Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42674 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42674 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA( ITALIA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 22 febbraio 2023 la Corte di appello di Catania ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto emesso il 2 agosto 2021 dal Tribunale di Catania, Sezione Misure di prevenzione, con il quale è stata applicata al predetto la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni due e, in parziale modifica del provvedimento impugnato, ha qualificato la pericolosità sociale del proposto ai sensi dell’art. 4, lett. a) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in quanto indiziato di appartenere all’associazione di cui all’art. 416-bis cod. pen. e lett. b) in quanto indiziato del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (in luogo della pericolosità generica di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 ritenuta dal giudice di primo grado).
Premesse considerazioni critiche rispetto alla sinteticità e alla carenza di motivazione del provvedimento impugnato, la Corte catanese ha evidenziato la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione alla luce delle emergenze del procedimento penale n. 11301/13 r.g.n.r. dal quale è risultata l’esistenza di elementi indiziari sullo stabile inserimento di COGNOME nei contesti di criminalità organizzata nelle zone di Biancavilla e Catania.
Altra premessa è stata svolta in relazione ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in punto di autonomia del procedimento di prevenzione e di quello penale di cognizione e alle differenti nozioni di «partecipazione» all’associazione mafiosa (ai fini dell’affermazione della penale responsabilità) e di «appartenenza» alla stessa (ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione).
1.1. Nel merito, sono state richiamate le risultanze già illustrate nell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 29 gennaio 2019 in ordine all’operatività del gruppo RAGIONE_SOCIALE «RAGIONE_SOCIALE», articolazione della cosca «RAGIONE_SOCIALE», e all’inserimento di COGNOME nel medesimo, anche tenuto conto di legami fiduciari e parentali con i capi del sodalizio.
In particolare, sono emersi gli stretti rapporti intercorrenti tra il proposto NOME COGNOME, storico esponente di vertice del gruppo RAGIONE_SOCIALE, soprattutto nel periodo successivo alla sua scarcerazione avvenuta il 24 marzo 2014.
Sono stati valorizzati i rapporti con stretti collaboratori e con il figlio NOME in funzione del supporto fornito da COGNOME all’attività di commercializzazione RAGIONE_SOCIALE stupefacenti.
In tal senso sono state richiamate plurime intercettazioni relative a conversazioni avvenute con soggetti gravitanti nel medesimo contesto
associativo e indicative sia del ruolo di ausilio di COGNOME al gruppo, sia della sua consapevolezza dell’inserimento in un contesto di natura associativa nell’ambito del quale egli era subordinato alle direttive del solo COGNOME.
A tale scopo, sono state richiamate anche le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che ha indicato il proposto come «braccio destro» di COGNOME.
Il quadro complessivo emerso a carico di COGNOME è stato ritenuto di consistenza tale da giustificarne l’inquadramento nei termini sopra precisati.
In ordine all’attualità della pericolosità sociale, è stato valorizzato, in prim luogo, il risalente e costante radicamento nel territorio di Bianc:avilla del sodalizio RAGIONE_SOCIALE.
L’inserimento del proposto nel contesto delle attività del gruppo è stato ritenuto esistente a seguito di verificate frequentazioni con soggetti, a loro volta, appartenenti al medesimo ambito delinquenziale, nel periodo 2015/2017 e ritenuto attuale fino al 2021 (momento della formulazione del giudizio di pericolosità) anche tenuto conto del periodo di custodia cautelare subito da Ca rci otto.
Alla luce di tali circostanze, ha evidenziato la Corte di appello, le deduzioni difensive basate sulla mancanza di precedenti condanne o sulla revoca della misura custodiale nel luglio 2020, «non costituiscono indici fattuali determinanti per escludere la attuale pericolosità sociale del proposto laddove non risulta affatto che il COGNOME si è concretamente dissociato dalle logiche mafiose in cui ha maturato la sua capacità a delinquere nè risulta avere avviato un percorso di rivisitazione critica del proprio illecito agire affrancandosi dal contesto socio familiare, permeato di cultura mafiosa, in cui finora ha vissuto e continua a vivere».
Inoltre, la mancanza di segni esteriori della manifestazione della pericolosità sociale successivamente alla scarcerazione non è stata ritenuta espressiva di una pericolosità solo occasionale, non ripetibile e circoscritta al periodo delle contestazioni dei reati associativi in quanto la dimostraziore dell’«apparente laboriosità» è stato ritenuto utile espediente per preservare l’attività di narcotrafficante per conto del RAGIONE_SOCIALE di Biancavilla e nascondere la contiguità con il RAGIONE_SOCIALE.
Proprio il mantenimento dei rapporti fiduciari con i vertici del sodalizio e la capacità di operare nascondendo il proprio coinvolgimento con l’ambiente RAGIONE_SOCIALE è stato ritenuto elemento estremamente indicativo dell’attualità della pericolosità sociale.
Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME articolando i vizi di
mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione e violazione di legge.
In sostanza, il ricorrente ha lamentato la mancanza di adeguata risposta alla questione, posta con l’atto di impugnazione avverso il decreto dei Tribunale di Catania, relativamente al requisito dell’attualità della pericolosità sociale, non essendo, a tal fine, sufficiente la motivazione basata esclusivamente su meri sospetti.
Nel caso di specie, la Corte di appello avrebbe, invece, formulato il proprio giudizio sulla base di una presunzione semplice di continuità del vincolo a seguito della mancata prova, da parte del proposto, del proprio recesso.
Sarebbe mancato, secondo il ricorrente’ l’apprezzamemo concreto della pericolosità attuale e, tanto più, tale elemento avrebbe dovuto essere valutato, in ragione della circostanza, secondo l’informativa dei Carabinieri acquisita nel corso del giudizio di appello, che il proposto svolgeva attività lavorativa ed era risultato estraneo ai contesti locali della criminalità organizzata.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Vertendosi in materia di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge.
Il vizio deducibile comprende, comunque, quello della motivazione assente o meramente apparente.
Con riferimento alla disciplina previgente a quella applicabile alla presente fattispecie di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246 – 01 ha affermato che «nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e) proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente».
Tale principio si applica anche nei procedimenti aventi ad oggetto l’applicazione di misure di prevenzione personali o reali nei quali sono operanti le
disposizioni del predetto d.lgs. in quanto l’art. 10, comma 3, richiamato dall’art. 27, comma 2, del per le misure reali, prevede espressamente che il ricorso in cassazione avverso il decreto della corte di appello possa essere presentato solo per violazione di legge.
E’ escluso, quindi, che nel giudizio di legittimità possano essere dedotti meri vizi della motivazione che si sostanzino in forme di illogicità ovvero in una diversa interpretazione RAGIONE_SOCIALE elementi dimostrativi valutati dai giudici di merito.
Possono essere rilevanti solo quei vizi che concretizzino una ipotesi di motivazione del tutto assente ovvero apparente, intesa quest’ultima come motivazione «del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento».
Si tratta di vizio che sostanzia una «inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali».
Conformi, fra le altre, le più recenti Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266365; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 270080; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279435; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279284.
3. Nel caso di specie, la Corte di appello, come diffusamente illustrato nella parte narrativa, ha valorizzato le emergenze del procedimento penale sul quale si era soffermato anche il Tribunale etneo in sede di applicazione della misura, evidenziando non solo gli elementi dai quali desumere l’appartenenza del ricorrente al contesto criminale RAGIONE_SOCIALE operante nel territorio di Biancavilla (a ben vedere non oggetto di specifica contestazione in sede di appello e con il ricorso in esame), ma anche l’attualità della pericolosità sociale.
A tale proposito, ha messo in rilievo come le acquisizioni investigative abbiano evidenziato il risalente radicamento della cosca a capo della quale vi era NOME COGNOME (del quale COGNOME era uomo di fiducia) e condotte partecipative e frequentazioni assai recenti del ricorrente con quel contesto delinquenziale.
Peraltro, è stata segnalata la sottoposizione di COGNOME alla misura cautelare giusta ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania nel 2019 epoca alla quale, quindi, risale la formulazione di un giudizio di attualità delle esigenze cautelari, anche alla luce di una nota dei Carabinieri del novembre 2019.
I giudici di merito hanno fornito una spiegazione effettiva e non apparente anche in ordine alla mancanza di segni esteriori della pericolosità, compresi i profili relativi allo svolgimento di attività lavorativa e al comportamento (apparentemente) lecito dopo la scarcerazione (pagg. 8 e 9 del provvedimento impugnato).
Proprio alla luce di tali emergenze diffusamente indicate nel decreto della Corte di appello, gli elementi la cui valutazione è stata sollecitata dalla difesa, quali lo svolgimento di attività lavorativa, l’assenza di precedenti penali passati in giudicato e la revoca della misura custodiale dal luglio 2020, non sono stati ritenuti tali da smentire il requisito dell’attualità della pericolosità sociale.
A fronte di tale puntuale percorso argomentativo, la censura contenuta nel ricorso si sostanzia in una lamentata insufficienza motivazionale e, quindi, in un motivo non consentito.
La Corte ha quindi fatto corretta applicazione dei principi elaborati da Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511 secondo cui «ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo RAGIONE_SOCIALE è necessario accertare il requisito della “attualità” della pericolosità del proposto (In motivazione la Corte ha precisato che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una “partecipazione” del proposto al sodalizio RAGIONE_SOCIALE, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degl specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell’accertamento di attualità della pericolosità)».
Rispetto alla puntuale applicazione di tale arresto, il ricorrente si è posto in termini meramente confutativi lamentando genericamente i vizi di motivazione e di «errata applicazione della legge penale», non già con riferimento all’assenza o all’apparenza della motivazione, quanto alla errata (e non condivisa) valutazione del materiale investigativo.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile in quanto articolato secondo uno schema non consentito.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella de:erminazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.
Così deciso il 14/09/2023