Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10005 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10005 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
GIORGIO POSCIA
CC – 13/01/2026
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso e la memoria depositata nell’interesse del ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino, sezione misure di prevenzione, in parziale accoglimento del ricorso presentato dai difensori di NOME NOME avverso il decreto con cui il Tribunale di Torino applicava al proposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per il periodo di anni tre, l’obbligo di versare la somma di 3.000 euro a titolo di cauzione, nonchØ la confisca della somma di 12.100 euro, revocava la confisca della somma, con conferma nel resto.
La Corte confermava la misura personale in ragione della conclamata pericolosità del proposto, ravvisata ai sensi dell’art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011, evincibile in ragione della pluralità delle condotte criminose tenute, tutte di natura lucrogenetica, reiterate nonostante periodi di detenzione e nonostante la precedente applicazione di analoga misura di prevenzione, il tutto in difetto di attività lavorativa che gli consentisse di mantenersi.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il proposto, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 1 lett. c) d.lgs. 159/2011 e motivazione apparente ed inesistente.
Il ricorrente, pur rilevando come la corte territoriale avesse ricondotto la categoria della pericolosità del NOME unicamente alla lett. b) della citata noma, di fatto aveva motivato facendo riferimento a categorie proprie della lett. c) e ciò in violazione di legge, poichØ il decreto era stato richiesto facendo riferimento alla predetta lett. b) e dunque la misura non avrebbe potuto essere emessa in ragione di una ulteriore e differente categoria di
pericolosità, pena la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen.
2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 1 lett. b) d.lgs. 150/2011 e motivazione apparente e inesistente.
Il ricorrente afferma che la Corte avrebbe omesso di verificare ed accertare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011
Non avrebbero, infatti, potuto essere presi in considerazione nØ la precedente sottoposizione ad analoga misura di prevenzione, nØ un tentativo di furto; gli unici delitti rilevanti, tre furti, sono stati consumati nell’arco di soli 21 giorni: proprio il ristretto arco temporale in cui si inseriscono tali condotte non avrebbe consentito di affermare la abitualità della commissione dei reati, che, in ogni caso, non hanno prodotto alcun reddito, poichŁ NOME ha restituito alle vittime quanto loro sottratto, oltre ad un equo risarcimento.
NØ il tribunale, nØ la corte territoriale, poi, avrebbero valutato la dichiarazione dei redditi depositata da cui emerge che il proposto ha costantemente svolto regolare attività lavorativa; conseguentemente, non Ł possibile sostenere che NOME abbia posto in essere in un significativo arco temporale condotte delittuose che abbiano generato profitti.
Infine, non condivisibile Ł quanto affermato nel provvedimento impugnato circa il pericolo di recidivanza.
Il ricorrente non condivideva la conclusione cui Ł giunta la Corte nel ritenere non contrastato con specifiche argomentazioni il giudizio prognostico negativo da parte della difesa stessa, che, al contrario, avrebbe puntualmente avversato tale giudizio, platealmente sconfessato nella sua correttezza anche nei fatti, in ragione, in particolare, dalla condotta esemplare tenuta dal proposto in costanza di detenzione domiciliare sostitutiva applicatagli dalla Corte di appello di Milano.
2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011 sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto a NOME COGNOMEno.
Nonostante, infatti, NOME abbia commesso tutti i reati in concorso con NOME a quest’ultimo non Ł stata applicata alcuna misura di prevenzione.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. ¨ stata depositata memoria nell’interesse del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł complessivamente infondato.
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione Ł ammesso – con scelta ritenuta non irragionevole da Corte cost. n. 321 del 2004 e n. 106 del 2015 – soltanto per violazione di legge, giusta il disposto degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Ne consegue, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, che, in tema di sindacato sulla motivazione, Ł esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, poichØ, qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dall’art. 10, comma 8, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266365). Tale vizio ricorre anche
«quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio» (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 270080 – 01), mentre il travisamento della prova rileva solo qualora abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo totalmente erroneo (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279435 – 01, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mule’, Rv. 279284 – 01)
In ragione di tali coordinate, dettate dal legislatore e interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, debbono essere valutate le doglianze contenute nel ricorso.
Sotto nessuno dei denunciati profili il provvedimento impugnato Ł affetto da carenza assoluta o apparenza di motivazione circa la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione, riducendosi di fatto le critiche difensive ad una differente valutazione degli elementi posti dal tribunale, prima, e dalla corte di appello, poi, a fondamento della propria decisione.
2.1 Quanto al difetto di correlazione fra la richiesta e il provvedimento emesso sotto il profilo della categoria di pericolosità richiamata .
La Corte affronta questa apparente discrasia, ingenerata da un richiamo contenuto nel provvedimento del Tribunale a concetti riconducibili all’art. 1, comma 1, lett. c) d.lgs. 159/2011, limitatamente ai delitti tentati e all’uso di strumenti atti a camuffarsi da appartenente alle Forze dell’Ordine, per affermare come il decreto sia stata emesso come richiesto, cioŁ in ragione della pericolosità di cui all’art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011: premesso che tale richiamo non altera la categoria giuridica di pericolosità, in quanto si tratta di mere argomentazioni che giustificano la conferma della valutazione del primo giudice, di fatto il ricorrente non fa che reiterare il motivo di gravame già adeguatamente esaminato e respinto dalla Corte territoriale.
In ogni caso sul punto questa Corte ha affermato che la diversa qualificazione della pericolosità Ł consentita a condizione che la nuova definizione giuridica sia fondata sui medesimi elementi di fatto posti a fondamento della proposta, in relazione ai quali sia stato assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo e congruo (Sez.1, n. 8038 del 5/2/2019, COGNOME, Rv.274915; Sez.1, n. 32032 del 10/6/2013, COGNOME, Rv. 256451).
¨ stato ulteriormente precisato che l’autorità giudiziaria può operare una diversa qualificazione giuridica della pericolosità del proposto, trattandosi di un potere AVV_NOTAIO che spetta ad ogni giudice procedente, ma tale potere deve essere esercitato previa interlocuzione delle parti sulle questioni dedotte o deducibili collegate alla proposta, in modo da escludere qualsivoglia violazione del contraddittorio (Sez.6, n. 43446, n. 15/6/2017, NOME, Rv. 271220).
Ed ancora che non si configura la violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione qualora la misura di prevenzione, richiesta per la pericolosità qualificata del proposto ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, sia disposta per la sua ritenuta pericolosità generica ex art. 1, lett. b), stesso decreto, a condizione che sia stato assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo in merito all’abitualità della commissione di delitti idonei a produrre profitti tali da aver costituito il reddito esclusivo, o comunque significativamente rilevante, del proposto, nonchØ in merito alla perimetrazione temporale della pericolosità, alla riconducibilità degli acquisti a tale periodo ed alla commissione di reati fonte di profitti in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che si intendono confiscare (Sez. 6, n. 29157 del 12/04/2023,
COGNOME, Rv. P_IVA).
Di tale aspetto la difesa non si Ł in alcun modo lamentata avendo potuto confrontarsi nel contraddittorio su tutti gli aspetti di pericolosità ritenuti rilevanti.
2.2 Circa la insussistenza dei requisiti di cui all’art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011 .
L’art. 1, comma 1 lett. b) d.lgs. 159/2011 individua quali soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali « coloro che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elemnti di fatto, che vivono abitualmente anche in parte, con i proventi di attività criminose».
La doglianza difensiva ha ad oggetto non, secondo la disciplina sopra ricordata, la violazione di legge, sotto il profilo della omissione totale o della mera apparenza della motivazione, bensì il contenuto stesso della motivazione e, dunque, di fatto il motivo Ł inammissibile, poichØ ciò che viene qualificato come violazione di legge Ł di fatto un inammissibile denuncia di vizio di motivazione.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 24 del 2019 ha ritenuto che la categoria di pericolosità consacrata nella lett. b) del comma 1 dell’art. 1 d.lgs. 159/2011 non sia in contrasto con i principi costituzionali, ribadendo la necessità di una lettura costituzionalmente orientata e tassativizzante della fattispecie e stabilendo che le «categorie di delitto» che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione in virtø del triplice requisito – da provarsi sulla base di precisi «elementi di fatto», di cui il giudice, dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) – per cui deve trattarsi di: a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto; b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui; c) i quali a loro volta costituiscano – o abbiano costituito in una determinata epoca – l’unico reddito del
soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito.
¨ stato poi precisato: che non sono sufficienti meri indizi, perchØ la locuzione utilizzata va considerata volutamente diversa e piø rigorosa di quella utilizzata dall’art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per l’individuazione delle categorie di cosiddetta pericolosità qualificata, dove si parla di «indiziati» (Sez. 6, n. 53003 del 21/09/2017, COGNOME, Rv. 272267); che l’esistenza di una sentenza di proscioglimento nel merito per un determinato fatto impedisce, alla luce anche del disposto dell’art. 28, comma 1, lett. b), che esso possa essere assunto a fondamento della misura, salvo alcune ipotesi eccezionali (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, COGNOME, Rv. 264319); che occorre un pregresso accertamento in sede penale, che può discendere da una sentenza di condanna oppure da una sentenza di proscioglimento per prescrizione, amnistia o indulto che contenga in motivazione un accertamento della sussistenza del fatto e della sua commissione da parte di quel soggetto.
La Corte ost. ha poi precisato che «l’avverbio «abitualmente», che pure compare sia nella lettera a) che nella lettera b) della disposizione, viene letto nel senso di richiedere una «realizzazione di attività delittuose non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto» (Cass., n. 31209 del 2015), in modo che si possa «attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate» (Corte di cassazione, sezione prima, sentenza 15 giugno 2017-9 gennaio 2018, n. 349), talora richiedendosi che esse connotino «in modo significativo lo stile di vita del soggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi» (Corte di
cassazione, sezione seconda, sentenza 19 gennaio 2018-15 marzo 2018, n. 11846);.. Il riferimento ai «proventi» di attività delittuose, di cui alla lettera b) della disposizione censurata, viene poi interpretato nel senso di richiedere la «realizzazione di attività delittuose che siano produttive di reddito illecito» e dalle quale sia scaturita un’effettiva derivazione di profitti illeciti (Cass., n. 31209 del 2015)»
Sono poi utilmente valutabili gli elementi di fatto emergenti da procedimenti penali pendenti per reati a tal fine significativi, nell’ambito dei quali siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto (Sez. 2, n. 37849 del 30/05/2024, Vurruso, Rv. 287063 – 01).
Il ricorrente lamenta che abbiano concorso a formare il giudizio di pericolosità generica le condanne per i delitti tentati, che non potrebbero essere, per contro, valutate in quanto sono condotte non produttive di reddito illecito.
In effetti, questa Corte ha ripetutamente affermato che il delitto che può essere ritenuto quale momento iniziale della condizione soggettiva di pericolosità per essere «corrispondente al tipo» deve avere dunque non già una astratta attitudine a produrre reddito illecito, ma deve averlo prodotto in concreto, in misura apprezzabile, al fine di poterne affermare quantomeno la «incidenza» sul mantenimento del tenore di vita del soggetto e del suo nucleo familiare (v. tra le molte Sez. 1, n. 27366 del 28/01/2021, NOME, Rv. 281620 – 01).
In realtà il giudizio di pericolosità generica espresso nel provvedimento impugnato dà conto della pregressa applicazione di altra misura di prevenzione cessata il 5 maggio 2022 e del fatto che il successivo 24 maggio il proposto abbia commesso un furto in abitazione in danno di anziani, con sottrazione di preziosi, con utilizzo di segni distintivi contraffatti e pubblici sigilli; per tale reato NOME ha espiato la pena parte in carcere e parte in detenzione domiciliare; egli veniva poi condannato sia per furto tentato in abitazione, sia per furto consumato in data 25 maggio 2022; nel successivo mese di giugno si verificavano in Roma un tentativo di furto e un furto consumato in abitazione, commessi con le medesime modalità, ma per tali fatti veniva richiesta l’archiviazione; il 14 giugno 2022 NOME commetteva un furto aggravato in abitazione, introducendosi in casa di un’anziana con l’inganno e sottraendo beni per 60.000 euro; per tale fatto veniva posto in custodia cautere e rimaneva detenuto sfino al 4 aprile 2024.
La Corte ha affermato che – alla luce di quanto messo in evidenza, e anche senza tenere in considerazione i fatti per i quali Ł stata chiesta l’archiviazione – la pericolosità del proposto non si Ł mai interrotta, perpetrandosi in costanza del precedente giudizio di pericolosità, posto alla base della pregressa misura e prolungandosi senza soluzione di continuità anche dopo la cessazione della stessa, vista la commissione anche immediatamente dopo la cessazione della misura di reati lucrogenetici.
E, ciò nonostante, i giudici della prevenzione ben avrebbero potuto trarre elementi di valutazione anche dai procedimenti per i quali vi Ł stata richiesta di archiviazione, posto che Ł stato affermato che «soltanto una sentenza irrevocabile di assoluzione comporta un limite al giudice della prevenzione di rivalutare autonomamente i fatti in essa accertati, in quanto la negazione penale di un fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità»; pertanto si Ł sostenuto che, in tema di misure di prevenzione, il giudice può valutare autonomamente anche i fatti oggetto di un procedimento archiviato (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438-02).
Gli ulteriori aspetti circa la abitualità e la lucrogeneticità dei reati commessi sono stati
affrontati dal provvedimento impugnato: quanto all’abitualità, la circostanza dedotta dalla difesa che i reati commessi si collocherebbero in un arco temporale delimitato discende, come evidenziato nel provvedimento impugnato, dal fatto che egli Ł stato detenuto dal 15 giugno 2022 all’aprile 2024 e, dunque, di fatto, Ł stato impossibilitato a commettere ulteriori reati; mentre nel periodo i cui Ł stato libero, fra la cessazione della misura di prevenzione ( 9 maggio 2022) e l’inizio della carcerazione ( 15 giugno 2022) ha commesso quattro furti, di cui tre consumati, e dunque lucrogenetici, e uno tentato.
Quindi, come ribadito dalla Corte territoriale, la cessazione della abitualità non Ł derivata da una libera scelta del proposto, ma dalla impossibilità di commettere ulteriori reati, derivante dal suo stato detentivo.
Anche l’aspetto della sussistenza di un reddito Ł stato affrontato laddove la Corte ha rilevato che nel periodo 2021- 2023 i redditi denunciati dal proposto erano minimali se non nulli e che, dunque, stante la natura dei reati commessi, Ł da tali condotte che il proposto ha tratto i mezzi di sostentamento, o, quanto meno, la preponderante parte degli stessi.
La considerazione critica circa il fatto che i furti per i quali il proposto Ł stato condannato non abbiano prodotto reddito, poichØ egli ha risarcito il danno, ovvero ha restituito alle vittime quanto sottratto, Ł tanto fuorviante quanto infondata; tale attività riparatoria/risarcitoria Ł intervenuta quale post-factum, nel corso del giudizio, al fine di attenuare le conseguenze sanzionatorie della condotta, ma non intacca la natura lucrogenetica originaria delle condotte stesse.
¨ pertanto coerente con la giurisprudenza di questa Corte la conclusione cui giunge il provvedimento impugnato che evince la pericolosità generica dalla mancanza di reddito lecito significativo, ricollegata alla commissione di una pluralità di fatti reato produttivi di reddito dai quali, in assenza di fonti di sostentamento alternative lecite, Ł evidente che il proposto abbia tratto di che vivere e sostentarsi, il tutto collocato in un arco di tempo non particolarmente ampio, ma significativo della immediata ripresa delle attività criminose al cessare della precedente misura di prevenzione, il cui presupposto ancora una volta era la pericolosità, che dunque non si può desumere essere cessata al venir meno della misura, e la frequenza degli episodi lucrogenetici nell’unità di tempo considerata.
2.3 Il terzo motivo Ł del tutto generico.
Il ricorrente lamenta il fatto che al coimputato COGNOME non sia stata applicata alcuna misura di prevenzione, senza indicare le ragioni per le quali a parità di condizioni soggettive e oggettive vi sia stato un trattamento differente; in ogni caso, ciò non ha alcun rilevo rispetto al proposto; oltretutto non Ł neppure dato sapere se sia mai stata fatta richiesta di applicazione al COGNOME di analoga misura.
Per le ragioni testŁ evidenziate il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13 gennaio 2026
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME