Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12731 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12731 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 499/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato in TUNISIA il 03/01/1977 avverso l’ordinanza del 22/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Firenze; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22 ottobre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Firenze respingeva l’appello proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Firenze n. 2024/163 emessa il 22.5.2024, con cui Ł stata dichiarata eseguibile la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato al momento della scarcerazione, disposta dal Tribunale di Lucca il 9.1.2017 con sentenza di condanna alla pena di anni 4 mesi 6 di reclusione ed espulsione ex art. 235 cp a pena espiata.
Il condannato Ł in stato di custodia cautelare per furto in abitazione e con strappo, Ł irregolare nel territorio dello Stato, ove si trova da 28 anni, vanta numerosi precedenti penali, nel tempo ha avuto vari alias elencati dalle forze dell’ordine, ed Ł già stato destinatario di vari provvedimenti di espulsione.
La relazione UEPE segnala l’assenza di riferimenti familiari e mezzi di sostentamento, non ha un alloggio ed Ł privo di revisione critica. ¨ segnalata, peraltro, una sanzione disciplinare grave nella relazione degli operatori del carcere. La Questura riferisce che il soggetto vive di reati e ha violato numerosi provvedimenti di espulsione.
Il Tribunale di sorveglianza nel provvedimento impugnato motiva il rigetto dell’appello, sottolineando la sussistenza della pericolosità già evidenziata dal magistrato di sorveglianza e non scalfita dall’appello, considerata l’irregolarità sul territorio, l’aver fornito vari alias, la presenza di piø denunce, le informazioni negative della polizia, i numerosi precedenti penali, i vari provvedimenti di espulsione e l’applicazione di una nuova misura cautelare.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia articolando un unico motivo di ricorso, avente ad oggetto la manifesta illogicità e carenza della motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
Secondo il ricorrente, la motivazione del provvedimento sarebbe viziata poichØ non si confronta con le doglianze difensive e poichØ ha formulato un giudizio di pericolosità sociale in epoca anticipata rispetto all’effettivo momento in cui il ricorrente sarà scarcerato.
Sarebbe carente, poi, una valutazione della pericolosità sociale all’attualità; ulteriore elemento che denota la carenza della motivazione Ł la previsione dell’esecuzione della misura di sicurezza al momento della scarcerazione, quindi, in ragione di un giudizio effettuato in epoca antecedente rispetto al momento di applicazione della misura.
L’irregolarità sul territorio, poi, non costituisce elemento su cui fondare il giudizio di pericolosità.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
Le misure di sicurezza personali devono essere ordinate soltanto dopo l’accertamento, da parte del giudice procedente, che colui il quale ha commesso il fatto di rilevanza penale Ł persona socialmente pericolosa; valutazione alla quale deve fare seguito il nuovo accertamento, da parte del magistrato di sorveglianza, del permanere della menzionata condizione di pericolosità sociale, intesa come accentuata possibilità di commettere, in futuro, altri reati, tenendo conto non solo della gravita dei fatti-reato commessi, ma anche dei fatti successivi e del comportamento tenuto dal condannato durante, e dopo, l’espiazione della pena (Sez. 1, n. 11055 del 2/3/2010, COGNOME, Rv. 246789). Una valutazione che deve essere compiuta alla stregua degli indici contenuti nel primo e nel secondo comma dell’art. 133 cod. pen., globalmente valutati (ex plurimis, Sez. 3, n. 29407 del 17/4/2013, L., Rv. 256900).
Secondo il costante insegnamento di questa Corte, agli effetti penali, invero, la pericolosità sociale, rilevante ai fini dell’applicazione di una misura di sicurezza, consiste nel pericolo di commissione di nuovi reati e deve essere valutata dal giudice alla luce dei rilievi sulla personalità e sulla capacità criminale del condannato e di ogni altro parametro desumibile dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 24725 del 27/5/2008, Nocerino, Rv. 240808).
In motivazione Ł affermato che la pericolosità sociale, come definita dall’art. 203 c.p., va desunta dalle circostanze indicate nell’art. 133 c.p., e non può essere confusa con la attualità della commissione di nuovi reati; ne consegue che la sua valutazione Ł compito specifico ed esclusivo del giudice il quale non può abdicarvi qualora il condannato si trovi, ad esempio, detenuto o sia stato detenuto per un certo periodo, così venendo posto nella impossibilità di continuare a delinquere. ¨ quindi onere del giudice verificare direttamente se sussistono, al momento in cui la misura di sicurezza deve essere applicata, le condizioni che consentono di affermare la persistenza di quella particolare caratterizzazione della personalità dell’imputato che determina la sua pericolosità, intesa come accentuata possibilità di commettere in futuro altri reati.
Al fine di accertare l’attuale pericolosità sociale del soggetto, nel momento in cui deve essere eseguita una misura di sicurezza, il giudice deve tenere conto non solo della gravità del fatto-reato, ma anche dei fatti successivi, come il comportamento tenuto durante l’espiazione della pena quale risultante dalle relazioni comportamentali e dall’eventuale concessione di benefici penitenziari o processuali(Sez. 1, n. 8242 del 27/11/2018, Rv. 274918 – 01).
In tema di misure di sicurezza personali, la pericolosità sociale rilevante per l’applicazione
della misura facoltativa dell’espulsione dal territorio dello Stato di cui all’art. 235 cod. pen. consiste nel pericolo di commissione di nuovi reati e deve essere valutata tenendo conto dei rilievi peritali sulla personalità, sugli effettivi problemi psichiatrici e sulla capacità criminale dell’imputato, nonchØ sulla scorta di ogni altro parametro valutativo di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 23101 del 18/05/2020, Jriji, Rv. 279388 – 01)
Il provvedimento impugnato ha fatto buon governo dei principi testŁ richiamati, indicando una serie concordante di elementi idonei a dimostrare la persistenza della pericolosità sociale del ricorrente, quali il suo stato di irregolare in Italia, l’utilizzo di alias, la pluralità di denunce per fatti illeciti, la pluralità di procedimenti penali cui Ł stato sottoposto, una pluralità di provvedimenti di espulsione non eseguiti e, da ultimo, l’applicazione a suo carico di una ulteriore misura cautelare.
Circa, poi, la rilevanza dello stato di irregolare, certamentein tema di esecuzione della misura di sicurezza personale dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ai fini della valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale, la condizione di irregolare presenza in Italia, dovuta alla mancanza di un valido titolo di soggiorno, non costituisce, di per sØ, elemento idoneo a fondare un giudizio sfavorevole di prognosi criminale, potendo assumere una tale valenza solo qualora lo straniero, per effetto dello stato di irregolarità, versi nell’impossibilità di procurarsi lecitamente i mezzi di sussistenza, con conseguente rischio di determinarsi alla commissione di nuovi reati. (Sez. 1, n. 23826 del 26/06/2020, COGNOME, Rv. 279987 – 01)
Ancora una volta, come già accennato, il provvedimento impugnato ha fatto buon governo di tale insegnamento, poichŁ la condizione di irregolare nello Stato non Ł considerata ex sØ elemento significativo in punto di pericolosità, ma unicamente in quanto correlata alla impossibilità di procurarsi mezzi leciti di sopravvivenza.
2. Il ricorso Ł infondato, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27/02/2025.
Il Presidente NOME COGNOME