Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42579 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42579 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a CARMAGNOLA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino, con il decreto depositato il 9 maggio 2024, confermava – a seguito dell’annullamento con rinvio della Corte di cassazione Sezione Prima, n. 44227 del 29 settembre 2023 – la decisione del Tribunale di Torino che in data 26 ottobre 2021, per quanto qui di interesse, aveva ritenuto rispettivamente la pericolosità sociale generica ex artt. 4 lett. c) e 1 lett. b) e la pericolosità qualificata ex art. 4 lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011 nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME e applicato, nei confronti della prima, la misura della sorveglianza speciale di anni due con l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza e la cauzione, e ordiNOME, nei confronti di entrambi, oltre che di ulteriori proposti e di terzi interessati – COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME – la confisca di plurimi beni mobili e mobili registrati.
Ì
In particolare, risultava che COGNOME, coniuge della COGNOME, fosse stato già raggiunto dal decreto di applicazione della sorveglianza speciale in un procedimento parallelo, ancora pendente però, cosicchè nel presente procedimento nei suoi confronti la misura di prevenzione applicata era esclusivamente quella patrimoniale.
Al fine della migliore comprensione delle attuali ragioni di ricorso, va qui evidenziato come la Corte di cassazione, annullando con rinvio per nuovo giudizio il primo provvedimento della Corte torinese quanto a NOME COGNOME e NOME COGNOME, ebbe a evidenziare come fossero fondate le doglianze difensive in ordine alla affermazione di pericolosità degli stessi.
Pertanto, gli elementi costitutivi delle “fattispecie di pericolosità generica” disciplinate dall’art. 1, numeri 1) e 2), della legge n. 1423 del 1956 e – oggi dall’art. 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 159 del 2011 dovevano essere delineati
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tenendo conto che: i) l’aggettivo «delittuoso», che compare sia nella lettera a) che nella lettera b) della disposizione, deve essere letto nel senso che l’attività del proposto debba caratterizzarsi in termini di “delitto” e non di un qualsiasi illecito (Sez. 1, 6 n. 43826 del 19/04/2018, R., Rv. 273976 – 01; Sez. 2, n. 16348 del 23/03/2012, Crea, Rv. 252240 – 01); ii) l’avverbio «abitualmente», che pure compare sia nella lettera a) che nella lettera b) della disposizione, richiede che la «realizzazione di attività delittuose non sia episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto» (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, COGNOME, Rv. 264320 – 01), in modo che si possa «attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate» (Sez. 1, n. 349 del 15/06/2017, 2018, Bosco, Rv. 271996 – 01), talora richiedendosi che esse connotino «in modo significativo lo stile di vita del soggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi» (Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnevale, Rv. 272495 – 01); iii) i delitti che possono essere assunti a presupposto della misura devono esser tali per cui, in concreto e sulla base di una verifica degli elementi di fatto di cui il giudice deve dare puntuale conto in motivazione, risulti che siano delitti: a) che il soggetto ha commesso abitualmente (cioè in un significativo arco temporale), b) che abbiano effettivamente generato profitti, c) che questi ultimi costituiscano a loro volta – o abbiano costituito in una determinata epoca – l’unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa dello stesso.
Proseguiva la Corte rescindente rilevando come nella costruzione della fattispecie legale di pericolosità di cui all’art.1, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.15 del 2011 il termine ‘delittuoso’ non è connotazione di disvalore generico della condotta pregressa, ma attributo che la qualifica, dunque il giudice della misura di prevenzione deve, preliminarmente, attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate (dato il riferimento alla abitualità) che – vuoi facendosi riferimento ad accertamenti realizzati in sede penale, vuoi attraverso una autonoma ricostruzione incidentale che non risulti contraddetta da esiti assolutori – siano rispondenti al tipo di una previsione di legge penalmente rilevante e consistente in un delitto produttivo di reddito.
Pertanto, spetta al giudice della prevenzione, secondo la Corte rescindente: a) in sede di verifica della pericolosità sociale del soggetto proposto per l’applicazione della confisca di prevenzione ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, individuare il momento iniziale della suddetta pericolosità, al fine di sostenerne la correlazione con l’acquisto dei beni (Sez. U, Sentenza n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262606 – 01), sulla base non della constatazione di condotte genericamente indicative della
propensione al delitto, ma dell’apprezzamento di condotte delittuose corrispondenti al tipo criminologico della norma che intende applicare, individuando il momento in cui le stesse abbiano raggiunto consistenza e abitualità tali da consentire, già all’epoca, l’applicazione della misura di prevenzione (tra le molte, Sez. I n. 43826 del 19.4.2018, rv 273976); b) il delitto, che può essere ritenuto quale momento iniziale della condizione soggettiva di pericolosità, per essere «corrispondente al tipo» deve avere dunque non già una astratta attitudine a produrre reddito illecito, ma deve averlo prodotto in concreto, in misura apprezzabile, al fine di poterne affermare quantomeno la «incidenza» sul mantenimento del tenore di vita del soggetto e del suo nucleo familiare (v. tra le molte Sez. 1, n. 27366 del 28/01/2021, COGNOME Dong, Rv. 281620 – 01) secondo cui in tema di misure di prevenzione patrimoniale, con riferimento alla c.d. pericolosità generica di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la necessità di correlazione temporale tra pericolosità sociale del proposto ed acquisto dei beni presuppone l’accertamento del compimento di attività delittuose capaci di produrre reddito e non già di condotte genericamente devianti o denotanti un semplice avvicinamento a contesti delinquenziali.
In tal modo vengono rispettati sia il principio di tassatività che la clausola di ‘correlazione temporale’ tra la condizione soggettiva di pericolosità tipica e l’acquisto sospetto dei beni, intesa come condizione che legittima la definitiva incisione del diritto di proprietà (Sez. U, Sentenza n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262606 – 01 per cui la pericolosità costituisce la ragione giustificatrice dell’apprensione coattiva di beni acquistati in costanza della stessa o con il favore delle sue peculiari manifestazioni). Senza che sia, d’altro canto, necessario accertare in sede di merito la specifica entità del profitto correlato a ogni condotta delittuosa ma è sufficiente stabilire la semplice «incidenza» del reddito illecito sul mantenimento del tenore di vita, in quanto la confisca di prevenzione non ha natura strettamente pertinenziale e il parametro della sproporzione, unitamente alla constatazione delle reiterate attività illecite consente di ipotizzare che la formazione del patrimonio non giustificato abbia derivazione da attività illecite similari, anche ulteriori rispetto a quel espressamente censite. La «sproporzione» di valori, infatti, come chiarito in più arresti di questa Corte di legittimità (ancora Sez. 1, n. 20595 del 10/1/2023, COGNOME, n.m. nonché Sez. 1, n. 15617 del 15/1/202, COGNOME, n.m.) e dalla stessa Corte costituzionale nella decisione n.24 del 2019, altro non è che una «semplificazione probatoria» consentita dal sistema, rispetto all’accertamento ‘pieno’ del nesso di derivazione tra attività illecita, censita in sede di ricognizione della pericolosità, e impiego delle risorse in tal modo prodotte: « la circostanza che la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o all’attività economica,
da mero indicatore dell’origine illecita dei beni (come era nella disciplina originaria del 1982), sia stato elevato, a partire dal 1993, a requisito alternativo e autonomo rispetto alla dimostrazione dell’origine illecita stessa, non modifica la ratio delle misure in parola: la verifica giudiziale della sproporzione, infatti, continua ad avere senso in quanto idonea a fondare una ragionevole presunzione relativa all’origine illecita del bene, allorché contestualmente risulti la pregressa attività criminosa di colui il quale abbia la disponibilità del bene e – in sede di valutazione dei presupposti della confisca – non riesca a giustificarne la legittima provenienza » (così, in motivazione, Corte cost. sent. n.24/2019). La confisca, di conseguenza, lì dove sia rispettato il parametro della correlazione temporale tra momento acquisitivo e condizione tipica di pericolosità, in presenza nel periodo in esame della sproporzione di valore tra reddito e investimenti, può pertanto colpire beni di valore complessivo superiore a quello del profitto dei reati accertati. Ragione questa per la quale, per la tenuta costituzionale e convenzionale del sistema, è necessario individuare il dies a quo della condizione soggettiva di pericolosità tipica in modo conforme ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità condivisi dalla Corte costituzionale.
2.2 Così delineato il compito del giudice della prevenzione, la Corte in sede rescindente evidenziava come il primo decreto della Corte di appello di Torino non avesse fatto buon governo dei principi citati.
Quanto a COGNOME, in quanto non conoscendo le motivazioni dell’annullamento intervenuto in sede di legittimità in ordine alla misura di prevenzione personale (oltre che patrimoniale), reiterava il medesimo errore attribuendo rilievo ai delitti tentati, privi di effettiva idoneità lucrogenetica arrivando così a ritenere che l’inizio della pericolosità dovesse essere fatto risalire “quantomeno” all’anno 2006. Le condotte del 2006 e del 2008 risultavano, in assenza di altri elementi, improduttive di reddito, e anche il riferimento alla condotta tenuta nel 2010 (dato che la dichiarazione di prescrizione del reato non la preclude) può rilevare solo se il giudice del merito riesca a catalogare il fatto delittuoso come produttivo di reddito in concreto, il che la Corte di appello di Torino non aveva indicato.
Quanto a NOME COGNOME, analogamente, il provvedimento impugNOME recava una mera elencazione degli “elementi di fatto” su cui si doveva fondare il giudizio di pericolosità sociale della ricorrente – la condanna per il reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. commesso nell’anno 2019, relativo a un’autovettura Fiat 500; l’attività di riciclaggio del denaro illecito del COGNOME posta in essere, con due distinti atti, nel giugno 2009 nel marzo 2013; il delitto di ricettazione di lamine d’oro, oggetto di misura cautelare nell’anno 2021 e di condanna irrevocabile nell’anno 2022, i delitti di furto asseritannente commessi nel 2021 in costanza di
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arresti domiciliari a seguito di evasione – senza illustrare le ragioni per le quali tali elementi consentirebbero di ritenere dimostrato il carattere effettivamente lucrativo dei reati citati e che gli stessi siano espressione di una collaudata modalità di agire illecito.
Inoltre, osservava la Corte di cassazione, il primo decreto del Collegio di appello torinese aveva attribuito particolare rilievo all’attività di riciclaggio svol nell’interesse del convivente, riconducendo la pericolosità sociale della ricorrente in modo pressoché esclusivo alla capacità criminale del convivente NOME COGNOME che era ancora da dimostrare. Anche con riferimento a NOME COGNOME, pertanto, il decreto impugNOME veniva annullato affinché il giudice di rinvio procedesse a un nuovo giudizio in ordine alla pericolosità sociale della stessa e all’individuazione dei singoli beni confiscabili.
I motivi dei ricorsi per cassazione, proposti con atti separati nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME, saranno enunciati a seguire – nei limiti strettamente necessari per la motivazione – secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso proposto da NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia avvocato NOME COGNOME, consta di tre articolati motivi.
4.1 Il primo motivo lamenta violazione degli artt. 625 e 125 cod. proc. pen.
La Corte di appello, in sede di rinvio, pur escludendo dalla valutazione i precedenti di polizia e un decreto penale di condanna, avrebbe insistito nel ritenere quale prova della pericolosità della COGNOME una evasione dagli arresti domiciliari del 24 settembre 2021, da ritenersi di particolare tenuità, difettando di abitualità e trascurandosi l’immediata confessione e la causa dell’allontanamento (condurre il figlio dal dentista). Quanto ai delitti di furto in alcuni negozi milanesi in pari da commessi, il motivo lamenta la assoluta estraneità della ricorrente a tali condotte, essendo i furti commessi dalla sorella NOME, che se ne assumeva la responsabilità, con travisamento dei fatti quanto alla circostanza che gli investigatori avrebbero osservato direttamente l’azione delittuosa con il coinvolgimento di NOME COGNOME.
Sul punto la Corte di appello non si sarebbe confrontata con l’assenza di procedimenti per furto pendenti presso la Procura di Milano in ordine alla proposta, come anche con la circostanza che la stessa aveva esibito gli scontrini degli abiti rinvenuti nella propria disponibilità, diversi da quelli per bambini rubati e destinati al figlio della NOME, come emergeva anche dalla circostanza che solo quest’ultima recasse con sé la borsa con rivestimento per neutralizzare il sistema antitaccheggio.
Pertanto, la violazione di legge sarebbe consistita nella attribuzione al delitto di evasione della qualità di reato lucrogenetico, non potendo a tal fine neanche valorizzarsi il furto – siccome tentato – in data 13 aprile 2021.
Quanto alle condanne patite in via definitiva, solo una è quella che grava sulla proposta, mentre la Corte torinese ha indebitamente valorizzato l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere in ordine ai delitti di intestazione fittizia (del 2009) e riciclaggio (del 2013), nonché l’altra ordinanza cautelare inerente alla ricettazione delle lamine d’oro.
La prima ordinanza vedeva sostituita la misura estrema con quella domiciliare da parte del Tribunale del riesame, venendo poi annullata per scadenza dei termini, senza istanza di rinnovazione da parte del pubblico ministero per difetto delle esigenze cautelari, il che dovrebbe rilevare ai fini della valutazione della pericolosità di prevenzione.
Quanto alla intestazione fittizia ex rt. 512-bis cod. pen., la condotta riguardava una Fiat 500 in uso alla COGNOME ma intestata a NOME COGNOME, ipotesi che fondava: a) sulla disponibilità dell’auto in capo a COGNOME perché vista alla guida dell’auto, ma solo nell’arco di venti giorni; b) sul pericolo concretizzatosi con l’applicazione della misura di prevenzione ai genitori -non conviventi con la figlia, attuale ricorrente – solo nel 2015, a distanza di 5 anni, senza considerare, il provvedimento impugNOME, che i medesimi genitori venivano assolti dalla accusa di concorso nell’intestazione fittizia dell’autovettura. Né alcuna indispensabile valutazione, anche tecnico peritale, la Corte di appello avrebbe compiuto per escludere il valore infimo dell’autovettura. Da tutto ciò deriverebbe la natura apparente della motivazione.
Quanto al delitto di riciclaggio, relativo all’impiego di denaro messo a disposizione della COGNOME dal compagno NOME COGNOME, dai genitori e dal fratello di quest’ultimo, per l’acquisto di un immobile in Asti, località Valleversa, la Corte territoriale avrebbe eluso l’annullamento con rinvio che perimetrava a soli due atti del 2009 e del 2013 la condotta, valutando anche quella dal 2006 al 2013. Inoltre, la confisca, disposta con il provvedimento applicativo della misura di prevenzione anche personale, a COGNOME è stata per due volte annullata dalla Corte di cassazione.
Ancora, l’immobile in località Valleversa successivamente acquistato, al prezzo di oltre 323mila euro dalla COGNOME il 21 marzo 2013, con la permuta di altro immobile intestato alla proposta, acquistato il 17 giugno 2009 per 220mila euro, oltre al versamento di 43mila euro prima della stipula del rogito e l’accollo di oltre 60mila euro del mutuo già esistente sull’immobile.
La Corte torinese non si sarebbe confrontata con la circostanza che il reddito di COGNOME era di lecita provenienza, in quanto tratto dall’attività di gestione del
bar in Nichelino, né l’imposta evasa potrebbe rendere illecito tutto il reddito: mentre le rate del mutuo accollato e di quello per l’acquisto del bar risultavano sostenute proprio con i proventi dell’attività lecita di gestione del bar. In tale arco temporale – 2011, data di acquisto del bar, 2013 data di acquisto dell’immobile in Valleversa – COGNOME era soggetto non pericoloso.
Infine, COGNOME è stata considerata avere un ruolo marginale dalla Corte di appello di Torino nel giudizio di cognizione per il riciclaggio, che si è concluso con la riqualificazione nel delitto in ricettazione con la sospensione condizionale della pena (a riprova della assenza di pericolosità), venendo meno il delitto di usura contestato alla COGNOME, dal che l’insussistenza e l’inattualità della pericolosi sociale della COGNOME.
La Corte della prevenzione non avrebbe valutato adeguatamente la sentenza di cognizione, non considerando che il giudizio di cognizione concluso con l’assoluzione risulta vincolante anche in sede di prevenzione, stante i criteri relativi alla tassatività e lucrogeneticità dei delitti, anche tenendo conto della giurisprudenza convenzionale, disattesi dal decreto ora impugNOME
4.2 II secondo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 16, 18 e 24 d.lgs. n. 159 del 2011.
Il decreto impugNOME avrebbe violato i principi fissati dalla Corte costituzionale e dalla Corte Edu, non operando una valutazione specifica anche in relazione a una molteplicità di beni mobili confiscati che risulterebbero il frutto di regali fra parent in occasione delle festività religiose come anche dei matrimoni, compleanni, battesimi e così via.
In sostanza la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare tale possibile provenienza lecita, senza connessione con il periodo di pericolosità.
4.3 II terzo motivo lamenta violazione dell’art. 8 della Cedu in relazione alla motivazione della confisca di tutto ciò che fu rinvenuto nell’abitazione in INDIRIZZO, in quanto difetterebbe una applicazione proporzionata della confisca.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia avvocato NOME COGNOME, consta di tre articolati motivi.
5.1 II primo motivo lamenta violazione degli artt. 625 e 125 cod. proc. pen.
Dopo avere evocato i principi della Corte costituzionale e della Corte Edu, nonché il provvedimento di annullamento con rinvio, il motivo lamenta che la Corte territoriale non ne abbia fatto buon governo, valorizzando due tentate truffe commesse nel 2006 e nel 2010 da COGNOME che non sono condotte lucrogenetiche, in violazione delle disposizioni evocate.
5.2 Il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011 e difetto di motivazione, in quanto indica l’inizio del periodo di pericolosità di
COGNOME nel 2009, in violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. poiché COGNOME non ha commesso alcun reato lucrogenetico dal 2006 al 2010 e per il periodo dal 2010 al 2016 le condotte non sono attribuibili a COGNOME, non erano lucrogenetiche, inoltre risultavano integrare fatti nuovi, come il furto del 2010, non valutabili in sede di rinvio.
Inoltre, per i due furti del 2012, risultava per l’uno intervenuta una sentenza di revisione e pendente per l’altro il giudizio di revisione, mentre le vicende fra il 2013 e il 2015 risultavano oggetto di archiviazione.
Anche errata applicazione della norma penale avrebbe fatto la Corte territoriale valorizzando l’imputazione della sentenza di condanna nella quale si dava atto che COGNOME «dal dicembre 2006 ad oggi» aveva tratto illeciti proventi da truffe e furti in danno di anziani, non avendo però le motivazioni delle sentenze accertato altro se non la commissione dei reati nel proc. 3328/2020 R.G.N.R. contestati ai capi 8, 10, 12 e 13 commessi solo dal luglio all’ottobre 2020.
Il motivo richiama il principio per cui l’autonomia del giudice della prevenzione trova un limite nel caso dell’assoluzione dell’imputato, il che esclude che vi sia la prova della commissione di reati lucrogenetici prima del 2017, con difetto di pericolosità.
5.3 n terzo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 16, 18 e 24 d.lgs. n. 159 del 2011.
Ribadito il principio della necessità della corrispondenza cronologica fra la pericolosità e l’acquisizione dei beni, nonché della necessaria prova della produzione di un reddito illecito, dal 2006 al 2016 per COGNOME risulta del tutto assente tale prova in quanto i fatti contestati – compresa l’acquisizione della casa di abitazione in Valleversa – non sono in sé lucrogenetici.
Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5 – duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte – ai sensi dell’art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 – con le quali ha chiesto rigettarsi i ricorsi.
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La Corte territoriale avrebbe fatto buon governo dei principi fissati dalla Corte di cassazione e, partendo dalla non contestabile sproporzione fra i redditi prodotti e il valore dei beni, ha operato una corretta rilettura delle emergenze probatorie, riesaminando gli elementi fattuali presenti in atti, anche se non valutati in precedenza, esercitando un potere consentito in sede di rinvio: in particolare valorizzando il contenuto di una serie di intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché precisando la correlazione temporale tra le attività delittuose poste in essere e il periodo, assai recente, di acquisto dei beni oggetto del presente provvedimento di confisca, sequestrati nel settembre 2020.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, relativamente ai beni rinvenuti all’interno dell’abitazione dei ricorrenti – oltre 180 capi di abbigliamento di marca, nuovi, aventi un valore di circa 40mila euro – e al bracciale di diamanti, del valore di circa 20mila euro, rinvenuto presso l’abitazione del terzo COGNOME NOME, nonché ai veicoli di recente acquisizione, il provvedimento impugNOME renderebbe conto, secondo la Procura AVV_NOTAIO, delle ragioni di pericolosità dei due ricorrenti, in modo analitico e puntuale, risultando convergenti le risultanze valutate, sia per le sentenze di condanna, sia anche per le emergenze di indagini nei vari procedimenti: in particolare in ordine alla dimostrazione della richiesta abitualità, avuto riguardo all’assoluta omogeneità dei fatti-reato, alla totale assenza di redditi negli anni in considerazione ed alla stretta concatenazione temporale degli ultimi e più gravi episodi delittuosi di matrice lucrogenetica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono entrambi complessivamente infondati.
2. Va premesso che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, come sancito dall’art. 10, comma 3, d.lgs. n.159 del 2011. Tale disposizione recepisce quanto già disposto dall’art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, richiamato dall’art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965 n. 575. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogic manifesta di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, quanto alla motivazione, quella inesistente o meramente apparente (Sez. U., n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246: in motivazione la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del 7.,
provvedimento impugNOME; nello stesso senso, Sez. 2, n. 20954 del 28/02/2020, COGNOME, Rv. 279434 – 01; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, COGNOME).
Va anche aggiunto che tale principio è stato successivamente ribadito, anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, specificando che la nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento comprende il caso in cui il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279284 – 01).
E bene, tale premessa consente a questa Corte immediatamente di rilevare come le denunce di travisamento, pure avanzate dai ricorrenti, come anche le ‘riletture’ tese a dimostrare la manifesta illogicità dell’interpretazione offerta quanto ai provvedimenti e alle emergenze probatorie valutate dalla Corte territoriale – risultano non consentite in questa sede.
Difatti, in alcuni casi i ricorrenti contestano la rispondenza di quanto evidenziato dal decreto impugNOME rispetto ai provvedimenti giudiziari riguardanti i due ricorrenti, in sostanza denunciando un travisamento o una errata interpretazione del dato probatorio, il che si sostanzia in un inammissibile denuncia di vizio di motivazione.
D’altro canto, deve richiamarsi il consolidato principio per cui – poiché nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge – il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (cfr. Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 – 01, fra le altre): il che nel caso in esame non si verifica.
Altra premessa a farsi riguarda la circostanza che oggetto della confisca non sono i beni immobili acquisiti, sui quali si soffermano i ricorsi, bensì, come osserva correttamente la Procura AVV_NOTAIO, numerosissimi capi di abbigliamento per un valore stimato di circa 40mila euro, altri beni mobili rinvenuti nell’abitazione di COGNOME e COGNOME, alcune autovetture (TARGA_VEICOLO, Ligier 50, TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO), un bracciale di diamanti del valore stimato di circa 20mila euro.
Il decreto impugNOME, dal fol. 23, chiarisce come per le condizioni il vestiario e quant’altro confiscato, il tutto rinvenuto presso l’abitazione, risultava essere certamente non acquisito prima del 2010, data dalla quale si fa iniziare il periodo
di pericolosità. Aggiunge la Corte territoriale che il vestiario risultava ‘nuovo’, quindi di recente acquisizione, e nelle conversazioni telefoniche nell’ottobre 2021, dopo la perquisizione e il sequestro del settembre antecedente, emergeva come fosse in atto la ricerca di scontrini falsi, a fronte del procedimento penale in corso, per dare una legittimità formale alla disponibilità materiale degli abiti per un valore di 40mila euro.
Quanto al braccialetto di diamanti, sequestrato presso il terzo COGNOME, la Corte territoriale chiarisce come si trattava di una acquisizione certamente non anteriore al 2018, per quanto emergeva all’analisi dei dati probatori, tratti anche dalle intercettazioni.
In ordine alle autovetture, il veicolo Ligier nel settembre 2020 non era stato ancora immatricolato, e quindi è stato ritenuto dalla Corte di appello acquisito in momento di poco antecedente il sequestro, sulla scorta delle dichiarazioni dello stesso COGNOME e di altre emergenze; anche il Quad viene ritenuto di recente acquisizione come pure la Fiat 500 oggetto della intestazione fittizia a NOME COGNOME, ma nella reale disponibilità della COGNOME, che per la prima volta fu osservata disporne materialmente nel settembre 2019 e, comunque, l’autovettura era stata immatricolata nel 2017, cosicchè l’acquisizione non poteva essere antecedentea tale ultima data. Ancora, l’altra Fiat 500, intestata a COGNOME, risultava essere oggetto delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni di quest’ultimo, dalle quali emergeva come COGNOME gli chiese di intestarsi l’autovettura, cosicchè l’auto entrava nella disponibilità di COGNOME nel 2020.
Tale ricostruzione cronologica non risulta in alcun modo contestata, cosicchè il primo degli elementi della valutazione logico-cronologica a farsi, più volte richiamata dai ricorsi – vale a dire quella della rispondenza fra il tempo della acquisizione dei beni e il perimetro temporale della pericolosità – è definito dalla Corte di appello.
In sostanza con tale ricostruzione i ricorsi non si confrontano, impegnandosi nella ricostruzione di fasi precedenti, in particolare sulla individuazione delle fonti lecite dell’acquisto degli immobili – il bar e poi l’abitazione dei ricorrenti – che non risultano oggetto dell’attuale confisca.
In tal senso, quindi, i ricorsi sono aspecifici.
4. A tal proposito va anche evidenziato che le doglianze ora formulate e tese a contestare la sproporzione fra il reddito lecito prodotto e il valore dei beni non sono consentite, per ammissione degli stessi ricorrenti COGNOME (ricorso al fol. 22) e COGNOME (ricorso al fol. 34), in quanto rigettate dalla Corte di cassazione: a ben vedere più che rigettate le questioni correlate al tema della sproporzione non erano
state poste con un esplicito motivo di ricorso in cassazione, cosicchè si vede in tema di questioni inedite non riproponibili in questa sede.
D’altro canto, anche infondate sono le doglianze, in particolare proposte da COGNOMECOGNOME COGNOME ordine ai fatti nuovi valutati dalla Corte del rinvio: la Corte d cassazione con la sentenza rescindente affermava, proprio con riferimento a COGNOMECOGNOME che l’annullamento si rendeva necessario «affinché il giudice di rinvio proced a un nuovo complessivo giudizio di merito, anche al fine di individuare i singoli beni confiscabili».
Ne consegue che il ‘mandato’ del Giudice di legittimità comprendeva la rivalutazione di merito richiesta alla Corte del rinvio, che dunque ha correttamente valutato fatti emergenti già dagli atti anche se non valutati in precedenza, quali, fra gli altri, le conversazioni intercettate.
Per altro il Giudice del rinvio non si può ritenere vincolato al giudizio della Corte di legittimità quando di merito, come è per la valutazione del valore infimo della autovettura Fiat 500 acquisita da COGNOME nel 2019: pertanto congrua e sussistente è la motivazione, non censurabile perché non apparente, che la Corte di appello offre quanto al valore non insignificante dell’auto, che era stata immatricolata nel 2017 e la COGNOME la acquisì nel 2019. È un dato di esperienza che un’autovettura, immatricolata due anni prima, certamente non abbia un valore infimo, cosicchè l’assenza della perizia non rende la motivazione apparente.
Venendo ai profili dei singoli ricorsi, richiamando quanto fin qui indicato, per l’impugnazione di COGNOME i motivi possono essere trattati congiuntamente stante la stretta connessione.
Il primo motivo si concentra sulla valutazione degli elementi attestanti la pericolosità a trarsi dai reati con natura lucrogenetica e caratterizzati da abitualità: il decreto impugNOME non propone una motivazione apparente, bensì si fonda su una valutazione congiunta delle risultanze per ritenere la pericolosità della ricorrente.
In ordine alla circostanza che COGNOME avrebbe agito – come rilevava la Corte di cassazione in relazione al provvedimento annullato – come soggetto mutuante la pericolosità del compagno COGNOME, il decreto impugNOME chiarisce che le intercettazioni telefoniche ed ambientali comprovano la piena cointeressenza criminale della ricorrente, il cui ruolo va ben oltre la mera consapevolezza dell’attività delinquenziale altrui e la semplice contiguità ambientale: ciò evidenzia, quindi, per la Corte di appello un protagonismo autonomo della COGNOME, che viene comprovato dalla condanna definitiva emessa dalla Corte di appello di Torino il 14 luglio 2022 per il delitto di ricettazione di lamine d’oro (per un peso di 500 grammi e per un valore di euro 22nnila), commesso nel luglio 2020.
In tale contesto cronologico si colloca anche la condotta di trasferimento fraudolento di valori commesso nell’anno 2019 ex art. 512-bis cod. pen., relativamente alla Fiat 500, riconducibile a COGNOME per le ragioni esposte e indicate al fol. 14 del decreto impugNOME, che rendono una motivazione non apparente e comprovano la disponibilità dell’auto, intestata fittiziamente da NOME COGNOME proprio per evitare il procedimento di prevenzione. COGNOME aveva contezza del pericolo e degli effetti del procedimento di prevenzione – osserva la Corte territoriale con motivazione non apparente -in quanto i genitori a loro volta erano stati raggiunti dalla confisca nel 2015. Tale motivazione non apparente certamente non è scalfita dall’argomento difensivo che i medesimi genitori sarebbero stati assolti riguardo al delitto.
Anche lucrogenetici vengono ritenuti i furti commessi in occasione dell’evasione dagli arresti domiciliari di COGNOME.
Quanto alla modalità di realizzazione dei furti, infatti, consumati in data 24 settembre 2021, durante la commissione del delitto di evasione per il quale COGNOME è stata condannata in via definitiva, in quattro esercizi commerciali di Milano, la Corte di appello chiarisce come non l’evasione, se non come sintomo di proclività a delinquere, ma la partecipazione ai furti commessi in concorso con la sorella nell’arco temporale dell’evasione medesima, attestino la natura lucrogenetica delle condotte predatorie.
A ben vedere la motivazione sussiste e si fonda su elementi tratti dalla sentenza di condanna per evasione, come consentito al Giudice della prevenzione. Non occorre né la sentenza di condanna per i delitti di furto né la pendenza del procedimento penale, pure contestata da parte della ricorrente, se nella sentenza di condanna per evasione si dava atto – come rileva la Corte di appello – del ruolo che la ricorrente aveva assunto quale concorrente della sorella nei furti nei negozi di abbigliamento. Le doglianze che lamentano travisamento restano – oltre che difettose di specificità, in quanto gli atti che devono dimostrare l’esistenza del fatto non valutato o l’inesistenza di quello valutato dalla Corte territoriali vengono solo asseriti ma non comprovati con la relativa allegazione di atti di indagine o di sentenze – anche non consentite, in quanto relative all’inammissibile deduzione di vizi motivazionali, per quanto già osservato.
È di tutta evidenza, quindi, l’aspecificità della doglianza che vuole attribuire alla Corte di appello la scelta di rendere lucrogenetica l’evasione: in vero sono i furti commessi nel corso dell’evasione che vengono ritenuti tali.
Ne consegue che non risulta apparente la motivazione impugnata, ove evidenzia che dal 2019 in avanti COGNOME ha svolto un ruolo attivo nella commissione di specifici delitti lucrogenetici e anche condotte sintomatiche del coinvolgimento nelle dinamiche criminali emerse dalle conversazioni intercettate.
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Inoltre, non vi è alcuna violazione di legge nell’avere utilizzato provvedimenti cautelari, dei quali viene fatta ampia disanima da parte della Corte di appello, rendendo il Collegio di prevenzione una motivazione autonoma e non apparente, in sintonia con il principio per cui nel procedimento di prevenzione il giudice può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali e procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, purché dia atto in motivazione delle ragioni per cui essi siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità del proposto (Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013, COGNOME, Rv. 256819 – 01; conf. N. 5522 del 1995 Rv. 203027 – 01, N. 332 del 1998 Rv. 210819 – 01, N. 1976 del 1998 Rv. 211908 – 01, N. 1968 del 2000 Rv. 216054 – 01, N. 5786 del 2000 Rv. 215117 – 01, N. 4668 del 2013 Rv. 254417 – 01).
Ancora, la Corte di appello trae, con valutazione non sindacabile in questa sede, la prova dell’utilizzo di risorse di illecita provenienza da parte di COGNOME proprio dal contenuto delle conversazioni intercettate, emergenze non esaminate nel precedente decreto annullato, dalle quali risulta che la proposta abbia beneficiato dei proventi di molteplici e variegati delitti contro il patrimonio, prendendo anche parte alle conversazioni relative ai furti e riciclaggi (foll. 20 e ss. del decreto impugNOME).
In ordine alla elusione lamentata dalla ricorrente quanto al ‘mandato’ della Corte rescindente – esorbitando dall’onere di valutazione dei soli due atti del 2009 e del 2013, mentre la Corte territoriale avrebbe valutato le condotte dal 2006 al 2013 – deve richiamarsi quanto già indicato in premessa, vale a dire che nella fase di rinvio possono essere utilizzati per le valutazioni di merito, che non compete alla Corte di legittimità, tutti gli atti già disponibili.
In relazione alla acquisizione dei due immobili nel 2009 e nel 2013 da parte di COGNOME, il secondo a mezzo della permuta del primo a copertura di parte del prezzo, deve rilevarsi che il doppio annullamento del decreto applicativo della misura di prevenzione per COGNOME non esclude la illecita provenienza delle risorse per l’acquisto del primo e del secondo immobile, concentrandosi gli annullamenti soprattutto sul tema della pericolosità di COGNOME, preliminare rispetto a quello della illiceità delle risorse investite, che per altro non può trovare ingresso in questa sede in quanto il giudizio sulla sussistenza della sproporzione, per quanto evidenziato, non è rivalutabile in questa sede, oltre ad essere riconfermato, in assenza di contestazioni specifiche, dalla Corte territoriale (fol. 25).
Per altro, tale doglianza, relativa agli atti di acquisizione immobiliare del 2009 e del 2013, risulta non decisiva rispetto al perimetro della pericolosità di interesse, essendo i beni oggetto di confisca tutti acquisiti dal 2019 in avanti.
Quanto al secondo motivo del ricorso COGNOME, in vero la valutazione operata dalla Corte territoriale è assolutamente specifica quanto alla indicazione dei tempi
di acquisizione dei beni confiscati, mentre generica è l’affermazione che gli stessi siano stati oggetto di regalie intrafamiliari o amicali. Va ricordato il principi consolidato per cui in tema di confisca di prevenzione, spetta alla pubblica accusa la prova della sproporzione tra il valore dei beni di cui il proposto abbia la titolarit o la disponibilità e il suo reddito o l’attività economica espletata, mentre è onere del proposto, che deduca eccezioni o argomenti difensivi, giustificare, sulla base di concreti e oggettivi elementi fattuali, la legittima provenienza dei beni, perché è il proposto che, in considerazione del principio della cd. “vicinanza della prova”, può acquisire o quantomeno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019, dep. 29/01/2020, Ponnilio, Rv. 278679 – 03; nello stesso senso Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, Rv. 274052 – 01; in tema di confisca ex art. 240-bis cod. pen., Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997 – 04). Ma nel caso in esame alcuna allegazione a riguardo risulta richiamata dalla ricorrente.
Quanto al terzo motivo, lo stesso è infondato, in quanto i beni sequestrati presso l’abitazione, a cominciare dagli abiti per i quali si cercavano gli scontrini falsi, a riprova della illecita provenienza, come anche per le autovetture, il bracciale di diamanti e quant’altro, il tema della proporzione non si pone, in quanto la Corte di appello ha escluso, con motivazione non apparente, che COGNOME avesse la disponibilità di redditi leciti, né di ciò, in forza del principio da ultimo cit risulta comprovato dalla ricorrente.
6. Quanto al ricorso COGNOME, va premesso che, come noto, l’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, prevede che «Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione».
Tale principio trova applicazione nel caso in esame in quanto il decreto impugNOME disponeva solo la confisca e non anche l’applicazione della misura di prevenzione personale, oggetto della parallela procedura della quale si è già dato atto.
Ne consegue che in questa sede il compito del Giudice della prevenzione è quello di applicare la confisca anche in assenza di richieste di misure di prevenzione personali e prescindendo dal requisito della pericolosità del proposto al momento dell’adozione della misura, ma richiede che detta pericolosità sia comunque accertata con riferimento al momento dell’acquisto del bene, oggetto della richiesta ablatoria (cfr. Sez. 6, n. 46068 del 25/09/2014, Di Biase, Rv. 261082 – 01), essendo quindi richiesto un preliminare giudizio incidentale di t
pericolosità generica, presupposto necessario della misura anche nel caso di applicazione disgiunta, che deve essere ancorato a dati e fatti oggettivi secondo un’interpretazione convenzionalmente orientata a seguito della sentenza CEDU De Tommaso c. Italia (Sez. 2, n. 9517 del 07/02/2018, COGNOME, Rv. 272522 – 01).
Tale premessa è indispensabile in relazione ai beni oggetto di confisca, per il cui periodo di acquisizione deve rinviarsi a quanto osservato in ordine al ricorso COGNOME.
Si tratta di beni di recente acquisizione, ed in relazione a tale periodo, per il richiamato principio, deve essere verificata la sussistenza della pericolosità.
Venendo al primo e al secondo motivo del ricorso COGNOME, la stessa Corte di appello fa buon governo del principio ora richiamato.
Richiama il contenuto della sentenza del Tribunale di Asti, divenuta definitiva a seguito di concordato in appello, in ordine a plurimi delitti previsti dall’art. 648ter 1, comma 1, cod. pen. commessi da luglio a ottobre 2020, affermando che anche se l’imputazione faceva riferimento a condotte di furto a partire dal 2006 all’attualità, doveva ritenersi comprovato che vi fosse la prova che almeno dal 2010 – data della commissione di un furto di gioielli in abitazione, condotta reiterata negli anni seguenti – COGNOME avesse reimpiegato il denaro provento di tali delitti.
Pertanto, l’argomento di censura del secondo motivo viene in realtà superato dalla stessa Corte di appello, che propone un periodo lucrogenetico a partire dal 2010 e non dal 2006 (fol. 17).
Inoltre, la doglianza che le condotte dal 2010 al 2016 siano tentate, non lucrogenetiche o non attribuibili a COGNOME, risultano infondate a fronte della motivazione della Corte territoriale che certamente non è apparente.
A ben vedere, richiama la Corte territoriale la condotta di furto di gioielli in abitazione del 20 ottobre 2010, che determina l’inizio di un procedimento che viene archiviato per estinzione del reato per prescrizione. A riguardo, va ricordato che in tema di misure di prevenzione il giudice può valutare autonomamente anche i fatti oggetto di un procedimento penale archiviato, purchè effettui una attenta disamina del provvedimento di archiviazione, al fine di verificare se da esso emergano elementi ostativi alla trasmigrazione dei dati in sede di prevenzione (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 05/01/2021, COGNOME, Rv. 280145 – 02): la Corte di appello esanima e rende conto della individuazione fotografica effettuata dalla parte offesa che riconosceva COGNOME con certezza, come anche del valore dei preziosi rubati e, dunque, della qualità lucrogenetica del delitto. Dunque, si tratta di delibazione attenta e approfondita.
La Corte territoriale rileva, poi, come la condanna raggiungeva COGNOME anche per altri due furti, commessi il 13 gennaio e il 7 marzo 2017 in Genova,
aventi come refurtiva gioielli, nonché oro e argenteria, per il valore rispettivamente di 80m11a e 40mila euro.
Del medesimo anno 2017 è il furto – rileva la Corte – per cui COGNOME è stato condanNOME, commesso in Sanremo il 2 marzo 2017, la cui refurtiva consisteva in anelli, collane, orologio, oltre euro 500,00.
La Corte di appello, poi, citava (foll. 18 e s.), in relazione alla sentenza di condanna del Tribunale di Asti, oltre ai delitti di autoriciclaggio già richiamati, anche tre episodi di usura, commessi con condotta da ottobre 2018 (capo 3), da ottobre 2019 (capo 2), in entrambe i casi ancora in atto al momento dell’esercizio dell’azione penale, nonché nell’ottobre 2020 (capo 7), oltre che due delitti di intestazione fittizia di beni (della vettura Fiat 500, intestata fittiziamente a COGNOME, nonché di un autolavaggio, rispettivamente dal maggio 2020 e dall’aprile 2019).
Si tratta di delitti tutti lucrogenetici, osserva la Corte di appello senza alcuna aporìa logica, come anche, a comprovare la pericolosità del COGNOME, interveniva anche l’accertamento della responsabilità per la detenzione e la ricettazione di una pistola.
La motivazione impugnata, poi, chiarisce che proprio nell’ambito di quel procedimento sia emerso dalle conversazioni intercettate come negli anni sia COGNOME che COGNOME abbiano vissuto esclusivamente del provento di gravi delitti contro il patrimonio, quali furti in abitazione, truffe agli anziani, ricettazione di o e gioielli, riciclaggio dell’oro medesimo, usura, cosicché tali emergenze, in uno ai servizi di osservazione e alle dichiarazioni dei testimoni e delle persone offese, hanno comprovato l’abitualità di tali delitti, oltre alla loro lucrogeneticità (fol. 20 La Corte di appello analizza, poi, in dettaglio alcune di tali conversazioni, dando atto anche delle dichiarazioni di COGNOME, persona offesa del delitto di usura.
La motivazione impugnata rende anche conto della condanna per furto in appartamento commessa in Milano il 25 febbraio 2020, sempre avente ad oggetto gioielli, oggetto di un primo giudizio di revisione, in seguito al quale il ricorso all Corte di cassazione è stato dichiarato inammissibile, dando atto che pende un secondo giudizio di revisione. Né tale elemento, né il riferimento ad un secondo giudizio di revisione, ‘attacca’ la motivazione in modo decisivo, essendo del tutto ‘resistenti’ alla doglianza gli altri profili argomentativi fin qui evidenziati.
A ben vedere, l’attuale ricorso non si confronta con la motivazione impugnata, che per un verso non fa più alcun richiamo a delitti tentati, delinea un periodo di intensa pericolosità rispondente all’epoca dei beni ora confiscati, fonda tale pericolosità sulla sussistenza di delitti lucrogenetici accertati con sentenza di condanna o valutati grazie agli atti del procedimento archiviato, nonché sul contenuto delle conversazioni intercettate. Come già evidenziato in ordine al
ricorso COGNOME, tali elementi tutti in sede di rinvio spettava alla Corte di appello valutare o rivalutare.
Pertanto, sussiste una motivazione, certamente non apparente, oltre che adeguata, in ordine alla pericolosità di COGNOME nell’arco temporale di acquisizione dei beni confiscati, ne risulta provata l’abitualità e la natura lucrogenetica delle condotte illecite, mentre invece, alcuna prova viene offerta, quanto al terzo motivo di ricorso, in ordine alla lecita provenienza del reddito investito nell’acquisto dei beni confiscati, come si è già evidenziato a proposito della COGNOME.
Ne consegue il complessivo rigetto dei ricorsi, con condanna alle spese processuali dei ricorrenti.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 26/09/2024