Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45085 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45085 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME nato a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA avverso il decreto del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato l’appello avverso il decreto del Tribunale di Reggio Calabria in data 22 settembre 2021, che aveva applicato ad NOME COGNOME la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per tre anni, con l’obbligo di soggioyno nel Comune di residenza.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione, con cui lamenta la violazione di legge, in relazione agli artt. 4 e 6, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e 416-bis.1 cod. pen., e la carenza di motivazione.
La difesa contesta, in primo luogo, la ribadita affermazione di sussistenza dell’attualità della pericolosità sociale, sottolineando la mancanza di una pronuncia di penale responsabilità per i fatti ascrittigli, la lontananza e la minima rilevanza dei precedenti penali, l’ininterrotto stato detentivo sin dal 2018, i legami familiari che connotavano le frequentazioni criminali addebitategli, l’inesistenza di un concreto vincolo associativo (su cui la Corte ometterebbe di motivare), la possibile infondatezza dell’ipotesi accusatoria nel parallelo procedimento penale, le condizioni economiche non floride.
D’altronde, neppure potrebbe ritenersi acclarata la contestata aggravante dell’agevolazione mafiosa, in difetto di solidi elementi di fatto, tali da provare i collegamento con organizzazioni criminali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. I profili di censura, a fronte della apparente ampiezza di argomenti, sono articolati su motivi generici, reiterativi di doglianze già compiutamente rigettate nel provvedimento impugnato e, comunque, mirati a un’impossibile rivalutazione del merito delle singole questioni affrontate.
Nel procedimento di prevenzione, ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, di modo che può denunciarsi esclusivamente il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. Restano dunque escluse dal novero dei motivi consentiti in sede di legittimità quelle doglianze proposte sotto l’abito della carenza di motivazione, ma che si fondino invece semplicemente sulla deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi, viceversa presi in considerazione dal giudice o comunque assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279435).
Per il resto, è appena il caso di osservare, in via generale, come, l’omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell’impugnazione non dia luogo a mancanza di motivazione, ogni qualvolta (come nel caso di specie), pur in mancanza di un’espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l’impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (cfr., ex pluribus, da ultimo, Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593).
2. La Corte reggina ha ampiamente ricostruito – in maniera coerente con le emergenze procedimentali (in particolare – tenuto conto dell’autonomia del
procedimento di prevenzione, nonché del maturato giudicato cautelare – della misura personale disposta nell’ambito del proc. 6174/2915 RGNR DDA, cosiddetta «Operazione Faust», e degli atti che ne sono a fondamento) e condividendo il percorso argomentativo dei giudici di primo grado – l’inquadramento nella categoria criminologica tipizzante ex art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 9u-L 2011 (tenuto conto’rsolido quadro indiziario in punto di partecipazione a un’associazione finalizzata al narcotraffico, attiva anche in Campania e Basilicata, ben inserita nelle dinamiche relazionali con le cosche locali e in particolare con la ‘ndrina COGNOME, conosciuta come “i diavoli di RAGIONE_SOCIALE“), la pericolosità sociale del ricorrente (non solo attivo su un ampio territorio, godendo dei buoni rapporti tra il proprio sodalizio e l’associazione mafiosa, che offriva protezione e sostegno in cambio di una quota dei profitti, ma egli stesso direttamente contiguo ai COGNOME, con cui intratteneva relazioni dirette), la perdurante attualità della suddetta pericolosità (avuto riguardo all’arresto in flagranza nell’agosto del 2018, mentre trasportava un chilogrammo di cocaina, e alla successiva ininterrotta detenzione).
3. Peraltro, per quanto riguarda le doglianze incentrate sulla asserita mancanza di attualità della pericolosità, è opportuno richiamare la chiara lettera dell’art. 14, comma 2-bis, d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dall’art. 4, legge 17 ottobre 2017, n. 161; «l’esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l’interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare». La concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale incompatibile con la misura di prevenzione (e anzi implicante la persistenza della pericolosità del soggetto, a differenza della detenzione in esecuzione di pena, regolata dal successivo comma 2-ter, con espressa delimitazione cronologica della valenza del giudizio di pericolosità) non consente pertanto, all’esecuzione di quest’ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale, e anzi ne costituisce una solida conferma (Sez. 1, n. 29475 del 01/03/2019, NOME, Rv. 276806. Conforme sul punto anche la giurisprudenza precedente all’intervento del legislatore: cfr. Sez. 1, n. 27970 del 09/03/2017, Greco, Rv. 270655).
D’altronde, la valutazione di attualità deve essere riferita all’epoca di svolgimento del procedimento di primo grado, salvo un’eventuale anomala distanza temporale – insussistente nel caso di specie – tra i due gradi di giudizio (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 8862 del 02/02/2022, COGNOME, Rv. 282765-02; Sez. 5, Sentenza n. 28343 del 12/04/2019, COGNOME, Rv. 276135).
Anche la fase prognostica del procedimento di prevenzione – diretta, in senso costituzionalmente orientato, alla valutazione delle probabili future condotte, ex art. 203 cod. pen., in chiave di offesa ai beni tutelati, alla luce della preliminar selezione categoriale – risulta dunque correttamente svolta e, anche a fronte delle
generiche doglianze del ricorrente (che neppure chiarisce la data dell’allegato mutamento del titolo detentivo da cautelare a definitivo), impermeabile a censure in questa sede di legittimità.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 ottobre 2023
consigliefe
L Presidente