Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5659 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 30/01/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5659 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTELNUOVO DELLA DAUNIA il 03/02/1965 avverso l’ordinanza del 11/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Messina dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui per effettuare il doppio giudizio prognostico previsto dall’art. 47 ord. pen., ovvero che non esista un pericolo di recidiva (‘assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati’) e che l’affidamento sia utile per il reinserimento sociale del condannato (‘contribuisca alla rieducazione del reo’), il Tribunale di sorveglianza deve valutare la gravità del reato commesso (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278174 – 01), i precedenti penali (Sez. 1, Sentenza n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 282146 – 01), le pendenze processuali (Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153 – 01), le informazioni di polizia, (Sez. 1, n. 10586 dell’08/02/2019, Catalano, Rv. 274993- 01), l’inizio di un percorso di revisione critica del proprio passato (Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 – 01), a nulla rilevando che nel caso in esame non emergano collegamenti con la criminalità organizzata, che non sono l’unico parametro di valutazione della esistenza o meno della pericolosità sociale, o che la condannata sia disponibile a svolgere attività di volontariato, circostanza che in modo non manifestamente illogico il Tribunale ha valutato ma ha ritenuto subvalente rispetto alla esistenza della pericolosità sociale, non essendo, invece, utile per le ragioni della ricorrente, in espiazione anche per una condanna per truffa, la circostanza, pure dedotta in ricorso, che la stessa sia amministratore unico di una società di capitali;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 30/01/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME