Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 48854 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 48854 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato in BAGHERIA (PALERMO) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24/5/2022, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME, internato sottoposto al regime differenziato ex art. 41 bis O.P. in esecuzione della misura di sicurezza dell’assegnazione ad una casa di lavoro per la durata originaria di tre anni, ripetutamente prorogata, da ultimo fino al 16/1/2023.
1.1. Il Tribunale ha confermato la valutazione di persistente pericolosità sociale del COGNOME, esponente della famiglia di Castelvetrano, alla quale era associato fin dagli anni ’80 dello scorso secolo e diretto collaboratore del cognato NOME COGNOME, contribuendo al mantenimento e consolidamento delle funzioni di vertice di quest’ultimo, capomafia della provincia di Trapani, in particolare adoperandosi ad assicurare lo scambio di comunicazioni tra COGNOME e NOME COGNOME durante lo stato di latitanza di entrambi i capi.
1.2. Nell’impugnata ordinanza si è data risposta alle critiche del gravame, rilevando che la valorizzazione di elementi informativi già utilizzati per le precedenti proroghe non costituisce alcun tipo di criticità, trattandosi di informazioni ancora valide in assenza di contrarie sopravvenienze favorevoli all’appellante. Non si è trascurato di considerare anche gli elementi favorevoli emergenti dall’osservazione trattamentale, quali la disponibilità del COGNOME ad interloquire con le istituzioni in vista del suo reinserimento nel circuito sociale l’espletamento di lavoro inframurario, l’assenza di atteggiamenti prevaricatori con gli appartenenti al gruppo di socialità, elementi che risultano di rilievo in una prospettiva di futuro reinserimento sociale. Tuttavia, allo stato, si è ritenuto preponderante il pericolo di ripresa di contatti e collegamenti con l’RAGIONE_SOCIALE di riferimento, tuttora attiva, e nutrita da stretti vincoli parentali.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del COGNOME, AVV_NOTAIO, deducendo l’erronea applicazione degli artt. 133, 203, 208 cod. pen. e dell’art. 679 cod. proc. pen., e il connesso vizio di motivazione, nei seguenti termini.
Il ricorrente osserva che – in caso di proroga della misura di sicurezza la sussistenza attuale della pericolosità sociale dell’interessato deve basarsi su tutte le circostanze indicate dall’art. 133 cod. pen. in un giudizio globale, laddove nell’impugnata ordinanza non è dato rinvenire un percorso argomentativo che illustri esaustivamente i presupposti legittimanti la proroga.
In particolare, si deplora che il Tribunale di sorveglianza, anziché illustrare elementi concreti ed attuali di pericolosità, abbia fondato il suo giudizio sulla
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“scarsa presa di coscienza della gravità del fenomeno mafioso”, ritenendo tale elemento imprescindibile per fondare una valutazione di scemata pericolosità.
Risulta dunque mancante l’analisi dei criteri dell’art. 133 cod. pen. in relazione all’art. 208 cod. pen., non essendovi stata una valutazione aggiornata dell’effettiva pericolosità del ricorrente; né si potrebbe valorizzare la mancata collaborazione con la giustizia, o la condotta tenuta durante l’esecuzione della libertà vigilata, o ancora la gravità dei reati commessi, trattandosi di circostanze riferibili al passato.
Il Procuratore generale ha presentato una requisitoria scritta in cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
A seguito di ciò, la difesa ha trasmesso una memoria di replica datata 24/5/2023, a firma degli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, ribadendo le argomentazioni del ricorso ed osservando che la proroga della misura di sicurezza risulta illegittima, poiché fondata su mere presunzioni correlate alla condanna, al titolo di reato, ai legami di parentela, all’asserit operatività del gruppo criminale di appartenenza, pur in assenza di ulteriori procedimenti e/o condanne riportate dal COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
1.1. Alla stregua della consolidata esegesi di legittimità, «Ai fini dell’applicazione della misura di sicurezza ordinata ai sensi dell’art. 417 cod. pen. il magistrato di sorveglianza ha l’onere di verificare la persistenza della pericolosità sociale del condannato, tenendo conto non solo della gravità dei fatti-reato commessi, ma anche dei fatti successivi e del comportamento tenuto dal condannato durante e dopo l’espiazione della pena» (Sez. 1, n. 1027 del 31/10/2018, dep. 2019, Argento, Rv. 274790; Sez. 2, n. 28582 del 11/03/2015, COGNOME e altri, Rv. 264563; Sez. 1, n. 11055 del 02/03/2010, COGNOME, Rv. 246789), valutazione da compiersi alla stregua degli indici contenuti nel primo e nel secondo comma dell’art. 133 cod. pen., globalmente valutati (Sez. 3, n. 29407 del 17/4/2013, L., Rv. 256900). È stato altresì specificato che dopo la modifica introdotta dall’art. 31, comma 2, della legge 10 ottobre 1986, n. 663, l’applicazione delle misure di sicurezza, ivi compresa quella prevista dall’art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l’espresso positivo scrutinio dell’effettiva pericolosità sociale del condannato, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. globalmente valutati, nonché delle allegazioni difensive, senza
possibilità di fare ricorso ad alcuna forma di automatismo tra condanna per il delitto di RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso ed applicazione della misura (Sez. 1, n. 7188 del 10/12/2020, dep. 2021, Pavone, Rv. 280804: in motivazione si è precisato che, ai fini del suddetto concreto scrutinio, assumono rilievo, ad esempio, il ruolo occupato dal soggetto all’interno del sodalizio delinquenziale; la durata della sua affiliazione; la commissione da parte sua di un solo reato scopo o di una pluralità di essi; la natura e l’intensità dei suoi legami con un numero limitato oppure significativo di appartenenti alla cosca; la formale condizione di collaboratore di giustizia).
È quindi ormai un dato acquisito che, in materia di misure di sicurezza, non può configurarsi alcuna presunzione semplice di pericolosità, nemmeno in caso di condanna per il reato di partecipazione ad RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso: dunque, persino nel caso dell’applicazione della misura di sicurezza prevista dall’art. 417 cod. pen., il magistrato di sorveglianza ha sempre l’onere di verificare se persistono, al momento della decisione, le condizioni di un giudizio positivo sulla pericolosità sociale del sottoposto.
1.2. Il Tribunale di sorveglianza ha adottato l’ordinanza in esame in piena aderenza ai sintetizzati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare, deve escludersi che i giudici della sorveglianza di ambo i gradi abbiano fatto ricorso a presunzioni ed automatismi di sorta nella valutazione di persistenza della pericolosità sociale del COGNOME, invece investigata alla stregua di tutti gli indici dell’art. 133 cod. pen., nonché degli ulter elementi diretti a valorizzare la concreta situazione dell’affiliato ad un sodalizio mafioso, e dunque concretizzando quella valutazione globale sollecitata dalla elaborazione giurisprudenziale di questa Corte.
Il Tribunale di sorveglianza – richiamate le fonti di conoscenza della situazione attuale del COGNOME (informative degli organi giudiziari competenti, relazioni di sintesi delle equipe trattamentali, prospetti dei colloqui telefonici, provvedimenti di trattenimento della corrispondenza, documentazione sanitaria, movimenti bancari, memoria difensiva) – ha focalizzato la valutazione sotto il profilo specifico della mancata presa di distanza del COGNOME rispetto alle gravi condanne riportate e alle nefaste conseguenze da esse generate.
L’impugnata ordinanza ha osservato che la prognosii negativa è stata correttamente riferita al pericolo della ripresa dei rapporti con esponenti della criminalità organizzata, nella specie dell’RAGIONE_SOCIALE, della quale il ricorrente è stato parte attiva persino durante l’esecuzione della precedente misura di sicurezza della libertà vigilata, quando COGNOME si era prestato a fungere da collegamento tra il cognato NOME COGNOME e NOME COGNOME, assicurando lo scambio di corrispondenza tra i due vertici mafiosi e
così agevolandone lo stato di latitanza e l’esercizio dei poteri di supremazia sugli altri associati ancora liberi.
Il riferimento è all’attualità della pericolosa rete parentale e al rischio ricongiungimento all’RAGIONE_SOCIALE di appartenenza – della cui attuale operatività non si può certamente dubitare – anche a tenore dell’ambiguo atteggiamento del COGNOME, che secondo i giudici della sorveglianza non ha dato prova di alcuna consapevolezza della gravità del fenomeno mafioso, platealmente manifestata dalla doglianza dell’interessato di trovarsi in tale situazione soltanto per avere fatto da tramite tra due latitanti.
Si è poi logicamente confutata l’argomentazione difensiva della ripetitività delle motivazioni in ordine alla persistenza della pericolosità sociale, osservando che ciò non costituisce alcun limite di validità degli elementi in considerazione, ove essi non risultino effettivamente superati da acquisizioni contrarie. In tale direzione milita anche la perdurante sottoposizione al regime detentivo differenziato dell’art. 41 bis 0.P., che depone per la persistenza del pericolo di ripresa dei collegamenti con altri appartenenti alla criminalità organizzata.
A fronte di tali elementi, non si è attribuita sufficiente valenza contraria alle note positive, pur emergenti dall’analisi dei giudici della sorveglianza, quali la dedizione al lavoro svolto in istituto, l’assenza di atteggiamento prevaricatori nei confronti degli altri detenuti, la disponibilità a rivolgersi alle istituzion essere aiutato nella fase di rientro nel circuito sociale.
Infine, si è escluso, allo stato, che la misura di sicurezza in atto possa essere sostituita dalla libertà vigilata, in assenza di opportunità di risocializza zione esterna all’istituto di pena; ma si è anche dato atto che la sollecitazione a reperire una valida alternativa risocializzante, ubicata in luoghi lontani da quello di origine e di commissione dei reati, deve essere perseguita, come peraltro si è pronunciato lo stesso Magistrato di sorveglianza.
2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine all’imputazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
, , GLYPH Così deciso il giorno 8 giugno 2023
Il Consigliere estensore