Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1658 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1658 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Cerignola il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/07/2022 del Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
()MA 1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Lecci, adito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ha accolto l’appello del Pubblico ministero avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia di rigetto della richiesta cautelare personale nei confronti di NOME COGNOME per plurimi delitti di spaccio di stupefacente del tipo hashish, fatti commessi dal 5 novembre 2019 al 5 maggio 2020.
P’
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l’indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando un unico motivo di ricorso.
Violazione di legge, in ordine alle esigenze cautelari, sia per l’assenza di attualità, in quanto le condotte contestate si sono esaurite nel giugno 2020; sia per l’assenza di proporzione rispetto alla reale offensività della condotta, connotata dal costituire piccolo spaccio di droghe leggere, che al di là della reiterazione nel tempo, del numero di dosi cedute e dell’organizzazione di persone, è qualificabile ai sensi dell’art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309 del 1990.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, e il Procuratore generale ha depositato le conclusioni in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché generico e comunque presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
Premesso che, in caso di ricorso in materia di misure cautelari, la Corte di cassazione è tenuta a verificare esclusivamente se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno giustificato l’applicazione della misura e che nella specie non è contestata la gravità indiziaria, l’ordinanza impugnata ha correttamente desunto la pericolosità sociale di COGNOME dall’apprezzamento prognostico di fatti oggettivi quali le specifiche modalità e circostanze del fatto e la sua personalità (Sez. 2, n. 34249 del 04/07/2022, COGNOME, non massimata).
Il giudizio cautelare, con motivazione congrua e completa, ha rilevato che dopo un’attività di intercettazione durata un anno (giugno 2019-giugno 2020) era risultato che il ricorrente avesse svolto professionalmente l’attività di spaccio di droghe leggere, con approvvigionamento continuo e una rete di acquirenti che aveva dichiarato di aver comprato da lui anche prima e dopo il monitoraggio oggetto di indagine. La continuatività della condotta illecita e la personalità di COGNOME, che risulta essere del tutto refrattario a rispettare i provvedimenti giudiziari (arrestato tre volte tra ottobre 2016 e agosto 2018, in flagranza di reato, per violazione dell’art. 73 d.P.R. 309 del 1990 e di nuovo a marzo 2019), tanto che dopo l’ultimo arresto del dicembre 2019 ha ripreso immediatamente l’attività di spaccio nonostante sottoposto ad una misura non detentiva, hanno determinato il Collegio a ritenere la sussistenza delle esigenze cautelari nel loro massimo grado,
in assenza di elementi che dimostrassero la recisione dei rapporti del ricorre plurirecidivo, con fornitori ed acquirenti di droga.
Il provvedimento impugnato, nell’accertare l’attualità della pericolosità soc di COGNOME e nel ritenere correttamente che non sia decorso un apprezzabile lasso tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati, contestata in termini generici dall’odierno ricorso, ha aderito ai principi affermati al riguardo da q Corte di legittimità, in ordine all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc secondo cui non è richiesta la prova dell’imminenza del pericolo di commissione d ulteriori reati, ma deve permanere la situazione di fatto che ha reso possibi comunque ha agevolato, la commissione del delitto per cui si procede in ragione delle peculiarità del caso di specie (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gi Rv.282891).
2.3. Il motivo di ricorso attinente all’ offensività delle condotte, da quali ai sensi dell’art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309 del 1990, è assorbito da quello esaminato della proporzione della misura cautelare proprio alla luce delle pluri e continue violazioni.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibi ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento d spese del procedimento e, in virtù delle statuizioni della sentenza della C costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, non emergendo che il ricorso sia sta presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa inammissibilità”, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. cod. pr pen.
Così deciso il 2 dicembre 2022
La Consigliera estensora
Il Presidente