Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41154 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41154 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME IMPERIALI NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in TUNISIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell’AVV_NOTAIO che richiamandosi al ricorso, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata; di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta e 611, comma 1 bis , e segg. cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del tribunale felsineo che aveva condannato l’imputato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione (oltre alla multa) perchØ ritenuto colpevole dei reati di tentata estorsione aggravata ai danni di NOME COGNOME, avendo chiesto a costui una somma di denaro, minacciando altrimenti la perdita del telefono cellulare, in precedenza sottratto a costui, nonchØ della ricettazione del cellulare medesimo. Oltre alla pena indicata, il giudice aveva disposto nei confronti dell’imputato e del suo correo la misura di sicurezza dell’espulsione dallo Stato a pena espiata.
Presentando ricorso per Cassazione, la difesa dell’imputato ha formulato i seguenti motivi.
2.1 Violazione di legge, vizio di motivazione e vizio di contraddittorietà in relazione all’applicazione della misura di sicurezza di cui all’art. 235 cod. pen. per omessa valutazione in concreto della pericolosità sociale dell’imputato e dei presupposti oggettivi per l’applicazione della misura.
In particolare, si evidenzia che la Corte d’appello si Ł limitata ad aderire in modo acritico alle argomentazioni del primo giudice, ignorando completamente i rilievi difensivi. Nell’appello era stata illustrata, contestando le frasi di stile della decisione di primo grado, la situazione di stabilità, tanto residenziale che lavorativa e sociale, dell’imputato, integrato nel tessuto sociale del suo luogo di residenza, dotato di permesso di soggiorno di durata illimitata e di attività lavorativa stabile.
2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Nel ricorso si lamenta che, in relazione alla doglianza d’appello incentrata sul diniego della attenuante ex art. 62 bis cod. pen., la Corte di appello si sia espressa in maniera generica, limitandosi ad evidenziare l’insufficienza della semplice incensuratezza a giustificare il beneficio invocato e declinando la valorizzazione di tutti quegli ulteriori elementi afferenti alla condotta di vita dell’imputato che avrebbero ben potuto giustificare l’adozione, ai fini di un trattamento sanzionatorio complessivamente piø favorevole, delle invocate attenuanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento in relazione al primo motivo, con conseguente annullamento della sentenza per tale profilo e con rinvio del procedimento al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per l’ulteriore trattazione. Quanto al secondo motivo, manifestamente infondato, esso comporta la inammissibilità, in parte qua, del ricorso con conseguente definitività della pronuncia di condanna.
Costituisce principio centrale dell’istituto la cui applicazione viene contestata con il primo motivo, che in materia di misure di sicurezza personali (qual Ł l’espulsione dello straniero a termine pena – art. 235 cod. pen.), la qualità di persona socialmente pericolosa si desuma dalle circostanze indicate nell’articolo 133 cod. pen.. Così stabilisce, infatti, l’art. 203 cod. pen., al secondo comma. In linea con tale principio normativo, si Ł stabilito, con orientamento consolidato, che in tema di misure di sicurezza personali, il giudizio di pericolosità del condannato, richiesto per l’applicazione dell’espulsione dal territorio dello Stato, debba essere effettuato sulla scorta dei parametri valutativi di cui all’art. 133 cod. pen., tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo con il corollario che Ł necessario mantenere coerenza e consequenzialità rispetto al tessuto argomentativo su cui il giudice di merito ha fondato la propria decisione ( ex multis , Sez. 2, n. 14704 del 22/04/2020, NOME, Rv. 279408 – 05).
V’Ł quindi una endiadi che va rispettata, poichØ nØ la sola valutazione del fatto concreto ascritto all’imputato, nØ l’esclusiva analisi della capacità a delinquere dello straniero sono sufficienti a garantire la visione olistica richiesta dalla norma che, quando parla di pericolosità dell’individuo esige dal giudice uno sguardo duplice ed un ampio respiro, non limitato al commesso reato.
Ebbene, se questi debbono essere i parametri valutativi che il giudice deve considerare nell’applicare una misura di sicurezza, occorre riconoscere che nØ in primo grado, nØ in grado di appello Ł stato soddisfatto lo standard richiesto, avendo le decisioni preso in considerazione, ed in maniera che non si può ritenere logica, solo una faccia della medaglia.
Infatti, il giudizio sulla misura di sicurezza si Ł risolto, in prima istanza, nel riconoscimento del ‘ricorso alla minaccia funzionale al parassitismo e di condurre una vita all’insegna degli espedienti e del teppismo’ mentre in appello non si Ł andati oltre la valutazione di ‘una certa spregiudicatezza nel ricorrere ad espedienti illeciti e alle minacce al fine di trarre profitto, rimanendo indifferenti ai potenziali richiami penali del diritto interno’.
Si tratta di valutazioni che traggono argomento dalle modalità del fatto, senza tuttavia dare alcun concreto peso alla capacità a delinquere desunta dai criteri (o almeno ad alcuno tra essi) indicati dall’art. 133, secondo comma, cod. pen. (che, val la pena rammentarlo, elenca, al proposito: 1) i motivi a delinquere ed il carattere del reo; 2) i precedenti penali e giudiziari e, in genere, la condotta e la vita del reo, antecedenti al reato; 3) la condotta contemporanea o susseguente al reato; 4) le condizioni di vita individuale, familiare e sociale
del reo), con conseguente violazione di legge penale. Ciò, a dispetto delle argomentazioni difensive, tese a dimostrare un profilo personale dell’imputato come inserito nel tessuto sociale, con un impegno lavorativo costante nel tempo, una dimora condivisa con i famigliari ‘di vecchia immigrazione’, ed un clean sheet , cioŁ un certificato del casellario immune da pregiudizi, a testimonianza di una condotta di vita irreprensibile e che, pur partendo da condizioni svantaggiate, aveva saputo resistere, e non cedere, a scorciatoie di dubbia legalità.
Inoltre, anche sul piano motivazionale, la motivazione del provvedimento di appello, appare improntata ad una valutazione stereotipata, e quindi, apparente, nonchØ manifestamente illogica. Il ricorso a formule di stile Ł evidente nella ritenuta ‘indifferenza ai potenziali richiami penali del diritto interno’, laddove si era poco prima rilevata la incensuratezza dell’imputato, da decenni presente sul territorio nazionale, mentre la valutazione di ‘spregiudicatezza nel ricorrere ad espedienti illeciti ed alle minacce’ assurge alla manifesta illogicità per l’uso di formule standardizzate e ridondanti, addirittura pleonastiche se rapportate alla concreta minaccia (attuata con la tecnica del ‘cavallo di ritorno’).
In conclusione, il procedimento ermeneutico adottato dalla Corte di appello (ed ancor piø quello del primo giudice) Ł ‘sbilanciato’ sul fatto concreto, e quindi errato in diritto, oltre che non adeguatamente motivato.
La decisione, in parte qua , va quindi annullata.
Manifestamente infondato Ł invece il secondo motivo di ricorso, incentrato sul diniego delle circostanze attenuanti.
In ambito sanzionatorio, come noto, il giudice gode di una ampia discrezionalità, delimitata esclusivamente dall’obbligo di esprimere le proprie ragioni evitando contraddizioni o manifeste illogicità (oltre che, naturalmente, errori di diritto).
Nel caso concreto, la Corte si Ł limitata, con un approccio che può essere considerato ‘minimalista’ ma che non Ł errato, a rilevare l’assenza di indicatori positivamente valutabili, la cui mancata emersione e valutazione la parte non può ascrivere acriticamente al giudice, in assenza di un impegno professionale specifico che andasse oltre l’evidenziazione delle condizioni ‘regolari’ di vita dell’imputato.
Al riguardo Ł sufficiente ricordare che secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità «nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non Ł necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione» (Sez. 3, sent. n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e, ancora, che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non Ł piø sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato» (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610).
Il secondo motivo di ricorso Ł quindi manifestamente infondato, conducendo il ricorso all’inammissibilità, in parte qua .
Annullata la sentenza in relazione alla espulsione post-esecutiva, va disposto il rinvio del processo al Tribunale di sorveglianza di Bologna. Nel resto, va dichiarata l’inammissibilità
del ricorso, come sopra già indicato.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME limitatamente all’espulsione, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bologna. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così Ł deciso, 20/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME