Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44227 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44227 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MONDOVI’ il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a VENARIA REALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CARMAGNOL,4 il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA avverso il decreto del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO Gen. NOME COGNOME per l’annullamento con rinvio del decreto quanto alle posizioni di NOME COGNOME e di NOME COGNOME e per l’inammissibilità dei ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Torino, con decreto in data 3/11/2022, depositato il 31/1/2023, ha confermato il decreto con il quale il Tribunale di Torino, Sezione Misure di Prevenzione, il 26/10/2021, ritenuta la pericolosità sociale generica ex artt. 4 lett. c) – 1 lett. b) e la pericolosità qualificata ex art. 4 lett. b) 159/2011, nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, ha applicato, nei confronti di COGNOME NOME, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di anni 2 con l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza e la cauzione, e ha ordinato, nei confronti dei proposti e dei
terzi interessati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, la confisca di una serie di beni mobili e mobili registrati.
Il Tribunale di Torino ha ritenuto sussistente la pericolosità generica e qualificata nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Alla prima ha così applicato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale e alla stessa e agli altri, cui la misura personale era stata già applicata all’esito di autonomi procedimenti, ha applicato la misura patrimoniale della confisca di una serie di beni mobili e mobili registrati, dettagliatamente elencati nel provvedimento, così come sottoposti a sequestro presso le abitazioni dei coniugi NOME COGNOME/NOME COGNOME, dei coniugi NOME COGNOME /NOME COGNOME e presso le abitazioni di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Quanto ai coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME il Tribunale ha ritenuto che fossero agli stessi riconducibili tutti i beni rinvenuti all’interno e all’este dell’abitazione dì INDIRIZZO, INDIRIZZO, anche se in tale immobile vivevano anche le due figlie, NOME e NOME, con i rispettivi compagni.
Quanto ai coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME il Tribunale ha fondato la propria conclusione sulla ritenuta riferibilità agli stessi di tutti i beni rinven alla ritenuta sussistenza della pericolosità sociale e alla sproporzione rispetto al reddito degli stessi.
Avverso il provvedimento hanno presentato appello tutti gli attuali ricorrenti. NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno fondato le proprie censure sulla mancanza di elementi dai quali poter inferire che i beni fossero nella disponibilità dei proposti laddove, di contro, questi erano di proprietà e nell’esclusiva disponibilità delle figlie conviventi e dei loro compagni, così come anche l’autovettura Fiat Panda, intestata e di proprietà di NOME COGNOME.
NOME COGNOME ha censurato il giudizio di pericolosità evidenziando come gli elementi indicati dal Tribunale non fossero idonei a pervenire a tale conclusione.
Analoghe censure ha sollevato NOME COGNOME, anche evidenziando che un precedente provvedimento di prevenzione emesso nei suoi confronti era stato annullato con rinvio dalla Corte di cassazione.
La Corte territoriale ha ritenuto inammissibile e infondata l’impugnazione di NOME COGNOME e di NOME COGNOME e infondate quelle proposte da NOME COGNOME e NOME COGNOME.
L’appello dei due primi ricorrenti sarebbe inammissibile in quanto gli stessi, sostenendo che i beni non erano a loro riferibili, non avrebbero interesse alla
pronuncia. La stessa impugnazione, d’altro canto, sarebbe, secondo il giudice d’appello, infondata anche nel merito in quanto i redditi delle due figlie e dei rispettivi compagni non sarebbero compatibili con il valore dei beni sottoposti a sequestro.
L’impugnazione proposta nell’interesse di NOME COGNOME sarebbe invece infondata in quanto il ragionamento posto a fondamento del giudizio di pericolosità, basato su elementi idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, sarebbe corretto e le critiche della difesa non sarebbero tali da consentire di addivenire a una diversa e opposta conclusione.
Ad analoghe conclusioni, poi, si dovrebbe pervenire quanto a NOME COGNOME il cui giudizi di pericolosità la Corte territoriale ha ritenuto di confermare anche nell’attesa di conoscere le motivazioni della sentenza della Corte di cassazione che ha annullato il precedente provvedimento di prevenzione che aveva concluso per la pericolosità sociale del proposto e aveva conseguentemente disposto sia la misura di prevenzione personale che patrimoniale nei confronti dello stesso. Ciò sia con riferimento alla pericolosità generica che a quella specifica, attesa in ordine alla seconda la recente condanna per il reato di cui all’art. 512 bis cod. pen. Ai fini della parametrazione della confisca, inoltre, sarebbe corretta l’individuazione dell’anno 2006 come momento di inizio della pericolosità.
Avverso il provvedimento hanno presentato ricorso i proposti che, a mezzo di due difensori, deducono i seguenti motivi.
4.1. AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME.
4.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 6 D.Igs 159/2011 con riferimento all’affermazione di pericolosità nei confronti di NOME COGNOME. Nel primo motivo la difesa censura la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito evidenziando come gli specifici elementi indicati nel provvedimento impugnato e posti a fondamento della decisione siano in concreto privi di effettiva consistenza dimostrativa in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure di prevenzione personale e patrimoniale. Diversamente da quanto ritenuto, infatti, alcuni degli elementi sarebbero neutri o privi di efficacia dimostrativa (come le ordinanze che hanno applicato le misure cautelari o la contestazione relativa al furto e all’evasione dagli arresti domiciliari) quanto alla sussistenza e all’attualità della pericolosità e, comunque, con specifico riferimento alla misura patrimoniale, non sarebbe possibile ritenere che la ricorrente abbia vissuto dei proventi di attività delittuose o che questi fossero il suo unico reddito o anche solo una parte consistente di questo.
4.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 6 D.Igs 159/2011 con riferimento all’affermazione di pericolosità nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME. Nel secondo motivo la difesa rileva la conclusione in ordine alla pericolosità dei ricorrenti, fondata sui precedenti provvedimenti di prevenzione emessi nei confronti degli stessi, sarebbe errata in quanto i giudici di merito avrebbero del tutto omesso di considerare gli’ elementi ulteriori sopravvenuti, come la partecipazione di NOME COGNOME a un programma terapeutico presso il RAGIONE_SOCIALE e la sostituzione e revoca di una misura cautelare applicata ad NOME COGNOME, significativi del venir meno dell’attualità della pur ritenuta pericolosità.
4.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 6 D.Igs 159/2011 con riferimento all’affermazione di pericolosità nei confronti di NOME COGNOME. Nel terzo motivo la difesa censura la conclusione della Corte territoriale che non avrebbe tenuto conto della sentenza di annullamento emessa dalla Corte di cassazione e non avrebbe evidenziato i criteri sui quali si fonda il giudizio di pericolosità, peraltro emesso a far data dall’anno 2006 in assenza di effettivi e concreti elementi.
4.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 16, 18 e 24 D.Igs 159/2011 in quanto i giudici di merito avrebbero del tutto omesso di motivare quanto all’effettiva disponibilità, diretta o indiretta, dei proposti dei beni oggetto del confisca, accertamento questo che avrebbe dovuto essere effettuato per ogni singolo cespite tenendo conto del lasso temporale di acquisto così da verificare modi e tempi di ogni eventuale singolo illecito incremento patrimoniale. Ciò anche ai fine di verificare se il bene è stato acquisto o meno durante il periodo di ritenuta pericolosità del proposto cui questo di riferisce.
4.5. Violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 8 cedu Nell’ultimo motivo la difesa rileva che il provvedimento di confisca sarebbe indiscriminato e così, avendo di fatto a oggetto tutti i beni anche personali dei proposti, violerebbe il requisito della proporzione tra gli interessi tutelati e il diritto alla vita familiare e al domicilio garantito dalla costituzio dalla cedu.
AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
5.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 10, 24 e 27 D.Igs 159/2011 con riferimento all’asseriva carenza di interesse. Nel primo motivo la difesa rileva che i ricorrenti, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, avevano e hanno interesse all’impugnazione anche se con questa si sostiene che i beni confiscati sono di proprietà delle figlie e dei loro compagni. Secondo la difesa, infatti, i proposti avrebbero comunque interesse a dimostrare che l’intestazione ai terzi interessati non era fittizia ma che questi erano e sono gli effettivi
proprietari dei beni oggetto dell’ablazione, ciò al fine di difendersi anche nei processi di merito nei quali viene contestata proprio l’intestazione fittizia.
5.2. Violazione di legge sostanziale in relazione agli artt. 19 e 24 D.Igs 159/2011 in ordine alla ritenuta disponibilità effettiva che avrebbero avuto i proposti di beni intestati o comunque riferibili ai terzi interessati.
In data 13 settembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il AVV_NOTAIO, chiede che i ricorsi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME siano accolti e che il provvedimento emesso sia annullato con rinvio quanto alle loro posizioni e che i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME siano dichiarati inammissibili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME sono fondati nei termini che seguono.
I ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME sono inammissibili.
Nei motivi primo e terzo dell’atto di ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 6 D.Igs 159/2011 con riferimento all’affermazione di pericolosità nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Le doglianze sono fondate.
1.1. La questione della pericolosità di NOME COGNOME è stata oggetto della recente sentenza Sez. 1, n. 20595 del 10/1/2023, COGNOME, n.m., la cui motivazione è stata depositata nelle more della fissazione dell’attuale udienza, che ha annullato il decreto emesso nei confronti di medesimo ricorrente.
Nella citata sentenza questa Corte ha evidenziato come, in forza del recepimento dei principi contenuti nella sentenza n. 24 del 2019 della Corte cost., l’applicazione della disposizione di cui alla lettera b dell’art. 1 del d.lg n.159 del 2011 può dirsi conforme ai principi costituzionali di riferimento «se ed in quanto» il giudice del merito abbia rispettato, dandone conto in motivazione, quei connotati di «tassatività» dei contenuti, già individuati da questa Corte di Cassazione negli arresti posteriori alla nota decisione Corte Edu De Tommaso contro Italia e così riassunti dal giudice delle leggi nella sent. n.24 del 2019 « le “categorie di delitto” che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito – da provarsi sulla base di precisi «elementi di fatto», di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente
nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) – per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano – o abbiano costituito in una determinata epoca l’unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito ».
In tal modo il giudice delle leggi ha preso atto dello sforzo della giurisprudenza di legittimità di conformare l’interpretazione e l’applicazione della fattispecie di cui alla lettera b del citato art. 1 ai principi costituzionali espre dall’articolo 13 Cost. in tema di tutela della libertà personale – nonché dagli artt. 42, 117 Cost. e 1 Prot. Add. Cedu in tema di tutela della proprietà -, pur nella riaffermazione della distinzione tra «materia penale» in senso stretto ed intervento «preventivo» e limitativo di diritti costituzionalmente garantiti.
Nella prospettiva ermeneutica già percorsa dalla giurisprudenza di legittimità, quindi, la consulta ha ribadito che il giudice della prevenzione per individuare la categoria legale di descrizione della pericolosità nella quale rientra il proposto è tenuto a utilizzare i canoni interpretativi che meglio valorizzano la dimensione tassativa delle previsioni di legge, ciò in particolare nel caso della pericolosità c.d. semplice.
Sotto tale profilo, pertanto, l’unica lettura convenzionalmente orientata della norma, talora indicata come “tassativizzante”, deve muovere dal presupposto metodologico secondo cui la fase prognostica relativa alla probabilità che il soggetto delinqua in futuro è necessariamente preceduta da una fase diagnostico-constatativa, nella quale vengono accertati (con giudizio retrospettivo) gli elementi costitutivi delle cosiddette “fattispecie di pericolosità generica”, attraverso un apprezzamento di «fatti», costituenti a loro volta «indicatori» della possibilità di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge (Sez. 1, n. 24707 del 01/02/2018, COGNOME, Rv. 273361 – 01; Sez. 1, n. 19657 del 24/01/2017, Palermo, Rv. 269947 – 01; Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, COGNOME, Rv. 264320 – 01; Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, COGNOME, Rv. 260104 – 01).
1.2. Secondo questa prospettiva ermeneutica gli elementi costitutivi delle “fattispecie di pericolosità generica” disciplinate dall’art. 1, numeri 1) e 2), della legge n. 1423 del 1956 e – oggi – dall’art. 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 159 del 2011 devono essere delineati tenendo conto che:
l’aggettivo «delittuoso», che compare sia nella lettera a) che nella lettera b) della disposizione, deve essere letto nel senso che l’attività del proposto debba caratterizzarsi in termini di “delitto” e non di un qualsiasi illecito (Sez. 1,
n. 43826 del 19/04/2018, R., Rv. 273976 – 01; Sez. 2, n. 16348 del 23/03/2012, Crea, Rv. 252240 – 01).
li) l’avverbio «abitualmente», che pure compare sia nella lettera a) che nella lettera b) della disposizione, richiede che la «realizzazione di attività delittuose non sia episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto» (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, COGNOME, Rv. 264320 – 01), in modo che si possa «attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate» (Sez. 1, n. 349 del 15/06/2017, 2018, Bosco, Rv. 271996 – 01), talora richiedendosi che esse connotino «in modo significativo lo stile di vita del soggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi» (Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272495 – 01).
iii) i delitti che possono essere assunti a presupposto della misura devono esser tali per cui, in concreto e sulla base di una verifica degli elementi di fatto di cui il giudice deve dare puntuale conto in motivazione, risulti che siano delitti a) che il soggetto ha commesso abitualmente (cioè in un significativo arco temporale), b) che abbiano effettivamente generato profitti, c) che questi ultimi costituiscano a loro volta – o abbiano costituito in una determinata epoca l’unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa dello stesso.
1.3. La connotazione dei termini «delittuosi» e il significato attribuito alla nozione di abitualità vengono quindi in rilievo come veri e propri presìdi della legittimità costituzionale della stessa «base legale» dell’art. 1 co.1 lett. b del d.lgs. n.159 del 2011 in tema di prevenzione.
In ordine a tali termini, pertanto, è necessario mantenere l’uniformità dell’indirizzo giurisprudenziale maturato in sede di legittimità e richiamato dalla Consulta, posto che l’adozione di letture diverse delle disposizioni ancora vigenti, tese a riportare in vita modelli di classificazione basati su concetti non rispondenti alla tassatività descrittiva, finirebbe con il porsi in contrasto con il delicato assetto di conformità ai principi costituzionali e convenzionali proposto e realizzato in tale decisione.
Ragione questa per la quale «va quindi ribadita l’affermazione (Sez. 1, n. 349 del 15/06/2017, 2018, Bosco, Rv. 271996 – 01 e successive conformi) per cui, nella costruzione della fattispecie legale di pericolosità di cui all’art.1 co. lett. b del d.lgs. n.159 del 2011 il termine ‘delittuoso’ non è connotazione di disvalore generico della condotta pregressa, ma attributo che la qualifica, dunque il giudice della misura di prevenzione deve, preliminarmente, attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate (dato il riferimento alla
abitualità) che – vuoi facendosi riferimento ad accertamenti realizzati in sede penale, vuoi attraverso una autonoma ricostruzione incidentale che non risulti contraddetta da esiti assolutori – siano rispondenti al tipo di una previsione di legge penalmente rilevante e consistente in un delitto produttivo di reddito. Ragionare diversamente ed elevare a presupposto applicativo della misura di prevenzione (modellata sulla previsione di cui all’art.1 comma 1 lett. b del d.lgs. n.159 del 2011) una condotta diversa – pur se illecita e pur se indicativa della adesione a modelli devianti – significherebbe, di contro, porsi al di fuori di quel «recinto della tassatività» che rappresenta la rinnovata «base legale» della misura di prevenzione in un sistema costituzionalmente e convenzionalmente orientato» (così sempre Sez. 1, n. 20595 del 10/1/2023, COGNOME, n.m.).
1.4. Come evidenziato dalla più volte citata sentenza, alla quale si rinvia integralmente, in sintesi quindi:
in sede di verifica della pericolosità sociale del soggetto proposto per l’applicazione della confisca di prevenzione ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice della prevenzione deve individuare il momento iniziale della suddetta pericolosità, al fine di sostenerne la correlazione con l’acquisto dei beni (Sez. U, Sentenza n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262606 – 01), sulla base non della constatazione di condotte genericamente indicative della propensione al delitto, ma dell’apprezzamento di condotte delittuose corrispondenti al tipo criminologico della norma che intende applicare, individuando il momento in cui le stesse abbiano raggiunto consistenza e abitualità tali da consentire, già all’epoca, l’applicazione della misura di prevenzione (tra le molte, Sez. I n. 43826 del 19.4.2018, rv 273976);
il delitto che può essere ritenuto quale momento iniziale della condizione soggettiva di pericolosità per essere «corrispondente al tipo» deve avere dunque non già una astratta attitudine a produrre reddito illecito, ma deve averlo prodotto in concreto, in misura apprezzabile, al fine di poterne affermare quantomeno la «incidenza» sul mantenimento del tenore di vita del soggetto e del suo nucleo familiare (v. tra le molte Sez. 1, n. 27366 del 28/01/2021, He Dong, Rv. 281620 – 01) secondo cui in tema di misure di prevenzione patrimoniale, con riferimento alla c.d. pericolosità generica di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la necessità di correlazione temporale tra pericolosità sociale del proposto ed acquisto dei beni presuppone l’accertamento del compimento di attività delittuose capaci di produrre reddito e non già di condotte genericamente devianti o denotanti un semplice avvicinamento a contesti delinquenziali.
1.5. Solo in tal modo, infatti, può ritenersi che siano rispettati sia il principi di tassatività che la clausola di ‘correlazione temporale’ tra la condizione
soggettiva di pericolosità tipica e l’acquisto sospetto dei beni, intesa come condizione che legittima la definitiva incisione del diritto di proprietà (Sez. U, Sentenza n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262606 – 01 per cui la pericolosità costituisce la ragione giustificatrice dell’apprensione coattiva di beni acquistati in costanza della stessa o con il favore delle sue peculiari manifestazioni).
Senza che sia, d’altro canto, necessario accertare in sede di merito la specifica entità del profitto correlato a ogni condotta delittuosa ma è sufficiente stabilire la semplice «incidenza» del reddito illecito sul mantenimento del tenore di vita, in quanto la confisca di prevenzione non ha natura strettamente pertinenziale e il parametro della sproporzione, unitamente alla constatazione delle reiterate attività illecite( consente di ipotizzare che la formazione del patrimonio non giustificato abbia derivazione da attività illecite similari, anche ulteriori rispetto a quelle espressamente censite.
La «sproporzione» di valori, infatti, come chiarito in più arresti di questa Corte di legittimità (ancora Sez. 1, n. 20595 del 10/1/2023, COGNOME, n.m. nonché Sez. 1, n. 15617 del 15/1/202, COGNOME, n.m.) e dalla stessa Corte costituzionale nella decisione n.24 del 2019, altro non è che una «semplificazione probatoria» consentita dal sistema, rispetto all’accertamento ‘pieno’ del nesso di derivazione tra attività illecita, censita in sede di ricognizione della pericolosità, e impiego delle risorse in tal modo prodotte: « la circostanza che la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o all’attività economica, da mero indicatore dell’origine illecita dei beni (come era nella disciplina originaria del 1982), sia stato elevato, a partire dal 1993, a requisito alternativo e autonomo rispetto alla dimostrazione dell’origine illecita stessa, non modifica la ratio delle misure in parola: la verifica giudiziale della sproporzione, infatti, continua ad avere senso in quanto idonea a fondare una ragionevole presunzione relativa all’origine illecita del bene, allorché contestualmente risulti la pregressa attività criminosa di colui il quale abbia la disponibilità del bene e in sede di valutazione dei presupposti della confisca – non riesca a giustificarne la legittima provenienza » (così, in motivazione, Corte cost. sent. n.24/2019).
La confisca, di conseguenza, lì dove sia rispettato il parametro della correlazione temporale tra momento acquisitivo e condizione tipica di pericolosità, in presenza nel periodo in esame della sproporzione di valore tra reddito e investimenti, può pertanto colpire beni di valore complessivo superiore a quello del profitto dei reati accertati.
Ragione questa per la quale, per la tenuta costituzionale e convenzionale del sistema, è necessario individuare il dies a quo della condizione soggettiva di
pericolosità tipica in modo conforme ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità condivisi dalla Corte costituzionale.
1.6. Nel caso di specie la Corte territoriale, nonostante abbia ripercorso il curriculum criminale di NOME COGNOME, non si è conformata ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità così come da ultimo ribaditi proprio nella sentenza di annullamento del decreto di prevenzione già emesso nei confronti del medesimo proposto.
Non conoscendo le motivazioni che aveva determinato l’annullamento, d’altro canto, il giudice della prevenzione risulta essere incorso nel medesimo errore attribuendo rilievo ai delitti tentati, privi di effettiva idone lucrogenetica, e arrivando così a ritenere che l’inizio della pericolosità dovesse essere fatto risalire “quantomeno” all’anno 2006.
Conclusione questa che, già da sola, incidendo sulla perimetrazione temporale della pericolosità, necessaria a individuare i beni da sottoporre alla conseguente misura patrimoniale, come evidenziato nella precedente sentenza di annullamento, impone l’annullamento del provvedimento impugnato.
Ciò in quanto l’insorgenza della pericolosità del ricorrente non può essere correlata, in assenza di altri elementi, alla condotta del 2006 e a quella del 2008, pacificamente improduttive di reddito, né sul punto soccorre, se non per l’anno cui si riferisce, la valutazione operata in merito alla condotta tenuta nel 2010 (dato che la dichiarazione di prescrizione del reato non la preclude), sempre che il giudice del merito riesca a catalogare il fatto delittuoso come produttivo di reddito in concreto.
In generale, d’altro canto, come specificamente indicato nella requisitoria del Procuratore generale, il provvedimento impugnato, nel quale si ripercorre il curriculum criminale del ricorrente, non risulta essere in linea con l’indirizzo nomofilattico in precedenza indicato e non contiene un’effettiva motivazione in ordine all’idoneità, in concreto, dei fatti delittuosi come produttivi di reddito.
Ragioni queste che impongono l’annullamento del provvedimento impugnato affinché il giudice di rinvio proceda a un nuovo complessivo giudizio di merito, anche al fine di individuare i singoli beni confiscabili.
1.7. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire quanto a NOME COGNOME.
La Corte di appello di Torino anche in tal caso, infatti, come evidenziato nella requisitoria dal Procuratore generale, non sembra avere fatto buon governo dei già menzionati principi di diritto.
Ciò in quanto il provvedimento impugnato a fronte della mera elencazione degli “elementi di fatto” su cui si dovrebbe fondare il giudizio di pericolosità sociale della ricorrente -la condanna per il reato di cui all’art. 512 bis cod. pen. commesso nell’anno 2019, relativo a un’autovettura Fiat 500 di infimo valore;
l’attività di riciclaggio del denaro illecito del COGNOME posta in essere, con due distinti atti, nel giugno 2009 nel marzo 2013; il delitto di ricettazione di lamine d’oro, oggetto di misura cautelare nell’anno 2021 e di condanna irrevocabile nell’anno 20s2, i delitti di furto asseritamente commessi nel 2021 in costanza di arresti domiciliari a seguito di evasione- non illustra le ragioni per le quali tali elementi consentirebbero di ritenere dimostrato il carattere effettivamente lucrativo dei reati citati e che gli stessi siano espressione di una collaudata modalità di agire illecito.
Sotto altro e dirimente profilo, d’altro canto, si deve rilevare che la Corte territoriale, attribuendo particolare rilievo all’attività di riciclaggio svo nell’interesse del convivente, ha ricondotto la pericolosità sociale della ricorrente in modo pressoché esclusivo alla capacità criminale del convivente NOME COGNOME che, allo stato, per quanto in precedenza indicato, è ancora da dimostrare.
Anche con riferimento a NOME COGNOME, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato affinché il giudice di rinvio proceda a un nuovo giudizio in ordine alla pericolosità sociale della stessa e quanto all’individuazione dei singoli beni confiscabili.
Negli atti di ricorso proposti negli interessi di NOME COGNOME e NOME COGNOME le difese deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla pericolosità sociale degli stessi, alla riferibilità dei beni e, preliminarmente, quanto alla ritenuta inammissibilità dell’atto di appello.
Le doglianze sono in parte non consentite e comunque manifestamente infondate.
2.1. Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali e patrimoniali, ai sensi degli artt. 10 e 27 D.Lvo 159 del 2011, è ammesso solo per violazione di legge.
L’art. 10 del citato decreto legislativo, che si riferisce alle misure personali ma che è espressamente richiamato dall’art. 27, comma 2, per le misure di prevenzione patrimoniali, infatti, stabilisce che “avverso il decreto della corte di appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell’interessato e del suo difensore….”.
In sede di legittimità, non è dunque deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del
provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279435; Sez. 6, Sentenza n. 21898 del 11/02/2014, COGNOME, Rv. 260613:, Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, COGNOME, Rv. 237277; la limitazione del ricorso alla sola “violazione di legge” è stata tra l’altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole con sent. n. 321 del 2004).
2.2. Tanto premesso, le doglianze in ordine alla ritenuta attualità della pericolosità sociale, pure formulate nei termini della violazione di legge ma che in realtà afferiscono alla logicità e alla completezza della motivazione, non sono consentite.
La Corte territoriale, infatti, con lo specifico riferimento ai precedenti provvedimenti sul punto, ormai divenuti irrevocabili, all’articolato curriculum criminale dei proposti, avvalorato dagli ulteriori reati commessi da NOME COGNOME e dalla misura cautelare recentemente disposta nei confronti di NOME COGNOME (cfr. pagine 30 e 31 del provvedimento impugnato), ha dato adeguato e coerente conto degli elementi posti a fondamento della conclusione in termini di attualità della pericolosità e la motivazione sul punto, pertanto, non può ritenersi inesistente o apparente.
2.3. Il ricorso, con riferimento ai motivi che contengono censure relative alla disposta misura patrimoniale, fondate sulla riferibilità dei beni a terzi, è inammissibile e la dedotta erroneità quanto all’analoga dichiarazione sul punto della Corte territoriale è manifestamente infondata.
Come più volte ribadito da questa Corte, il proposto ha interesse ad impugnare il provvedimento di confisca di un bene formalmente intestato a terzi allorché, ammettendo l’esistenza del rapporto fiduciario, deduca di essere l’effettivo titolare del bene e, quindi, contesti a suo esclusivo favore l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione (Sez. 6, n. 45115 del 13/09/2017, Ciarelli, Rv. 271381 – 01).
In materia di misure di prevenzione, nel caso di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, infatti, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del proposto che si limiti a dedurre l’insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva del bene in capo al terzo intestatario in quanto l’unico interesse che legittima alla proposizione dell’impugnazione, sia avanti la Corte territoriale che avanti questa Corte, è quello di ottenere, accertata la mancanza delle condizioni legittimanti il provvedimento, la restituzione del bene (Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021,
COGNOME, Rv. 281389 – 01; Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017, Mangione, Rv. 271822 – 01).
Nel caso di specie, pertanto, i due ricorrenti, che censurano il provvedimento sostenendo che i beni sono delle figlie e dei mariti conviventi, sia l’autovettura che gli altri beni mobili, non hanno alcuno specifico e concreto interesse alla decisione del provvedimento sul punto e il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile.
Né il richiesto interesse può essere individuato (in uno di quelli, astratti e ipotetici, invocati dalla difesa, come quello a una decisione da “utilizzare” nel giudizio di cognizione pendente per il reato di cui all’art. 512 bis cod. pen. con riferimento all’autovettura, il cui accertamento peraltro è autonomo e indipendente.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna di NOME COGNOME e NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Torino. Dichiara inammissibili i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 29 settembre 2022.