comportano l’illegittimità del provvedimento impugnato in merito all’applicazione al proposto della misura personale, ma poiché l’accertamento del perimetro temporale della sua pericolosità rappresenta altresì il presupposto e la misura entro cui può ritenersi legittima l’adozione della misura patrimoniale, l’accoglimento nei limiti e nei termini esposti dei motivi proposti con i due ricorsi nei riguardi della prima comporta l’assorbimento di tutte le altre doglianze avanzate, comprese quelle concernenti, per l’appunto, la disposta confisca dei beni riconducibili al COGNOME.
Conseguentemente il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Torino.
Così deciso il 30/1/ 024