Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5031 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5031 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA avverso il decreto del 01/04/2025 della Corte d’Appello di Reggio calabria vista la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; vista la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto emesso in data 1 aprile 2025 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato il decreto emesso in primo grado (dep. il 30 ottobre 2023) nei confronti di COGNOME NOME, con cui era stata applicata la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni quattro.
L’inquadramento soggettivo della pericolosità del COGNOME risulta operato ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. a) del d.lgs. n.159 del 2011 per la constatata appartenenza al sodalizio mafioso denominato RAGIONE_SOCIALE.
Risulta emesso ed eseguito nel 2020 un titolo cautelare nei confronti del proposto, nonchØ una decisione di condanna in primo grado in data 28 settembre 2021. COGNOME Ł rimasto detenuto sino al dicembre 2024 (in epoca posteriore alla emissione del decreto di primo grado) momento in cui Ł stato sottoposto alla misura di prevenzione. La decisione di condanna per il delitto di partecipazione alla RAGIONE_SOCIALE COGNOME Ł stata confermata in secondo grado ma la Corte di Cassazione nel dicembre 2024 ha annullato con rinvio la sentenza di appello.
In motivazione la Corte di Appello illustra il contenuto della decisione di condanna emessa nel correlato giudizio penale, ove si Ł accertata la particolare intensità del rapporto intrattenuto dal COGNOME con il capoRAGIONE_SOCIALE COGNOME.
Nel rispondere ai motivi di appello si evidenzia, in sintesi, che: a) la stessa motivazione della decisione emessa in sede di legittimità sostiene il giudizio di pericolosità formulato in sede di prevenzione; b) l’analisi delle conversazioni intervenute tra il proposto e COGNOME NOME porta a riconoscere senza dubbio alcuno l’inserimento e l’intensità del ruolo svolto dal COGNOME.
Quanto alla condizione di attualità della pericolosità, la Corte di Appello evidenzia il radicamento ‘storico’ della RAGIONE_SOCIALE nel territorio ove operava il proposto, il livello elevato di intraneità emergente dagli atti e l’assenza di visibili segnali di recesso da parte del COGNOME anche durante il periodo detentivo.
Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge COGNOME NOME. Il ricorso Ł affidato a due motivi.
3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla omessa rivalutazione ex officio della pericolosità al momento della sottoposizione alla misura.
Si evidenzia che la misura – rimasta sospesa per la condizione detentiva dopo la decisione di primo grado – Ł stata riattivata in pendenza del giudizio di appello senza rivalutazione ex officio della pericolosità, con violazione dei contenuti dell’art.15 d.lgs. n.159 del 2011, anche in rapporto a Corte cost. n. 162 del 2024.
3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e apparenza di motivazione in riferimento alla valutazione di attualità della pericolosità.
Si evidenzia in particolare che la valutazione Ł stata formulata in astratto e senza tener conto della privazione di libertà intervenuta per oltre 4 anni, aspetto che doveva essere apprezzato come idoneo a determinare la cessazione della pericolosità sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato, per le ragioni che seguono.
Quanto al primo motivo, va rilevato che la privazione di libertà era in corso al momento della decisione di primo grado (ottobre 2023) ed Ł venuta meno durante la trattazione del giudizio di secondo grado, conclusosi il 1 aprile del 2025.
Se Ł vero, dunque, che la misura di prevenzione (sospesa all’esito del giudizio di primo grado per lo stato detentivo) Ł stata eseguita senza una previa rivalutazione della pericolosità, ciò Ł avvenuto perchØ lo spazio procedimentale era ancora quello del giudizio di cognizione, posto che la attualità della pericolosità formava oggetto del giudizio di appello (all’epoca in corso).
Nessuna violazione di legge può dirsi – dunque – intervenuta, atteso che il giudice procedente ha rivalutato, con le forme tipiche dell’appello, la condizione di pericolosità con la decisione che ha chiuso il secondo grado di giudizio.
Quanto al secondo motivo va rilevato che la motivazione – pur in modo sintetico ha fatto applicazione dei principi piø volte espressi da questa Corte, secondo cui ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di un condannato per il reato di associazione di tipo mafioso, qualora sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l’accertamento in sede penale e la formulazione del giudizio di prevenzione, Ł onere del giudice compiere l’accertamento dell’attualità della pericolosità sociale in rapporto ai tre indicatori fondamentali, costituiti dal livello del coinvolgimento del proposto nella pregressa attività del gruppo criminoso, dalla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa nonchØ dalla manifestazione o meno, in tale intervallo temporale, da parte del proposto di comportamenti denotanti l’abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise (v. Sez. II n. 24585 del 9.2.2018, Rv 272937; Sez. U. n. 111 del 30.11.2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511).
Non si versa, pertanto, in un caso di inesistenza o apparenza di motivazione, avendo la Corte di Appello dato atto del radicamento territoriale della RAGIONE_SOCIALE, della particolare intensità del legame tra il ricorrente e il sodalizio criminale e della assenza di indici di ravvedimento durante il periodo detentivo.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 13/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME