Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46820 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46820 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
lette le conclusioni della Procuratrice generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 28/11/2022 la Corte di appello di L’Aquila – in funzione di giudice di prevenzione – ha respinto l’appello di NOME COGNOME, che si della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo soggiorno per anni quattro, a cui era stato sottoposto con decreto del 29/5/1 del Tribunale di Pescara, modificata con provvedimento del 10/7/2001.
Con decreto del 1°/3/2022 il medesimo Tribunale aveva ordinato l’esecuzione di detta misura.
La Corte territoriale ha ritenuto che la guida senza patente costitui violazione di una norma finalizzata a tutelare la sicurezza stradale e, quin sicurezza pubblica, e la reiterazione di tale condotta – ben sette episodi anno e mezzo – dimostra la persistenza non controllabile nel compimento d azioni criminose pericolose e il dispregio per ogni regola comportamental ulteriormente dimostrato dagli altri reati di resistenza e false dichiarazioni.
Avverso tale decreto ricorre per cassazione il difensore del propost AVV_NOTAIO, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta commissione, da parte COGNOME dei fatti contestati nel periodo in cui era in corso l’esecuzione della di prevenzione, nonché con riguardo alla ritenuta sussistenza della pericolo sociale.
Si illustra che il Tribunale di Pescara aveva ordinato l’esecuzione de misura di prevenzione originariamente comminata nel 1992, con modifiche apportate nel 2001, in base all’erroneo presupposto che i fatti contest contravvenzioni per guida senza patente, ed una denuncia del 28/12/2020 per false dichiarazioni e resistenza a pubblico ufficiale – fossero stati commess corso dell’esecuzione della misura di prevenzione.
Si censura che le contestazioni sul punto avanzate nell’atto di appe non abbiano avuto alcuna risposta, come gli ulteriori motivi di gravame.
Nessuna indicazione del tipo di pericolosità risulta dall’impugnato provve dimento, né si comprende come possa inquadrarsi nelle tipizzazioni di legge reiterazione di reati contravvenzionali – guida senza patente – e l’unica den per delitto, senza reiterazione nel tempo, e dopo anni dall’avvenuta espiazi della pena che aveva dato causa alla sospensione della misura di prevenzione.
Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta in cui chied rigetto del ricorso.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Invero, la Corte territoriale ha evidenziato la gravità della reiterazione per ben sette volte della violazione del divieto di guida senza patente, fattispecie finalizzata a tutelare la sicurezza stradale, e dunque la sicurezza pubblica sia dei conducenti di automobili che dei semplici pedoni.
Peraltro, il proposto non si è limitato a violare per ben sette volte l’obbligo di guidare munito di regolare patente, dimostrando reiterato disprezzo per norme finalizzate alla sicurezza degli utenti della strada, ma ha dato luogo a condotte penalmente rilevanti quali la resistenza a Pubblico Ufficiale e le false dichiarazioni al fine di ottenere il reddito di cittadinanza.
Tale determinazione è conforme all’esegesi di legittimità che ha affermato che «In tema di misure di prevenzione, può ritenersi socialmente pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), d.lg 6 settembre 2011, n. 159, il soggetto che risulti dedito, in maniera non occasionale, alla commissione di fatti criminosi la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici non meramente individuali, ma connessi alla preservazione dell’ordine e della sicurezza della collettività, quali condizioni materiali necessarie alla convivenza sociale» (Sez. 6, n. 32903 del 22/6/2021, COGNOME, Rv. 281842: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto indicativi di pericolosità fatti di reato di agli artt. 336 e 337 cod. pen.).
Da tali considerazioni deriva il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge in ordine all’imputazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il giorno 8 giugno 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente