Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6211 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6211 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE di APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la decisione del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale della medesima città del 09/05/2022, che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui agli artt. 75 comma 2 d.lgs. 06 settembre 2011 n. 159 e 416bis .1 cod. pen. – perchØ, recandosi insieme a NOME COGNOME, fiduciario del reggente il RAGIONE_SOCIALE mafioso RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, in agro del Comune di Vittoria, ad incontrare NOME COGNOME, altro soggetto appartenente al sodalizio mafioso denominato RAGIONE_SOCIALE, per concordare una fornitura di sostanza stupefacente, violava le prescrizioni impostegli con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, Gela, per la durata di anni tre, adottata a suo carico in data 20/03/2013 dal Tribunale di Caltanissetta; con l’aggravante di aver commesso il fatto nella qualità di appartenente all’organizzazione mafiosa ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e al fine di agevolarne l’attività – e per l’effetto, lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO, deducendo un motivo unico, a mezzo del quale lamenta violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., con riferimento all’art. 14 comma 2ter d.lgs. n. 159 del 2011. Non Ł stata compiuta alcuna valutazione, in punto di attuale sussistenza della pericolosità sociale del ricorrente all’atto della scarcerazione, all’indomani di una detenzione protrattasi dal 17 marzo 2017 al giorno 11 settembre 2017 e con nuova notifica dell’ordine di esecuzione, così mancando di tener conto di Corte cost. sentenza n. 162 del 2024.
Il Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Come chiarito in parte espositiva, viene in rilievo una affermazione di colpevolezza per il reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, pronunciata a carico di NOME COGNOME per aver egli incontrato i soggetti sopra indicati, portandosi in Vittoria da Gela e, in tal modo, violando l’obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, dal quale era gravato. Il dato nella sua stretta materialità – Ł documentalmente provato dal GPS dell’autovettura di Ferrara, oltre che dal riconoscimento della voce di COGNOME che era a bordo.
Giova precisare che nel caso di specie – come si evince dalla incontestata narrativa della pronuncia impugnata, il ricorrente Ł stato raggiunto dal decreto applicativo della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per il periodo di anni tre, datato 25/03/2013 e notificatogli il 06/02/2014; la misura Ł stata intrapresa per la prima volta il 30/08/2014, per essere interrotta il 17/03/2017, a causa dell’arresto del COGNOME per espiazione della pena residua di anni uno, mesi due e giorni ventinove di reclusione. Una volta rimesso in libertà in data 12/09/2017, COGNOME veniva nuovamente assoggettato alla medesima misura della sorveglianza speciale, per il residuo periodo di mesi cinque e giorni quindici. La misura cessava definitivamente, pertanto, il 23/02/2018, ossia in epoca antecedente rispetto alla commissione del fatto per il quale si procede, risalente al 02/02/2018.
L’unica deduzione difensiva si incentra, come detto, nella carenza di una nuova valutazione di pericolosità, all’indomani della scarcerazione del soggetto dopo una carcerazione protrattasi dal 17/03/2017 al 12/09/2017; ci si duole pertanto, della mancata osservanza di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 162 del 2024. Sul punto specifico, la Corte territoriale ha osservato come l’espiazione di pena – e, correlativamente, l’interruzione della vigenza della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno – si sia protratta per un periodo inferiore ai due anni, così divenendo non necessario disporre una nuova valutazione sotto il profilo della pericolosità sociale del soggetto.
Occorre rifarsi al principio di diritto fissato da Sez. 1, n. 14346 del 08/01/2025, Pizzimenti, Rv. 287880 – 01, a mente della quale: ‹‹In tema di misure di prevenzione, il ripristino della misura sospesa per la sopravvenuta detenzione del sorvegliato presuppone, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024, che attualità e persistenza della pericolosità sociale siano rivalutate anche nel caso in cui la detenzione si sia protratta per meno di due anni, sicchØ, quando non vi si provveda, la mancanza di una condizione di efficacia della misura di prevenzione preclude la configurabilità, a carico di colui che ne abbia violato le prescrizioni, del reato di cui all’art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159›› [sulla medesima direttrice interpretativa si Ł posizionata anche Sez. 1, n. 30070 del 26/06/2025, Barbato, Rv. 288588 – 01, nella cui parte motiva può leggersi quanto segue: ‹‹In linea generale, il principio di diritto al quale attenersi all’indomani della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024 – quanto al tema della sussistenza dei requisiti atti a fondare il ripristino di una misura di prevenzione che sia restata sospesa, in ragione della sopravvenuta restrizione patita dal sorvegliato – Ł nel senso che i due profili della attualità e della persistenza della pericolosità sociale vadano nuovamente valutati, anche laddove la detenzione stessa si sia protratta per un lasso di tempo inferiore ai due anni … Noto Ł, infatti, come il suddetto limite dei due anni sia ormai venuto meno per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3, primo comma, 13, primo comma e 27, terzo comma, Cost. – l’art. 14, comma 2ter , del d.lgs. n. 159 del 2011, limitatamente alle parole «se esso si Ł protratto per almeno due anni››. La Consulta, a mezzo di tale pronuncia, ha chiarito come la
disposizione censurata avesse impropriamente reintrodotto – in via di fatto – una presunzione di persistente pericolosità, al ricorrere di una sospensione avente durata non eccedente i due anni. Tanto in relazione alle misure di sicurezza, quanto con riferimento a quelle di prevenzione (misure accomunate sia dalla finalità di prevenire la commissione di reati, ad opera di soggetti socialmente pericolosi, sia dall’esigenza di favorire il recupero di questi ultimi all’ordinato vivere civile, così da costituire due specie di un unico genere) occorre invece procedere all’accertamento in concreto, circa il profilo della pericolosità sociale; accertamento da compiersi non solo al momento dell’adozione della misura stessa, bensì anche nell’ipotesi in cui l’esecuzione della misura sia restata sospesa, in conseguenza dello stato di detenzione dell’interessato. Secondo il Giudice delle leggi, il decorso di un considerevole lasso di tempo aumenta la possibilità che sopravvengano mutamenti anche radicali, nell’atteggiamento del soggetto rispetto ai valori della convivenza civile; ciò Ł a dirsi soprattutto allorquando l’interessato – nel corso di tale lasso di tempo – venga sottoposto ad un trattamento specificamente finalizzato alla sua rieducazione. La presunzione stabilita dalla norma scrutinata Ł stata quindi giudicata contrastante, in primo luogo, con l’art. 3 Cost., a causa di una connotazione di intrinseca irragionevolezza e, inoltre, Ł stata considerata foriera di una illogica forma di disparità di trattamento, se parametrata alla parallela disciplina oggi applicabile alle misure di sicurezza (art. 679, comma 1, cod. proc. pen.). Ininfluente Ł stato considerato, poi, il fatto che la presunzione relativa possa essere vinta, allorchØ l’interessato solleciti la revoca della misura (art. 11, comma 2 d.lgs. n. 159 del 2011); ciò in quanto, in un ordinamento in cui il godimento del diritto fondamentale alla libertà personale rappresenta la ‘regola’, non può che gravare sull’autorità pubblica l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti individuati dalla legge, in vista della sua limitazione. Ulteriore vulnus di conformità al dettato costituzionale concerne l’art. 13 Cost., atteso che l’esecuzione della sorveglianza speciale, che comporta una restrizione della libertà personale, prevede un meccanismo di tutela giurisdizionale successivo e soltanto eventuale su un requisito che Ł invece centrale, ossia quello della pericolosità dell’interessato. ¨ stato ritenuto violato, infine, anche il principio della necessaria finalità rieducativa della pena››]. In tale situazione, essendo restata carente la condizione di efficacia della misura di prevenzione (ossia, la valutazione attualizzata, in ordine alla perdurante pericolosità sociale dell’imputato), non può configurarsi il fatto penalmente rilevante della sua violazione (sarebbe a dire, la figura tipica di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011). 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per insussistenza del fatto ascritto.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchØ il fatto non sussiste Così Ł deciso, 05/02/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME