Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5074 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5074 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 10/09/2025 della Corte d’appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 10/09/2025, la Corte d’appello di Palermo rigettava i ricorso che era stato proposto da NOME COGNOME COGNOME COGNOME decreto d 20/03/2025 con il quale il Tribunale di Palermo aveva applicato allo ste COGNOME la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblic sicurezza per tre anni e sei mesi, con obbligo di soggiorno nel comune di residen o di dimora abituale.
Avverso l’indicato decreto del 10/09/2025 della Corte d’appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore NOME COGNOME, NOME COGNOME, affidato a un unico motivo, con il quale
deduce, con riferimento all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., la violazione di legge e il vizio di motivazione apparente.
Contesta che, nel ritenere l’attualità della sua pericolosità sociale, la Corte d’appello di Palermo, ancorché a ciò sollecitata, avrebbe trascurato di considerare quanto egli aveva dichiarato nel corso dell’esame che aveva reso nell’ambito del processo penale di primo grado, cioè che: «io so che quello che sto per dire non entrerà nel cuore del pubblico ministero perché… ma spero che entrerà nel cuore di chi all’ultimo dovrà giudicarmi, io sono un papà che ama… straama i propri figli e io giuro e stragiuro che non ho mai fatto parte di “RAGIONE_SOCIALE“, di nessuna organizzazione RAGIONE_SOCIALE, non ne faccio parte e non ne vorrò mai fare parte».
Tale dichiarazione denoterebbe la mancanza di attualità della sua pericolosità sociale, atteso che, con la stessa, egli aveva «preso le distanze nette dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dimostrato di non volerne far parte in futuro».
La Corte d’appello di Palermo non avrebbe fornito alcun risCOGNOME a tale deduzione, così incorrendo nel vizio di violazione di legge per mancanza della motivazione.
La ritenuta (dalla Corte d’appello di Palermo) mancata dissociazione dalla RAGIONE_SOCIALE non sarebbe pertanto aderente alle risultanze processuali, con la conseguenza che la «tenuta logico argomentativa del decreto» impugnato risulterebbe inficiata, oltre che dalla suddetta mancanza della motivazione, anche dalla mancanza di aderenza rispetto ad acclarati dati processuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché è proposto per un motivo manifestamente infondato.
Il Collegio condivide integralmente le argomentazioni che sono state in proposito sviluppate dal Sostituto Procuratore generale nelle sue richieste.
Cioè che il decreto impugnato non si presta a censure, atteso che la Corte d’appello di Palermo ha fatto buon governo dei principi di diritto in materia.
Nell’aderire alla prospettiva del Tribunale di Palermo, la Corte d’appello ha affermato che la natura dell’accertata partecipazione del proposto all’associazione RAGIONE_SOCIALE di appartenenza e la pluralità e la connotazione dei reati fine che erano stati a lui ascritti – fatti tutti per i quali lo COGNOME aveva riportato una condan alla pena di tredici anni e sei mesi di reclusione – dovevano fondatamente indurre a formulare un giudizio di persistenza dell’attualità della sua pericolosità sociale, avuto riguardo al ruolo che aveva rivestito all’interno del sodalizio e all’assenza di qualsivoglia elemento, anche derivante dalla sua condotta successiva, di positiva valutazione in ordine all’abbandono delle logiche criminali che aveva ampiamente manifestato in precedenza.
Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d’appello di Palermo si è attenuta al principio di diritto secondo cui, ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito dell’attualità della pericolosità del proposto, con specificazione che – differenziandosi il concetto di appartenenza a un’associazione RAGIONE_SOCIALE, rilevante per l’applicazione delle misure di prevenzione, dal concetto di partecipazione alla stessa associazione, il primo comprendendo la condotta che, pur non riconducibile alla partecipazione, si sostanzi in un’azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale -, quante volte sussistano elementi sintomatici di una vera e propria partecipazione del proposto al sodalizio mafioso è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fat desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell’accertamento di attualità della pericolosità (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511-01 e Rv. 271512-01).
Sotto tale aspetto, la Corte d’appello di Palermo e il Tribunale di Palermo hanno congiuntamente evidenziato: a) la condanna ad elevata pena di detentiva inflitta allo COGNOME per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. e per plurimi reati fine tutti di natura lucro-genetica; b) il ruolo fiduciario che era rivestito da COGNOME nell’ambito del gruppo criminale di riferimento, rappresentato dall’essersi egli rapportato all’esponente apicale del sodalizio NOME COGNOME, vertice della famiglia RAGIONE_SOCIALE di “Borgo Vecchio”, quale indice di una sua radicata collaborazione strutturale con il sodalizio dallo stesso capeggiato; c) i compiti specifici assunti dallo COGNOME in un settore, quello delle estorsioni, particolarmente significativo e importante per la sopravvivenza del gruppo mafioso; d) l’accertata solidità della sua compenetrazione organica, attestata anche dalla corresponsione in suo favore della cosiddetta “mesata”; e) l’assenza di elementi rappresentativi di un’effettiva rivisitazione critica del proprio vissut delinquenziale; f) la considerazione del lungo periodo dì custodia cautelare alla quale è stato ed è tuttora sottoposto, elemento indicativo del perdurante pericolo di reiterazione di analoghe condotte illecite.
Si tratta di una motivazione convincente, in quanto fondata sulla corretta valutazione delle connotazioni della condotta del proposto e sulla carenza di allegazione di significativi fatti nuovi favorevoli.
A tale proposito, si deve osservare che l’eventuale evoluzione positiva della personalità del proposto deve essere desunta da emergenze processuali significative, che nella specie non si possono ritenere sussistenti. Tale non si può ritenere, in particolare, quanto è stato posto in rilievo dalla difesa dello COGNOME,
atteso che essa si è limitata ad addurre, quale riprova dell’asserita presa di distanza dall’associazione RAGIONE_SOCIALE, l’affermazione che era stata resa dal ricorrente in sede di esame di non averne mai fatto parte e di non volerne mai fare parte. Il che, all’evidenza, costituisce un elemento meramente “labiale”, del tutto inidoneo ad attestare alcuna effettiva risocializzazione del proposto, tanto più a fronte di un conclamato e specifico vincolo associativo fortemente radicato nel contesto mafioso di riferimento e, come tale, tendenzialmente non dissolubile.
Ne discende che la doglianza che è stata avanzata con il ricorso, più che segnalare una violazione di legge, appare essere piuttosto riconducibile ha un dissenso valutativo. A tale proposito, si deve rammentare che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge – nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre anche quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio – mentre il mero vizio della motivazione del decreto non può essere dedotto e, in ogni caso, non può essere ritenuto quando l’inesistenza o la mera apparenza della motivazione risultino smentite dal discorso giustificativo espresso dal provvedimento (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246-01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266365-01; Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, COGNOME, Rv. 256805-01-01).
In tale prospettiva, la motivazione del decreto impugnato non si può ritenere affatto apparente né risulta decisivamente scalfita dai rilievi che sono stati formulati dal ricorrente.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23/01/2026.