Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33625 Anno 2025
XX
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1   Num. 33625  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
R.G.N. 20165NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 05/03/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di NAPOLI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
 Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato  inammissibile  l’istanza  ex  art.  47ter legge  26  luglio  1975,  n.  354  ed  ha contestualmente rigettato l’istanza ex art. 47quinquies comma 7 Ord. pen., presentate da
XXXXXXXXXXXXXXX, detenuto con fine pena fissato al 08/10/2031 e condannato con sentenza del Tribunale per i minorenni di Napoli del 04/04/2022 (sentenza confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 15/12/2022 e passata in giudicato il 20/09/2023), per i reati di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 e 416bis .1 cod. pen.
Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo cinque motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 125 comma 3 cod. proc. pen., 111 sesto comma Cost., 4bis comma 2bis Ord. pen., per inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale in relazione all’attività istruttoria espletata dal Tribunale di sorveglianza e, nello specifico, per aver formulato un giudizio sulla personalità del condannato sulla scorta di atti acquisiti in violazione delle norme penitenziarie, che disciplinano la fase prodromica, rispetto alla valutazione delle istanze di accesso ai benefici penitenziari, ovvero alle misure alternative alla detenzione. La difesa si duole, segnatamente, del fatto che l’istruttoria si sia basata su elementi che – in presenza di delitti cd. ostativi di seconda fascia – non sono richiesti dalla vigente normativa, in vista della valutazione dell’ammissibilità dell’invocato beneficio.
2.2.Con il secondo motivo, viene denunciata violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 125 comma 3 e 648 cod. proc. pen., nonchØ 111
sesto comma Cost., 4bis comma 1-ter e 2bis Ord. pen. e 27 terzo comma Cost., per avere il Tribunale di sorveglianza:
espletato l’attività istruttoria ‘rafforzata’, prevista dal vigente secondo comma dell’art. 4bis legge 26 luglio 1975, n. 354, pur non essendo in esecuzione, al momento, alcun titolo di reato inserito nel primo comma della citata disposizione normativa;
tratto, dagli atti acquisiti in violazione delle norme richiamate, elementi ritenuti idonei a fondare una prognosi negativa in riferimento alla personalità del condannato, in spregio agli accertamenti fattuali contenuti nelle sentenze irrevocabili di condanna, che erano state allegate dalla difesa all’istanza originaria.
2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. e), per contraddittorietà, mancanza e manifesta illogicità della motivazione rispetto alle argomentazioni difensive dedotte con l’istanza di apertura della procedura, nonchØ mediante la memoria difensiva depositata in data 28/02/2025, in relazione agli artt. 25 comma 3 e 648 cod. proc. pen., 111 sesto comma e 27 terzo comma Cost., nella parte relativa alla valutazione circa l’attuale pericolosità sociale del condannato, che Ł stata desunta in forza di asserzioni prive di un accertamento giudiziale sottostante, così contraddicendo intrinsecamente i provvedimenti assolutori emessi dalle Autorità giudiziarie nel merito. Si denuncia, inoltre, mancanza e apparenza motivazionale, rispetto alle allegazioni difensive, essendosi tenuto conto esclusivamente della relazione della D.D.A. di Napoli.
2.4. Con il quarto motivo, ci si duole della violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 125 comma 3 cod. proc. pen., 111 sesto comma Cost., 47quinquies commi 1 e 7 legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte inerente alla ricerca e alla valutazione dei requisiti che legittimano l’applicazione della misura detentiva domiciliare speciale.
2.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per contraddittorietà, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, rispetto alle argomentazioni difensive dedotte con l’istanza di apertura della procedura e con la memoria difensiva depositata il 28/02/2025, in relazione agli artt. 125 comma 3 cod. proc. pen., 111 sesto comma e 27 terzo comma Cost., oltre che 47quinquies commi 1 e 7 legge 26 luglio 1975, n. 354, per avere il Tribunale di sorveglianza elaborato un impianto motivazionale pregno di formule di stile, nonchØ manifestamente privo di riferimenti al caso di specie, glissando sulle specificazioni difensive, compiutamente dedotte con gli atti trasmessi.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Contrariamente alle deduzioni difensive, il Tribunale di Sorveglianza ha reso una motivazione puntuale e specifica, oltre che correlata a ben individuate circostanze fattuali, nell’ambito della quale Ł stato espresso in modo lineare e logico il convincimento della sussistenza di collegamenti fra il ricorrente e la consorteria di riferimento. Le considerazioni difensive, per contro, indugiano sulla valutazione di elementi fattuali, così sollecitando il non consentito esame di aspetti che investono il merito. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Come già sintetizzato in parte narrativa, trattasi delle richieste di detenzione domiciliare (sia ex art. 47ter , sia quale detenzione domiciliare speciale ex art. 47quinquies Ord. pen.), presentate da XXXXXXXXXXXXXXX, soggetto condannato per il traffico di ingenti quantitativi di droga, con la contestazione di aver commesso il fatto con la finalità di agevolare il clan RAGIONE_SOCIALE, all’epoca egemone nel territorio di Boscotrecase. La difesa evidenzia, in via preliminare, esser stata esclusa – all’esito della fase di cognizione –
l’aggravante ex art. 416bis .1 cod. pen., venendo ritenuta invece sussistente l’aggravante ex art. 80 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309.
I primi tre motivi dell’impugnazione rampollano da una matrice comune e, pertanto, ben si prestano a una agevole trattazione unitaria.
3.1. Le censure si incentrano anzitutto sull’esistenza, nell’avversata ordinanza, di un errore, che sarebbe stato determinato – in ipotesi difensiva – dall’aver preso in considerazione l’originaria contestazione ex art. 416bis .1 cod. pen., trascurando come tale aggravante fosse stata esclusa in sede di cognizione e, quindi, eliminata dal provvedimento di unificazione di pene concorrenti, grazie alla correzione di errore materiale del 27/01/2025. La sentenza in esecuzione, dunque, inerisce a un delitto non rientrante fra quelli cd. ostativi di prima fascia, di cui all’art. 4bis , commi 1 e 1bis cod. proc. pen., che prevedono l’istruttoria ‘rafforzata’, prevista dal secondo comma della medesima norma.
Rappresenta la difesa, quindi, come il ricorrente si trovi in realtà in espiazione di una condanna inflitta per il reato di cui agli artt. 73 e 80 T.U. stup. (reato ostativo ‘di seconda fascia’), per il quale Ł prevista esclusivamente l’acquisizione di dettagliate informazioni dal AVV_NOTAIO.
La questione di diritto posta dalla difesa, in sostanza, riguarda una nullità asseritamente emergente dallo stesso testo dell’avversato provvedimento, originata dal fatto che – nel corso dell’istruttoria – il Tribunale di sorveglianza ha domandato alla DDA un parere non previsto dall’attuale assetto normativo, in presenza di un reato ‘ostativo di seconda fascia’.
3.2. La sussistenza di tale forma di nullità, però, non Ł ricavabile da alcuna delle norme di interesse.
L’accoglimento della doglianza difensiva, allora, si porrebbe in stridente contrasto con il generale principio di tassatività delle nullità, secondo cui un atto che si vada a inserire in una filiera di carattere procedimentale Ł viziato da nullità, solo allorquando la legge lo preveda espressamente, in quanto riconnetta ad una data violazione formale la sussistenza di tale vizio. Il principio di tassatività delle nullità, dunque, postula l’esistenza della specifica previsione di una data violazione, quale causa di nullità, ovvero anche la riconducibilità della fattispecie ad alcuna delle ipotesi di nullità previste dagli artt. 178 cod. proc. pen. e seguenti.
Oltre ad essere cristallizzato in una espressa previsione normativa, contenuta nell’art. 177 cod. proc. pen., tale regola di carattere generale Ł stato ripetutamente ribadito e perimetrato, ad opera della giurisprudenza di legittimità (per l’enunciazione del principio si vedano, in motivazione, Sez. U, n. 26 del 26/09/2000, COGNOME, Rv. 216768 – 01; Sez. U, n. 10 del 25/03/1998, COGNOME, Rv. 210804 – 01; Sez. U, n. 9 del 25/03/1998, COGNOME, Rv. 210799 – 01). I primi tre motivi, quindi, non possono che venire disattesi.
Anche il quarto e il quinto motivo – entrambi parimenti non meritevoli di accoglimento – possono essere trattati congiuntamente.
Sostiene la difesa che il Tribunale di sorveglianza abbia ritenuto sussistente una condizione associativa mai accertata, a carico del condannato; ciò dovrebbe comportare stando al tenore dell’impugnazione – l’infondatezza della prognosi di sussistenza dei legami del soggetto con l’associazione malavitosa. Infine, viene contesto il rilievo attribuito al carico pendente ed alla sanzione disciplinare inflitta al detenuto.
4.1. La valutazione posta a fondamento della decisione reiettiva, però, non Ł di possibile futura partecipazione ad un’associazione, bensì di pericolosità attuale del condannato, trattandosi di soggetto che Ł risultato dedito al commercio internazionale di sostanze stupefacenti e che – in relazione a quanto commesso – non ha mostrato alcuna forma di resipiscenza.
A fronte di tale motivazione – che Ł congruente e lineare, oltre che priva di qualsivoglia spunto di  contraddittorietà,  sia  essa  logica  o  infratestuale  –  la  difesa  non  riesce  a oltrepassare la soglia della mera censura assertiva e generica, nonchØ versata in fatto.
¨ noto, però, come il ricorso per cassazione non possa essere fondato su motivi che ripropongano le medesime ragioni esposte in precedenza, ossia già discusse e ritenute infondate in sede di merito; motivi di tal genere, infatti, devono esser considerati non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, secondo il parametro della indeterminatezza, bensì anche per la mancanza di correlazione, tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione stessa, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (fra tante, si vedano Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286468; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME Sami, Rv. 277710).
4.2. Per quanto riguarda la richiesta ex art. 47quinquies Ord. pen., Ł sufficiente operare un richiamo alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, a mente della quale: ‹‹In tema di concessione della detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies ord. pen., come inciso dalla sentenza della Corte cost. n. 18 del 2020, a detenuto padre di prole affetta da “handicap” grave quando la madre versi nell’impossibilità di prestarle assistenza e non vi sia altro modo di affidarla ad altri che al padre, la nozione di siffatta condizione di impossibilità della madre deve identificarsi con quella che – per l’emersione di oggettivi fattori impeditivi inerenti alla sfera di azione della medesima – determina il rischio concreto per la prole di un grave “deficit” assistenziale e di un’irreversibile compromissione del suo processo evolutivo ed educativo›› (Sez. 1, n. 4796 del 10/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280789 – 01).
Tale regola ermeneutica si sostanzia, evidentemente, nel fatto che il concetto di impossibilità debba essere strettamente connesso a fattori di tipo oggettivo; questi ultimi non risultano, nel caso di specie, adeguatamente esplicitati, visto che il ricorrente nulla adduce, in ordine alla ritenuta insussistenza del presupposto dell’impossibilità assoluta, per la madre, di provvedere all’accudimento dei figli. Il concetto di impossibilità assoluta di cui sopra, peraltro, non Ł comunque sovrapponibile alla condizione di mera difficoltà economica del condannato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il ‘codice in materia di protezione dei dati personali’.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 02/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.