Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51267 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51267 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME nata a Milano il DATA_NASCITA avverso il decreto reso dalla Corte di appello di l’aquila il 2 nnaggic 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con il decreto impugnato la Corte di appello di L’Aquila ha confermato il decreto reso 18 Febbraio 2022 dal Tribunale di L’Aquila che ha applicato a NOME COGNOME la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni tre.
2.Avverso detto provvedimento propone ricorso la prevenuta, deducendo:
2.1 violazione dell’art.1 comma 1 lettera B del decreto legislativo 159/ 2011 e mancanza di motivazione poiché il giudice della prevenzione per esprimere il giudizio di pericolosità deve basarsi su fatti certi e deve dimostrare che la persona ritenuta pericolosa ha posto in essere plurime condotte costituenti delitto, che siano abituali e non episodiche e risultino produttive di reddito illecito destinato al proprio sostentamento.
Il giudice può avvalersi dei provvedimenti emessi in sede penale con la precisazione però che nel caso di provvedimenti provvisori è necessaria una motivata condivisione. Il provvedimento impugnato ha rigettato l’appello con una motivazione sintetica non valutando gli elementi di fatto da cui sono state desunte le condotte delittuose, nè l’effettività dei profitti e la loro destinazione. La difesa aveva sottolineato con l’appe che seppur la COGNOME aveva significativi precedenti penali, i fatti di reato più recenti non ancora accertati in via definitiva risalivano al 2020 e erano stati commessi dopo 10 anni dall’ultima condanna definitiva che risaliva al 2010, sicché non era possibile parlare di abitualità nel reato, in relazione a due furti di cui uno tentato avvenuti a distanza d 10 anni dall’ultimo precedente penale, ma la Corte non ha motivato al riguardo 1.11 ricorso è inammissibile perchè generico e manifestamente infondato.
Va preliminarmente ribadito che la sindacabilità della motivazione dei provvedimenti emessi in materia di misure di prevenzione – personali e patrimoniali – è limitata al profilo della «assenza» di motivazione e non ricomprende – in modo specifico – il vizio di motivazione (nel senso della illogicità manifesta e della contraddittorietà), ma la sola violazione di legge (art. 4 comma 11 legge n. 1423 del 1956/ art. 10 comma 3 d.Lgs. n. 159 del 2011).
Da ciò, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile la sola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l’itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. I, 26.2.2009, Rv. 242887).
Nel caso in esame La Corte ha resa sintetica ma esaustiva motivazione valorizzando i numerosi precedenti penali specifici della RAGIONE_SOCIALE, che le avevano comportato l’applicazione della misura di prevenzione nel 2010, e la sussistenza di gravi indizi in ordine ad altri due furti commessi nel 2020, in abitazione e in danno di persone anziane e fragili, in ragione dei quali alla proposta era stata applicata misura cautelare.
La reiterazione di condotte illecite in epoca precedente e successiva la prima misura di prevenzione sono state ritenute idonee a dimostrare la sua abitualità pervicace nel consumare delitti lucrogenetici e l’assenza di attività lavorativa e di fonti di reddito lec inducono logicamente a ritenere che la stessa tragga dal delitto le fonti del suo sostentamento.
Trattasi di motivazione non apparente che soddisfa i presupposti GLYPH richiesti per l’applicazione di una misura di prevenzione.
La censura formulata dalla difesa è oltretutto generica e non si confronta con le considerazioni resa dalla Corte a sostegno del giudizio di pericolosità.
Alla stregua di queste considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in favore della cassa delle
ammende, in ragione del grado di colpa manifestato nella proposizione della impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Roma 18 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente mperiali