Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22005 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22005 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da COGNOME NOME ( CUI CODICE_FISCALE)nato in Marocco il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato in Marocco il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa dal Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Busto
Arsizio il 10 ottobre 2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata il Gup del Tribunale di Busto Arsizio, in sede di rinvio da questa Corte di Cassazione che i con sentenza del 15 novembre 22 aveva annullato la pronunzia del Giudice dell’udienza preliminare del 10 Marzo 2022 limitatamente alla misura di sicurezza personale disposta nei confronti dei ricorrenti per difetto d motivazione, ha applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di du anni nei confronti di NOME e per la durata di un anno a carico di NOME NOME COGNOME. Nella sentenza impugnata il GUP ha osservato che le emergenze processuali hanno dimostrato il ruolo di pusher dei due imputati, che svolgevano attività di spaccio a minuto di droga ponendo in essere un’imponente numero di cessioni in un brevissimo lasso di tempo di circa un mese, oggetto del controllo; ha valorizzato la condotta dei due imputati quale espressione di una peculiare capacità a delinquere che in assenza
di concreti segnali di resipiscenza , può essere contenuta con le prescrizioni derivanti dalla misura di sicurezza della libertà vigilata.
2.Avverso detta ordinanza propongono distinti ricorsi i due imputati.
2.1 NOME laouad deduce:
Violazione di legge e vizio di motivazione poiché, contrariamente alle indicazioni fornite dalla Suprema Corte, il GUP ha reso in merito alla pericolosità del proposto una motivazione insufficiente, valorizzando quasi esclusivamente i rilievi investigativi e l’assenza di stabili fonti di sostentamento e di segni di resipiscenza, nonché i precedenti penali dell’imputato, senza considerare che dai fatti è decorso un notevole lasso di tempo e che l’imputato non ha stabili legami con il territorio e il trattamento cautelar al quale è stato sottoposto avrebbe potuto indurre ad un giudizio prognostico favorevole; tale giudizio trova conferma nella documentazione prodotta in sede di merito, da cui emerge che nelle more del giudizio ha conseguito il diploma di ragioneria, è titolare di permesso di soggiorno, si è sposato e ha una figlia.
3.1 El COGNOME NOME deduce:
3.1.1 Violazione di legge e carenza di motivazioni poiché il Gup di Busto Arsizio non si è attenuto ai principi disposti dalla sentenza rescindente e ha disatteso le indicazioni della Suprema Corte, in quanto non ha effettuato una valutazione ad hoc della personalità del condannato, al fine di verificarne la pericolosità sociale, ma si è limitato ad enfatizzar la gravità del reato commesso. Osserva il ricorrente che nel caso di specie si versa in un’ipotesi di applicazione facoltativa della misura di sicurezza e incombe sul giudice l’onere di rendere una motivazione concreta effettiva e puntuale ; in ordine alla accertata attuale pericolosità sociale dell’imputato. Nel caso in esame,invece,i1 giudice non ha valutato l’ammissione degli addebiti e la scelta di definire la propria posizione con sentenza di patteggiamento l tutti ffi sintomi di una presa di distanza dagli ambienti delinquenziali.
3.1 ricorsi sono entrambi inammissibili.
Occorre preliminarmente rilevare che la sentenza rescindente ha annullato la statuizione relative alla misura di sicurezza rinviando alla Corte di appello per nuovo giudizio su punto in quanto il GUP non aveva reso al riguardo alcuna motivazione, mentre la sentenza impugnata espone congrue e adeguate argomentazioni a sostegno del giudizio di pericolosità nei confronti dei due imputati, valorizzando alcuni elementi significativi d reato loro ascritto e alcuni dati sintomatici della loro personalità. Il GUP infatt richiamato l’imponente numero di cessioni effettuate nel breve periodo di osservazione e l’inserimento dei due condannati in un contesto criminale organizzato a conferma della loro spiccata e non occasionale capacità a delinquere. Inoltre, ha sottolineato la personalità dei due ricorrenti e i precedenti penali dell’imputato COGNOMECOGNOME il fatto entrambi i ricorrenti non risultano titolari di risorse lecite, nè risultano essere impegn in attività lavorative stabili, il che certamente costituisce un’ulteriore elemento
conferma della loro attuale pericolosità. Si tratta di considerazioni sufficienti a motiv l’attualità della loro pericolosità sociale, che risulta immune dai vizi dedotti. I due ricorsi, di contro, formulano censure non consentite in quanto invocano una diversa valutazione del compendio probatorio e una diversa interpretazione delle emergenze processuali, che sono state esaustivamente esposte dal GUP e correttamente poste a sostegno del giudizio di pericolosità attuale formulato nei confronti di entrambi.
Ne consegue l’inammissibilità dei due ricorsi con le statuizioni conseguenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. .
Così deciso, il 24 aprile 2024.