Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10534 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10534 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PATERNO’ il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente argomenta sulle ragioni dell’ammissibil del ricorso;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso relativo all’istanza di detenzione domiciliare n conferente con il contenuto del provvedimento impugNOME, che non ha deciso il merito dell’istanza ma ne ha rilevato l’inammissibilità per superamento dei limiti massimi di pena espiare, mentre il primo motivo di ricorso relativo all’istanza di affidamento in prova de illogicità della motivazione che non emergono dal testo del provvedimento impugNOME, atteso che in modo coerente con la giurisprudenza di legittimità sono stati ritenuti indici di perico sociale anche l’esistenza di precedenti penali ulteriori a quelli in espiazione (Sez. 1, Senten 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 282146), di processi in corso (Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153), nonchè le negative informazioni di polizia sul conto dell’interessato (Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., R 277924), ed in modo non illogico tali indici di pericolosità sono stati ritenuti prevalenti alla nuova, residenza dichiarata dall’imputato ed all’apertura da parte dello stesso di una at imprenditoriale su cui si spendono il ricorso e la memoria depositata in corso di giudizi cassazione, mentre, ai fini del giudizio di pericolosità, il ricorso non spiega, inoltre, dovrebbe contribuire a viziare il percorso logico dell’ordinanza impugnata la circostanza che u dei due furti in espiazione abbia avuto ad oggetto una autovettura; da ultimo, la deduzione ch uno dei due reati in espiazione sia stato commesso in età risalente è comunque elisa nel percorso logico del Tribunale dalla commissione del successivo reato in espiazione e dalla esistenza de due carichi pendenti per fatti successivi; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 febbraio 2024.