Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10264 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10264 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 27/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1853/2025
NOME COGNOME
CC – 27/11/2025
NOME OCCHIPINTI
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME COGNOME
– Relatore –
IRENE SCORDAMAGLIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a BOSCOREALE il DATA_NASCITA NOME nata a FORMIA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 25/03/2025 della Corte d’appello di Napoli
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di NOME e di annullarsi il provvedimento impugnato limitatamente alla misura di prevenzione personale applicata ad NOME.
RITENUTO IN FATTO
1.Sono proposti due ricorsi per cassazione avverso il decreto emesso dalla Corte di Appello di Napoli, n. 67-bis/2025, del 25/3/2025 – dep. il 25/3/25 nell’ambito del procedimento di prevenzione instaurato nei confronti di COGNOME NOME e di COGNOME NOME – moglie dell’COGNOME, terza interessata – che ha confermato, condividendo e richiamandone i contenuti, il decreto n. 72/2024 emesso dal Tribunale di Napoli in data 27.2.2024, che aveva disposto nei confronti del proposto l’aggravamento, per ulteriori anni uno, della misura di prevenzione
della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, già applicata al predetto per il periodo di anni 4 giusta decreto n. 231/91, definitivo il 1.2.1993, e che, ritenendo altresì sussistenti i presupposti di cui all’articolo 24 d.lgs. n. 159/2011, aveva sottoposto a confisca il bene immobile acquistato in data 30 marzo 2005 per il prezzo di 245.000 euro da RAGIONE_SOCIALE, ritenuto riconducibile al proposto, da considerarsi frutto o reimpiego RAGIONE_SOCIALE attività illecite dal medesimo svolte.
2.In particolare, con il ricorso, proposto nell’interesse dell’NOME si deduce:
2.1.col primo motivo, l’inammissibilità ab origine della proposta di prevenzione, lamentando l’inosservanza del nuovo assetto normativo all’esito dell’introduzione dei commi 2-bis e 2-ter all’art. 14 d.lgs. n. 159/2011 in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 291/2013, e ancor più della sentenza della medesima Corte n. 162 del 2024, risultando nel caso di specie la proposta avanzata in costanza di altra misura di prevenzione non ancora in esecuzione per lo stato di detenzione in carcere del ricorrente, circostanza che, alla luce RAGIONE_SOCIALE pronunce del giudice di legittimità, impone che al sottoposto scarcerato sia sempre assicurato il giudizio di attualità della pericolosità prima di eseguire la misura di prevenzione applicatagli in precedenza. Da ciò consegue oltre la necessità di accertare l’attualità della pericolosità all’esito della carcerazione, anche la irrilevanza ed inutilità di un giudizio di pericolosità nei confronti di persona detenuta; tanto vale a maggior ragione nel caso in esame dove è prevedibile ancora una lunga carcerazione. Da qui la mancanza di interesse e quindi l’improponibilità della domanda di prevenzione.
D’altra parte, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di osservare che la modifica della misura può essere adottata ex art. 11, comma 2, solo durante la sua esecuzione;
2.2. col secondo motivo, violazione degli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 159/2011 e l’assenza di motivazione, reiterando l’eccezione già sollevata riguardo alla mancanza di indizi qualificati per aggravare la misura di prevenzione all’epoca disposta in ragione della ravvisata pericolosità qualificata nei confronti del proposto. Secondo i giudici di merito ciò che rileva sarebbe la perdurante pericolosità, seppure trattasi di pericolosità non qualificata e perciò di altra tipologia di pericolosità rispetto a quella posta a base del provvedimento originario.
Si contesta che la pericolosità generica, peraltro neppure specificata rispetto a una RAGIONE_SOCIALE categorie previste, possa dar luogo ad un aggravamento di una misura antimafia che invece presuppone una pericolosità qualificata.
In definitiva difetta una motivazione, non avendo la Corte d’appello neppure tentato di argomentare sull’operazione di sussunzione dei fatti addebitati in una RAGIONE_SOCIALE categorie legali di prevenzione criminale, né tantomeno ha cercato un ‘momento di conciliazione’ fra l’asserita abitualità nel delitto in costanza di carcerazione e le determinazioni di segno opposto dei magistrati di sorveglianza che sono, invece, giunti a riconoscere, per il comportamento assunto dal prevenuto, giorni di liberazione anticipata.
3.Col ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, moglie del proposto, terza interessata, si eccepisce:
3.1. l’apparenza di motivazione del provvedimento impugnato che ha omesso del tutto di confrontarsi con vari elementi potenzialmente decisivi.
La Corte di appello ha ritenuto che l’effettivo proprietario dell’immobile in questione risulti NOME COGNOME e basa tale conclusione sui precedenti penali risultanti a suo carico e sulle posizioni fiscali dello stesso COGNOME e della COGNOME. Nell’affermare ciò, tuttavia, la Corte di merito ha del tutto omesso di considerare che l’appartamento in questione fu acquistato nell’anno 2005 e fu pagato, come risulta dall’ atto notarile, interamente al momento dell’acquisto tramite regolare assegno circolare consegnato alla parte venditrice (RAGIONE_SOCIALE salesiano), che la provvista per pagare il prezzo dell’immobile derivò da un contratto di mutuo stipulato con la banca San Paolo Imi s.p.a. previa istruttoria e previa fideiussione prestata dal fratello di NOME COGNOME NOME COGNOME, nonché previa cointestazione del mutuo con lo stesso NOME COGNOME, che le rate del mutuo sono state sempre pagate e che inoltre il proposto dall’anno 1995 è stato detenuto e che in quegli anni versava in gravi condizioni cliniche, e che la NOME e i propri figli venivano aiutati economicamente dalla famiglia di origine della medesima, come inevitabile e logico che sia;
3.2. a differenza di quanto afferma genericamente la Corte di merito, che assume che possa ritenersi ragionevolmente provata la derivazione dei beni dall’attività illecita del proposto anche alla luce della sproporzione esistente tra i beni e la posizione reddituale dell’COGNOME e del suo nucleo familiare, si osserva che dagli atti invece non emerge la minima evidenza, neanche sotto l’aspetto formale e astratto, di collegamenti tra i precedenti di NOME e l’acquisto dell’immobile in questione. Collegamenti che non potevano esserci dal momento che COGNOME risulta detenuto dall’anno DATA_NASCITA e tale condizione, unitamente alle critiche condizioni cliniche dello stesso, di fatto ha reso impossibile l’attuazione di condotte illecite collegate all’acquisto dell’immobile avvenuto nel 2005.
In ogni caso vi sono plurime evidenze che, anche attraverso le allegazioni difensive, provano la sussistenza di un serio e concreto sostegno economico, ivi incluso il pagamento RAGIONE_SOCIALE rate di mutuo, da parte della famiglia di origine della COGNOME, apprestato anche al fine di operare RAGIONE_SOCIALE compensazioni per ragioni di spartizione dell’eredità tra i figli, fratelli e sorelle della COGNOME (come dichiarato dai parenti escussi).
Ad ogni modo era inevitabile che la famiglia di origine, quindi madre padre fratello e sorella della RAGIONE_SOCIALE, aiutasse economicamente la RAGIONE_SOCIALE che in quegli anni era di fatto sola in Torino con due figli da mantenere.
Il provvedimento impugnato, apoditticamente, esclude che la RAGIONE_SOCIALE abbia tratto le risorse per far fronte al pagamento RAGIONE_SOCIALE rate di mutuo dagli aiuti economici della propria famiglia, adducendo innanzitutto la non tracciabilità degli esborsi effettuati dal padre in favore della RAGIONE_SOCIALE laddove trattandosi di erogazioni fatte da un padre alla figlia è ovvio che non vi sia traccia di essi trattandosi di denaro versato in contante.
La Corte di merito ha inoltre erroneamente ritenuto che l’immobile donato dal padre alla NOME nel 2002 non producesse reddito, laddove esso risultava occupato dai genitori che provvedevano anche per questa ragione ad aiutare la figlia economicamente.
Si contesta inoltre la valutazione dell’immobile acquistato dalla NOME che si assume avvenuto ad un prezzo superiore a quello indicato nell’atto notarile (almeno pari ad euro 320.000). Né si potrebbe dare rilievo ad eventuali spese di ristrutturazione dell’immobile non oggetto di approfondimento da parte della Procura della Repubblica. Né potrebbe assumere valore decisivo la circostanza della coincidenza del mutuo con il prezzo di acquisto (mutuo che viene comunque in genere concesso nella misura del 80 %, frequenti sono poi i casi di mutui stipulati al 100% del capitale).
4.il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato con riferimento all’aggravamento della misura di prevenzione personale per un periodo ulteriore di anni uno della durata della misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, già applicata ad COGNOME NOME per il periodo di anni quattro giusta decreto n. 231/1991 emesso dal Tribunale di Napoli il 19/06/1991, definitivo lo 01/02/1993, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli; dichiararsi inammissibile il motivo di ricorso nell’interesse di COGNOME NOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso proposto nell’interesse di NOME deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate, mentre quello proposto per la terza interessata, NOME, è nel suo complesso infondato, e va pertanto rigettato.
2. Il ricorso nell’interesse di COGNOME NOME.
Il ricorso proposto nell’interesse del proposto pone all’attenzione di questa Corte il tema della ammissibilità della domanda di applicazione o aggravamento della misura di prevenzione personale nei confronti di soggetto detenuto in carcere per espiazione pena, rispetto al quale lo stato detentivo, impedendo l’esecuzione della misura, renderebbe, di fatto, anche superflua la stessa adozione del provvedimento applicativo, ora per il futuro, della stessa, dal momento che all’atto dell’effettiva esecuzione, a seguito della scarcerazione, andrebbe comunque verificata l’attualità della pericolosità del proposto.
Con esso, infatti, il prevenuto deduce l’inammissibilità, per carenza di interesse, della proposta di aggravamento, per un periodo ulteriore di un anno, della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comunque di residenza, avanzata nei confronti dell’NOME, tuttora in stato di detenzione (tant’è che risulta ancora sospesa l’esecuzione della stessa misura di sorveglianza già applicata all’NOME per il periodo di anni quattro, giusta decreto n. 231/1991, emesso dal Tribunale di Napoli in data 19.6.1991, definitivo il 1.2.1993).
In sintesi, si sostiene che la domanda di aggravamento della misura formulata dal Pubblico ministero sia inammissibile poiché il proposto era in quel momento detenuto in espiazione pena di lunga durata, ininterrottamente sin dal momento dell’applicazione della misura originaria disposta nel 1993, la cui esecuzione è rimasta pertanto sospesa.
Nel resto il ricorso si limita a contestare la mancanza assoluta di elementi idonei a suffragare la pericolosità qualificata del proposto fino all’attualità e, in ogni caso, la non idoneità degli elementi emersi neppure a fondare un giudizio in termini di pericolosità generica.
Il ricorso nulla adduce, in particolare, rispetto alla confisca di prevenzione dell’immobile ubicato in Torino al INDIRIZZO, come individuato in atti, acquistato in data 30.3.2005 da NOME, oggetto di contestazione unicamente da parte di quest’ultima quale terza interessata che assume di essere l’effettiva proprietaria dell’appartamento e relativa pertinenza, e non solo l’intestataria formale.
2.1. Operata tale premessa, passando ad esaminare la questione posta dal ricorso sotto il profilo dell’ammissibilità della domanda di aggravamento avanzata nei confronti di persona detenuta per espiazione pena (di non imminente scarcerazione), s’impongono le seguenti considerazioni, innanzitutto di sistema, che tengono conto anche dei preziosi spunti offerti dal Sostituto Procuratore Generale nella requisitoria scritta pervenuta in atti.
La questione è stata formulata invocando innanzitutto i principi ribaditi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024, intervenuta in corso di causa, che – riconosciuto incostituzionale il riferimento al termine di due anni contenuto nell’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011 introdotto a seguito del precedente intervento della Corte Costituzionale con sentenza n. 291/13 – ha statuito l’obbligo della verifica della persistenza della pericolosità sociale propedeutica all’esecuzione della misura di prevenzione personale, rimasta sospesa durante il tempo in cui l’interessato è stato sottoposto a detenzione per espiazione pena indipendentemente dalla durata della detenzione: “dopo la cessazione dello stato di detenzione il tribunale sarà tenuto a verificare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato, con le modalità prescritte dalla disposizione in esame. Sino a tale rivalutazione, la misura di prevenzione in precedenza disposta dovrà considerarsi ancora sospesa, e le prescrizioni con essa imposte non potranno avere effetto nei confronti dell’interessato” (C. Cost. n. 162/2024). Prosegue la Corte Costituzionale (punto 3.5.4. del Considerato in diritto), “d invero, in un ordinamento in cui il godimento del diritto fondamentale alla libertà personale costituisce la ‘regola’, non può che spettare all’autorità pubblica l’onere di dimostrare, di fronte a un giudice, la sussistenza – in positivo – dei presupposti individuati dalla legge per la sua legittima, ed ‘eccezionale’, limitazione: a cominciare dalla pericolosità dell’interessato, il contenimento della quale costituisce la stessa ragion d’essere RAGIONE_SOCIALE misure di prevenzione”.
Principi che, affermati per la proposta della misura di prevenzione, non possono che valere anche per la richiesta di aggravamento con la conseguenza che ove pure dovesse ritenersi ammissibile un aggravamento nonostante la sospensione dell’esecuzione della misura, tale aggravamento non potrebbe comunque operare e si dovrebbe comunque procedere a nuovo giudizio di pericolosità allorquando la misura potrà essere eseguita.
Se necessita che il giudizio di pericolosità sia sempre aggiornato alla data della scarcerazione, appare corretto porre il quesito se sia utile procedere all’aggravamento della misura di prevenzione personale la cui esecuzione risulti preclusa dalla detenzione in espiazione pena del proposto non di immediata cessazione, e quindi se sussista un interesse della proponente Procura della
Repubblica ad avanzare anzi tempo la proposta di aggravamento di misura che non può essere eseguita a breve.
Il tema, nel caso di specie, s’interseca con quello della possibilità della modifica o revoca di una misura di prevenzione che non ha ricevuto esecuzione.
Il ricorso eccepisce, infatti, in particolare, la violazione dell’art. 11, d.lgs. n. 159/2011, invocando il principio di diritto fissato da Sez. 2, n. 20954, del 28/02/2020, COGNOME, Rv. 279434-01, secondo cui”… la modifica della misura può essere adottata, ex art. 11, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, solo durante la sua esecuzione…”.
Il ricorso richiama inoltre principi espressi da altra giurisprudenza rispetto al caso specifico della revoca, secondo cui l’interesse alla revoca, pena l’inammissibilità della domanda, deve essere “concreto e attuale”, non potendo coincidere con quello futuro di evitare l’esecuzione della misura di prevenzione al termine della detenzione. Assume che lo stesso principio dovrebbe valere per le domande di aggravamento. Stante la necessità di rivalutazione della pericolosità all’esito della carcerazione, emergerebbe l’inutilità di un giudizio anticipato di pericolosità nei confronti di persona detenuta, ‘…ancor più nel caso in esame, dove è prevedibile ancora lunga carcerazione’ (l a difesa cita parzialmente Sez. 2, n. 23388, del 01/04/2022, COGNOME, Rv. 283433-01, ove a p. 7 si legge: “D’altro canto, rileva il Collegio, è evidente che l’interesse che sostiene l’istanza di revoca, pena l’inammissibilità della stessa, non può che essere un interesse concreto e attuale, che evidentemente non può coincidere con quello futuro ad evitare l’esecuzione della misura di prevenzione al termine della detenzione”).
Appropriato appare il richiamo contenuto in ricorso sia all’art. 11 che all’art. 14 comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011.
La questione in esame si impernia sull’ambito di operatività di tali articoli riguardando la tematica della pericolosità sociale in caso di detenzione di lunga durata e, più in particolare, la possibilità di modificare il provvedimento di applicazione RAGIONE_SOCIALE misure di prevenzione di cui sia sospesa l’esecuzione trovandosi l’interessato in stato di detenzione per espiazione di pena.
L’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011 – come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024 – stabilisce che l’esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l’interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, il tribunale verifica, anche d’ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l’amministrazione penitenziaria e l’autorità di pubblica sicurezza, nonché
presso gli organi di polizia giudiziaria. Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell’articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l’esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all’interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione.
L’art. 11, comma 2, d. lgs. n. 159/2011, a sua volta, prevede invece che il provvedimento stesso, su istanza dell’interessato e sentita l’autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall’organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento può essere altresì modificato, anche per l’applicazione del divieto o dell’obbligo di soggiorno, su richiesta dell’autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura.
Dal tenore dell’art. 11, comma 2, cit. emerge che esso riguarda, oltre che la cessazione della pericolosità, sia le attenuazioni richieste dall’interessato sia gli aggravamenti richiesti dall’autorità proponente.
Sulla tematica, si confrontano due posizioni nell’ambito ella giurisprudenza di questa Corte, che a ben vedere si distinguono tra loro in virtù del diverso rilievo attribuito al rapporto tra le due norme suindicate.
Secondo un’impostazione, che ha trovato compiuta esposizione in Sez. 5, n. 42678, del 13/10/2021, COGNOME, ‘non vi è alcun rapporto di pregiudizialità funzionale fra la procedura dell’art. 14, comma 2-ter e quella dell’art. 11, comma 2, d. lgs. n. 159/2011, che hanno diverse finalità’.
L’art. 11, comma 2, d.lgs. 159/2011 è finalizzato ad assicurare che il provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale “risponda costantemente ai presupposti che ne legittimano l’adozione, ossia alla persistenza della pericolosità sociale del proposto, il quale, a prescindere dalla sua esecuzione, è comunque esposto agli effetti legali di esso”. L’art. 14, comma 2-ter, d. l.gs. 159/2011, come “norma di chiusura del sistema”, ha invece “l’obiettivo di evitare l’esecuzione automatica della misura di prevenzione personale, rimasta sospesa nel corso della detenzione dell’interessato in espiazione di pena”, imponendo la verifica della persistente pericolosità sociale all’esito del periodo detentivo ed auspicato effetto rieducativo (art. 27, c. 3, Cost.).
In forza di tali argomenti è stato dunque enunciato il seguente principio di diritto: ‘la sospensione dell’esecuzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per effetto della detenzione per espiazione della pena, non preclude
all’interessato la proposizione dell’istanza di revoca, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 159 del2011″ (Sez. 5, n. 42678, del 13/10/2021, COGNOME, cit.).
Lo stesso principio di diritto è stato successivamente riaffermato da Sez. 5, n. 23388 del 01/04/2022, COGNOME, Rv. 283433-01, che nel ribadire che la sospensione della esecuzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per effetto della detenzione per espiazione pena non preclude all’interessato la proposizione dell’istanza di revoca ai sensi dell’art. 11, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha affermato che la richiesta deve essere però sostenuta da un interesse concreto e attuale comprovato dal richiedente la revoca.
A tale orientamento si contrappone quello secondo cui in tema di misure di prevenzione personali non sussiste l’interesse del detenuto a chiedere la revoca della misura della sorveglianza speciale fin quando questi si trovi in espiazione della pena, in quanto in tale periodo la misura di prevenzione è sospesa e riprende efficacia solo quando cessa la detenzione, previo accertamento della perdurante pericolosità del soggetto (così Sez. 6, Sentenza n. 26243 del 24/06/2020, Rv. 279612 – 01).
E quanto al tema specifico, che viene qui in rilievo, della modifica della misura di prevenzione nel caso in cui la sua esecuzione sia sospesa, si è per altro verso osservato che la modifica della misura di prevenzione può essere adottata, ex art. 11, comma 2, d. l.gs. n. 159/2011, solo durante la sua esecuzione.
Stando al tenore testuale dell’art. 14, comma 2-ter, d. l.gs. n. 159/2011, dopo la cessazione dello stato detentivo in espiazione pena, all’esito dell’accertamento della perdurante pericolosità, preliminare all’esecuzione, sono possibili solo due provvedimenti: (a) l’ordine di esecuzione della misura di prevenzione; (b) la revoca della misura.
La modifica della misura è invece prevista e disciplinata dall’art. 11, comma 2, d.l.gs. 159/2011, che presuppone una misura in corso di esecuzione, regolando i casi in cui, durante tale esecuzione, si verifichino eventi tali da giustificare revoca o modifica della misura, anche in relazione al termine di durata.
Se la misura è sospesa, perché il destinatario è detenuto in espiazione di pena, è prevista – a sua garanzia – una nuova verifica della persistente attuale pericolosità sociale per assicurare che la futura esecuzione della misura di prevenzione resti ancorata alla ratio fondante della misura di prevenzione, che la protratta detenzione in espiazione di pena potrebbe aver rimosso.
Accertata la permanente pericolosità sociale ed ordinata, dopo la scarcerazione del proposto, l’esecuzione della misura di prevenzione che era rimasta sospesa, l’interessato “o la stessa autorità proponente potranno chiedere la revoca o la
modifica secondo quanto prevede l’art. 11, comma 2, d.lgs. 159/2011″ (così in motivazione, p. 4, Sez. 2, n. 20954 del 28/02/2020, COGNOME, Rv. 279434- 01).
In questa prospettiva, è stata riconosciuta la carenza di interesse ad ottenere la modifica dei decreti che dispongono misure destinate a rimanere sospese per la contemporanea detenzione del destinatario in espiazione di pena, con conseguenti ricadute in tema di impugnazioni ex art. 568, comma 4, c.p.p.
Secondo tale indirizzo, “deve, pertanto, formularsi il seguente principio di diritto: “il procedimento ex art. 14, comma 2-ter, D.L.vo 159/2011, attribuisce al Tribunale il potere di dare esecuzione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale ovvero di revocarla a seconda dell’esito dell’accertamento della persistenza della pericolosità sociale compiuto dopo un periodo di detenzione di almeno due anni – limite ora venuto meno, ndr. – ma non consente di modificare parzialmente la misura, anche in relazione al termine di durata; la modifica della misura può essere adottata, ex art. 11, comma 2, d.lgs. 159/2011, solo durante la sua esecuzione e, dunque, anche eventualmente dopo che il procedimento ex art. 14 prima citato si sia concluso con un provvedimento che a tale esecuzione abbia dato luogo”” (così, Sez. 2, n. 20954 del 28/02/2020, COGNOME, cit.).
Aderisce a questo orientamento anche Sez. 1, n. 9008 del 06/10/2022, dep. 02/03/23, COGNOME, n.m., che ha richiamato espressamente la pronuncia COGNOME, affermando che il procedimento previsto dall’art. 11, d.lgs. n. 159 del 2011 ha presupposti, oggetto e conseguenze differenti rispetto al procedimento di cui all’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011. Prosegue la sentenza COGNOME osservando, testualmente; est’ultimo, introdotto dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, è volto a verificare la perdurante pericolosità sociale del proposto che sia stato sottoposto a detenzione per espiazione pena . L’art. 14, comma 2-ter non consente invece di intervenire sulla durata della misura di prevenzione, né di modificarla in altro modo. Tale possibilità, infatti, costituisce oggetto eventualmente del diverso procedimento previsto dall’art. 11, d.lgs. n. 159 del 2011, il quale è volto ad accertare se, durante l’esecuzione della misura della sorveglianza speciale, si siano verificati eventi che abbiano inciso sulla pericolosità sociale del proposto, consentendo al Tribunale di modificare in senso migliorativo o peggiorativo la misura, ovvero di revocarla. L’art. 11, in sostanza, trova applicazione durante l’esecuzione della misura di prevenzione ed è volto a consentirne la modulazione in ragione dell’aggravarsi ovvero dell’attenuarsi della pericolosità sociale del proposto, fino a giungere alla sua revoca nel caso in cui tale pericolosità sia cessata. Si tratta, dunque, di un procedimento che, a differenza di quello di cui all’art. 14, comma 2ter, è finalizzato ad adeguare la misura alle sopravvenienze verificatesi durante il tempo in cui essa è eseguita, potendo portare a modificare, anche in termini di
durata, la misura originariamente disposta in conseguenza del verificarsi di avvenimenti che abbiano aumentato, ovvero affievolito o addirittura eliminato la pericolosità sociale del proposto. Da tanto discende che l’oggetto della valutazione del giudice nei due procedimenti è differente, dal momento che nel caso dell’art. 14 esso è costituito dalla perduranza della pericolosità sociale ed è finalizzato a verifica se ricorrano i presupposti per disporre l’applicazione della misura di sorveglianza che era stata sospesa, mentre nell’ipotesi dell’art. 11 l’oggetto è più ampio, essendo rappresentato dalla intensità di tale pericolosità rispetto al momento genetico della misura’.
Questo Collegio ritiene di condividere questo secondo orientamento che ha affrontato in maniera specifica proprio il tema, qui d’interesse, della modifica in pejus della misura di prevenzione e della sua compatibilità con la fase in cui la misura non è ancora in esecuzione, offrendone un’interpretazione del tutto coerente non solo con la disciplina specifica della modifica in pejus di cui all’art. 11, comma 2, d. l.gs. 159/2011, ma anche con la stessa rinnovata portata normativa della disposizione di cui all’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011, della quale – di là RAGIONE_SOCIALE differenze che la contraddistinguono rispetto alla disposizione di cui all’art. 11, comma 2, cit. – non può non tenersi conto nell’interpretare il caso specifico della revoca o della modifica della misura di prevenzione personale non ancora eseguita, e in particolare di quella in pejus che viene in rilievo nel caso di specie.
La disposizione di cui al secondo comma dell’art. 11 prevede infatti che ‘l provvedimento può essere altresì modificato, anche per l’applicazione del divieto o dell’obbligo di soggiorno, su richiesta dell’autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura’. A ben vedere è lo stesso tenore di tale disposizione a non consentire equivoci in ordine al fatto che la sua portata applicativa presuppone l’esecuzione della misura, prevedendo la possibilità di modifica in peius in ragione dei comportamenti assunti dal proposto, in termini di violazione RAGIONE_SOCIALE prescrizioni imposte con la misura o di messa in pericolo dell’ordine e della sicurezza pubblica.
E, ove pure si volesse ipotizzare la possibilità di un aggravamento della misura indipendentemente dalla sua esecuzione per soddisfare gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, appare evidente che tale evenienza risulta di difficile verificazione rispetto alla persona detenuta in espiazione pena (a meno che il soggetto non goda, ad esempio, del regime della semilibertà, ma in tal caso il rimedio non sarà certamente l’aggravamento della misura di prevenzione; come avvenuto nel caso di specie, la conseguenza dei comportamenti illeciti assunti dal
ricorrente ammesso alla semilibertà è stata piuttosto la revoca del regime della semilibertà).
L’indirizzo di segno contrario sopra citato inerisce invece specificamente al tema della revoca della misura di prevenzione personale. Tale indirizzo, in particolare Sez. 5, n. 42678, del 13/10/2021, COGNOME, cit., muove il ragionamento dai principi enunciati dalle Sezioni unite, con la sentenza n. 6 del 25/03/1993, COGNOME, Rv. 194062-01 -emessa prima degli interventi della Corte Costituzionale e della legge n. 161/2017 che ha introdotto il comma 2-ter all’art. 14 d.lgs. 159/2011 – che, dopo aver stabilito che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, prevista dall’art. 3 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, fosse applicabile anche nei confronti di persona detenuta in espiazione di pena, aveva chiarito: (a) la necessità di distinguere tra momento deliberativo e momento esecutivo della misura stessa; (b) che l’incompatibilità di questa con lo stato di detenzione del proposto atteneva unicamente alla esecuzione della misura, che avrebbe potuto avere inizio solo alla cessazione della detenzione; (c) che restava sempre salva la possibilità per l’interessato di chiedere la revoca della misura, ai sensi dell’art. 7 della succitata legge, per l’eventuale venir meno della sua pericolosità in virtù dell’espiazione e dell’incidenza positiva sulla sua personalità della funzione risocializzante della pena.
Ciò nondimeno la pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite COGNOME appare rilevante rispetto al caso di specie perché consente di comprendere la specificità dell’ipotesi della revoca della misura rispetto a quella della modifica in peius.
A ben vedere i due piani dell’applicazione e dell’esecuzione erano stati distinti dalle Sezioni Unite COGNOME anche in ragione della possibilità riconosciuta al proposto di chiedere la revoca della misura in conseguenza degli effetti positivi che possono derivare dall’espiazione della pena idonei ad incidere sulla personalità dello stesso, stante la funzione risocializzante della pena (laddove ora in virtù della nuova norma e degli interventi della Corte Costituzionale è previsto che sia il giudice a dovere, anche di ufficio, verificare, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti, la persistenza della pericolosità sociale, all’esito dell’espiazione della pena).
D’altra parte non si può nemmeno escludere che i presupposti che giustificano la revoca del decreto di prevenzione possano emergere anche in una fase anteriore all’esecuzione del provvedimento di applicazione della misura, come nel caso del venir meno della pericolosità sociale dell’interessato per effetto dell’esito positivo del trattamento risocializzante cui questi sia sottoposto nel corso dell’espiazione della pena, ben potendo ciò riverberarsi sulla possibilità di caducazione – anticipata – degli effetti della misura di prevenzione ( il Giudice RAGIONE_SOCIALE Leggi, nella pronuncia n.
162/24, nel ricordare che le misure di prevenzione personali sono presidiate dalle garanzie previste dall’art. 13 Cost., per cui nessuna presunzione di pericolosità sociale è ammissibile, ha sottolineato la funzione risocializzante della pena, la cui espiazione deve essere sempre valutata per attualizzare il giudizio di pericolosità. La Corte Costituzionale non si è limitata a ritenere incostituzionale ogni meccanismo presuntivo per il riconoscimento del presupposto della pericolosità sociale – che deve essere sempre oggetto di casistico accertamento giurisdizionale – ma riconosce alle misure di prevenzione un effetto limitativo della libertà personale, cui è ancillare il giudizio di proporzionalità, che, nelle parole della sentenza in commento ‘costituisce requisito di sistema nell’ordinamento costituzionale italiano, in relazione a ogni atto dell’autorità suscettibile di incidere sui diritti fondamentali dell’individuo’. L’intervento della Corte ribadisce lo statuto costituzionale della prevenzione, elaborato intorno alle direttrici della esistenza di un’idonea base legale, della necessaria proporzionalità della misura rispetto ai legittimi obiettivi di prevenzione dei reati, della riserva di giurisdizione, sent. 24/19.).
Ritiene, quindi, questo Collegio di concludere, alla luce dei nuovi principi che informano la materia, e di tutto quanto sopra osservato, che rispetto alla richiesta di aggravamento della misura nei confronti di soggetto detenuto in espiazione di pena di lunga durata, non venendo in rilievo alcuna esigenza di adeguamento immediato dal momento che l’esecuzione della misura anche nei termini aggravati non può che essere rimandata all’atto della scarcerazione, previa rinnovata verifica dell’attualità della pericolosità e poi della sua intensità, non è ravvisabile un interesse della Procura proponente, e che tale carenza sia rilevabile nella presente sede di legittimità senza necessità di rinvio.
L’interesse all’adozione della misura è in tal caso contraddetto dall’impossibilità della sua esecuzione attuale, non – più – superabile dalla ‘reale e concreta esigenza della predisposizione della misura stessa affinché essa possa essere immediatamente posta in esecuzione, senza il rischio di pericolose dilazioni, nel momento stesso in cui il detenuto riacquista la libertà” (Sez. U, n. 6 del 25/03/1993, COGNOME), poiché, in virtù della nuova disciplina di sistema, per porsi in esecuzione la misura di prevenzione, anche nella sua forma aggravata, dopo il periodo di espiazione della pena, occorre comunque prima procedere alla verifica della persistenza della pericolosità sociale, cui ricollegare l’ordine di esecuzione della misura rimasta sospesa, per poi valutare i presupposti dell’aggravamento (e le eventuali ragioni di urgenza trovano comunque rimedio nel tenore testuale dell’art. 11, comma 4, ultimo periodo, d. lgs. 159/2011, che, in caso di modifiche del provvedimento applicativo della misura di prevenzione o di talune RAGIONE_SOCIALE relative prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica,
ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, prevede la possibilità di un’applicazione provvisoria della misura, RAGIONE_SOCIALE prescrizioni o degli obblighi nella pendenza della procedura di aggravamento).
Fermo restando che sul piano operativo, secondo la stessa sentenza C. cost. n. 162/2024, il Tribunale ha ‘la possibilità, già prefigurata nella sentenza n. 291 del 2013, di procedere alla rivalutazione della pericolosità dell’interessato in un momento immediatamente antecedente la scarcerazione del destinatario della misura di prevenzione, ovvero di omettere la rivalutazione quando la misura sia stata adottata per la prima volta nell’imminenza di tale scarcerazione, tenendo conto dell’evoluzione della personalità dell’interessato durante l’esecuzione della pena”.
Ragionamento, questo, che consente di ricavare invece l’inutilità di una misura adottata o aggravata nel caso in cui non sia affatto imminente la scarcerazione del proposto.
D’altronde anche il Sostituto Procuratore Generale ha riconosciuto che ‘il caso concreto oggetto di ricorso offre però un profilo di novità nel quadro della richiamata elaborazione giurisprudenziale, perché, a ben vedere, essendo messe in discussione, non già – a valle – le facoltà del destinatario di reagire all’avvenuto aggravamento del provvedimento, quanto – a monte – la stessa legittimazione dell’autorità proponente a richiederlo, obbliga a riconsiderare le valutazioni sull’interesse alla modifica ex art. 11, comma 2, d. l.gs. n. 150/2011, anche per la parte pubblica, nelle ipotesi di provvedimenti in esecuzione sospesa perché il destinatario è detenuto in espiazione di pena’.
E ha concluso, quindi, il P.G. che pertanto anche l’autorità che chiede la modifica deve dimostrare quell’interesse ‘concreto e attuale” collegato all’effetto che l’aggravamento della misura, per quanto non immediatamente eseguibile, potrà produrre per il proposto detenuto in espiazione pena, così come viene ragionevolmente richiesto a quest’ultimo quando invochi lo stesso procedimento a vocazione revocatoria disciplinato dall’art. 11 d. l.gs. 159/2011.
Allegazione del tutto mancante nel caso di specie, né in alcun modo evincibile alla stregua degli atti, dai quali emerge che si versa piuttosto nel caso di espiazione di lunga durata e di scarcerazione non imminente.
Le eccezioni sollevate dal ricorrente col primo motivo di ricorso, per il loro tenore e considerati gli autonomi, disgiunti, ambiti operativi RAGIONE_SOCIALE due categorie di misure di prevenzione, quella personale e quella patrimoniale (cfr. art. 18, d. lgs. 159/2011), non hanno, invece, incidenza sulla confermata misura di prevenzione patrimoniale della confisca dell’immobile, non oggetto di contestazione col ricorso in scrutinio (di cui si dirà nell’affrontare il ricorso della terza interessata che è l’unica
ad avere posto il tema assumendo di essere lei la proprietaria anche effettiva del bene oggetto di confisca).
Né alcunché potrebbero aggiungere le generiche considerazioni svolte col secondo motivo sui presupposti dell’aggravamento, che rimangono comunque assorbite nella decisione adottata con riferimento al primo motivo.
3. Il ricorso nell’interesse di COGNOME NOME.
NOME, a mezzo del suo difensore, presenta ricorso, quale terza intestataria dell’immobile, fondato su un unico vizio configurato come violazione di legge, ritenendo la motivazione del provvedimento di conferma del decreto di confisca dell’immobile di Torino, emesso dalla Corte di appello, “inesistente o meramente apparente”.
Nulla deduce, giustamente, il ricorso, in ordine all’interesse del proponente ad avanzare la richiesta di confisca di prevenzione dell’immobile in argomento, essendo pacifico che essa è svincolata dall’applicazione ed esecuzione della misura personale.
Ai sensi dell’art. 18 d.lgs. n. 159/11 le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono, infatti, essere richieste ed applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione. Esse possono, infatti, essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione (comma 2); il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca (comma 3); e può essere iniziato o proseguito anche in caso di assenza, residenza o dimora all’estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, su proposta dei soggetti di cui all’articolo 17 competenti per il luogo di ultima dimora dell’interessato, relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego (comma 4). Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorché la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata.
Nulla vieta che la misura di prevenzione patrimoniale possa essere disposta anche nei confronti di persona detenuta in espiazione pena, non richiedendo la norma di cui all’art. 18 cit. che la pericolosità sociale del soggetto proposto per la sua applicazione debba sussistere al momento della richiesta della misura di prevenzione patrimoniale.
Il comma 3 dell’art. 24 del d.lgs. n. 159/11 prevede, a sua volta, che il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta dei soggetti di cui
all’articolo 17, commi 1 e 2, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l’applicazione di una misura di prevenzione personale (sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni del presente titolo).
Sempre l’art. 24 prevede che il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale.
Fatta tale premessa, si osserva che il ricorso per il suo tenore, e nella sua effettiva portata, dietro la violazione di legge denunciata, deduce tipici vizi motivazionali di merito, risolvendosi le censure proposte in una critica alle pertinenti e ragionevoli valutazioni della Corte di appello sui temi della titolarità effettiva del bene, sul valore dell’immobile, sull’origine della provvista a copertura del prezzo, sulle disponibilità finanziarie della famiglia di origine della ricorrente, sulla tracciabilità dei pagamenti.
Pur ricondotti alla violazione di legge – unica censura proponibile in sede di legittimità ex artt. 10, c. 3, e 27, c. 2, d.l.gs. 159/11 (cfr. per tutte Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284 – 01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435 – 01) – gli argomenti difensivi si risolvono in una critica alla motivazione del provvedimento impugnato, ritenuto viziato per assoluta mancanza di motivazione o dotato di “motivazione apparente”, laddove, come si dirà infra, il provvedimento impugnato ha già adeguatamente affrontato le questioni qui riproposte.
In proposito, è già stato stabilito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246- 01).
Ed è questo il caso di specie, poiché il provvedimento impugnato è dotato di effettiva, congrua motivazione, incompatibile con la categoria della violazione di legge processuale.
Ciò nondimeno si procederà ad esaminare le deduzioni svolte in ricorso, nella parte in cui meritano le puntualizzazioni che seguono.
Innanzitutto, occorre precisare che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del criterio di temperamento della “ragionevolezza temporale” fra le acquisizioni patrimoniali e l’attività illecita del proposto, richiesto ai fini della confisca di prevenzione e di quella per sproporzione, non oggetto peraltro di specifica contestazione in ricorso, teso piuttosto ad accreditare, ancora una volta, sia pure attraverso la censura della motivazione apparente, una diversa ricostruzione dei fatti.
Essi, (ri)esaminando, a seguito della richiesta di applicazione della misura patrimoniale, la pericolosità sociale, qualificata, dell’NOME l’hanno ritenuta, in particolare, persistere anche nell’arco temporale in cui si colloca l’acquisto dell’immobile in questione, risalente al 30.3.2005. Tanto in considerazione del fatto che, sebbene già condannato per il delitto di omicidio commesso il 26 ottobre 1988 in Germania (ricadente nella precedente misura di prevenzione), nel Marzo 1990 il proposto ebbe a commettere, quale mandante, un altro omicidio che vide come vittima l’avvocato NOME COGNOME, all’epoca difensore di COGNOME NOME, ritenuto colpevole di assistere l’esponente di un gruppo contrapposto a quello di cui era partecipe NOME. All’esito del processo celebrato per tale efferato delitto, questi fu condannato alla pena dell’ergastolo oltre che a risarcire ai familiari dell’avvocato la somma pari ad euro 500.000, da devolvere in favore di associazioni RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE (obbligo al quale non ha mai adempiuto). Con sentenze pronunciate dalla Corte di appello di Salerno il 18 Febbraio 1991, dalla Corte di appello di Firenze il 7 Aprile 1992, dalla Corte di appello di Napoli il 28 giugno 1996, da ultimo dalla Corte d’appello di Napoli il 6 Marzo 2009, COGNOME è stato poi ritenuto responsabile e condannato quale persona risultata dedita al commercio di sostanza stupefacente, di rilevanti quantità di cocaina ed eroina, con funzioni dirigenziali su scala internazionale, come dimostra da ultimo il fatto che l’associazione ex art. 74 d.p.r. 309/90, operante dal 2000 al dicembre 2003, lo ha visto mantenere rapporti con i fornitori di rilevanti quantità di sostanze stupefacente, ‘selezionando corrieri ed impartendo ordini in relazione a specifiche operazioni, dimostrando di essere così indispensabile per il procacciamento dello stupefacente’ mentre era in detenzione domiciliare presso l’ospedale Fatebenefratelli di San Maurizio Canavese (TO) e presso l’ospedale Molinette di Torino.
Il riferimento alla gestione dei capitali investiti nel narcotraffico ed anche ad alcune RAGIONE_SOCIALE specifiche condotte oggetto di condanna concernenti ipotesi di acquisto funzionale all’importazione in Italia di ben 24 chilogrammi di cocaina sequestrati in Germania nonché quella di importazione di sei chilogrammi di cocaina (sentenza
della Corte di Appello del 6 Marzo 2009) sequestrati a Pistoia, rappresentano la spia evidente – così affermano concordemente i giudici di merito – del carattere significativamente lucrogenetico di un’articolata e complessa attività delinquenziale alla quale ha preso parte il ricorrente – non nuovo a tale tipo di esperienze delinquenziali – all’evidente fine di trarne significativi profitti.
Il provvedimento di primo grado non ha mancato di evidenziare che la misura di prevenzione del 1991 fu applicata nei confronti del ricorrente sul presupposto del suo inserimento in un’organizzazione di stampo camorristico all’epoca indicata come operante nel territorio di Pompei, oltre che alla luce di ulteriori gravi emergenze desumibili di alcune pendenze giudiziarie, in sintesi indicate all’epoca dal Tribunale, in riferimento ad attività svolta, in specie, nel settore del traffico di sostanze stupefacenti anche nell’ambito di un rilevante commercio internazionale di droga che coinvolgeva bande mafiose siciliane e organizzazioni di cosa nostra statunitense.
Il tutto s’innesta, dunque, secondo la ricostruzione riportata dai giudici di merito nei conformi provvedimenti di primo e secondo grado, sulle pregresse esperienze che l’NOME aveva avuto nel settore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed in particolare in quello degli stupefacenti da tempo risalente, esperienze poi sfruttate anche in seguito, quando, pur in stato detentivo, dall’ospedale continuava ad impartire ordini e direttive in relazione ad un notevole giro di affari illeciti nell’ambito del narcotraffico, anche internazionale.
D’altra parte lo stesso preposto, secondo quanto si afferma nel provvedimento di primo grado, nel corso dell’udienza camerale del 13 giugno del 2023, aveva in effetti rappresentato di aver tratto dall’attività svolta nel settore del narcotraffico fino agli anni 1989-1990 a dir poco rilevanti profitti che gli avevano consentito di acquistare anche un’autovettura Ferrari e due Mercedes (del valore complessivo, a dire dello stesso COGNOME, di oltre 250 milioni di lire circa) oltre che di condurre un tenore di vita elevato.
E, quanto ai profitti conseguiti in forza dell’attività oggetto dell’ultima condanna per narcotraffico, anche internazionale, l’NOME si era, invece, limitato a riferire, laconicamente, che in tali frangenti vi era stata in sostanza la spendita del suo nome e che non aveva mai visto droga né gioielli né altro, laddove il suo pieno coinvolgimento nell’attività del narcotraffico anche internazionale risulta, come detto, accertato – quanto meno – sino al 2003, con la sentenza definitiva della Corte di appello di Napoli del 6 Marzo 2009.
Fatte tali premesse, i giudici di merito, quanto al risvolto patrimoniale della misura, hanno affermato la ricorrenza nel caso di specie di tutti i requisiti che connotano il presupposto della misura patrimoniale in questione, essendo emersa
non solo la disponibilità, indiretta, del bene da parte del proposto, ma anche l’esistenza di congruenti indizi, primo fra tutti la sproporzione tra il valore del bene nella disponibilità del proposto e i redditi dichiarati o l’attività svolta, tali da far ritenere che il bene medesimo sia il frutto dell’attività illecita o ne costituisca il reimpiego.
In ordine al requisito della disponibilità indiretta, hanno precisato i giudici di merito che il bene nel caso di specie è solo formalmente, rectius fittiziamente, intestato alla moglie del proposto, e che di fatto esso era nella disponibilità dell’COGNOME, trovando smentita in atti la prospettazione difensiva secondo cui la COGNOME non sarebbe stata in rapporti con il marito detenuto già a far data dal 1994, con la conseguenza che la disponibilità esclusiva del bene sarebbe stata unicamente in capo alla ricorrente.
Risulta, invece, secondo la ricostruzione accusatoria recepita dai giudici, che la COGNOME non solo andava a far visita al marito in carcere e in ospedale, ma anche che lo stesso, in occasione dei permessi premi, alloggiava proprio nell’immobile in questione (d’inverno) o in Gaeta presso immobile facete capo alla famiglia della moglie (d’estate).
A ciò si aggiunga – si legge nel provvedimento di primo grado – ‘l’anomalia di una condizione, quale quella della COGNOME, che pur avendo anche innanzi al tribunale fatto riferimento alla distanza sociale che separa la sua famiglia da quella dell’NOME, non ha saputo dare una plausibile spiegazione circa la l’assenza di una sua iniziativa volta a giungere alla separazione, se non al divorzio dal marito’.
D’altronde, come argomentano, in diritto, gli stessi giudici di merito, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca possono avere ad oggetto i beni dell’ascendente, del discendente e del coniuge o del convivente stabile, dovendosi ritenere che il prevenuto ne abbia la disponibilità e li faccia apparire formalmente come beni nella titolarità RAGIONE_SOCIALE persone di maggior fiducia, integrando i rapporti di parentela, di coniugio o di convivenza indicati al comma secondo dell’art. 26 d.lgs. 159/11, nel caso in cui non comportino una presunzione relativa, comunque una circostanza di fatto significativa, con elevata probabilità, della fittizia intestazione di beni in capo al proposto, lì dove il familiare risulti sprovvisto di effettiva capacità economica (cfr. in tema, Sez. 6, Sentenza n. 43446 del 15/06/2017, Rv. 271222 – 01, che ha affermato che in tema di sequestro e confisca di prevenzione, il rapporto esistente tra il proposto e il coniuge, i figli e gli altri conviventi costituisce, pur al di fuori dei casi RAGIONE_SOCIALE specifiche presunzioni di cui all’art. 2-ter, comma 13, legge n. 575 del 1965 (ora art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011), circostanza di fatto significativa della fittizietà della intestazione di beni dei quali il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo
familiare convivente, che risulta formalmente titolare dei cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità economica. Nonché, Sez. 1, Sentenza n. 17743 del 07/03/2014, Rv. 259608 – 01. In senso analogo, con riferimento ai parenti ed affini diversi da quelli indicati dal comma secondo dell’art. 26 cit., Sez. 6, Sentenza n. 14600 del 16/02/2021, Rv. 281611 – 01. Cfr. altresì Sez. 2, Sentenza n. 7346 del 17/01/2023, Rv. 284387 – 01; e Sez. 1, Sentenza n. 5184 del 10/11/2015, dep. 09/02/2016, Rv. 266247 – 01).
D’altra parte, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto (Sez. U, Sentenza n. 30355 del 27/03/2025, Rv. 288300 – 01. Vedi altresì, espressamente richiamate, Sez. U, n. 6203 del 1993, Rv.193743-01; Sez. U, n. 9616 del 1995, Rv. 202018-01; Sez, U, n. 10372 del 1995, Rv. 202269-01; Sez. U, n. 42 del 1995, Rv. 203093-01; Sez. U, n. 20 del 1996, Rv. 206169-01).
Nel caso di specie i giudici di merito hanno fornito un’adeguata motivazione anche sotto il profilo della sproporzione accertata tra il valore dell’impegno complessivo della spesa di acquisto del bene ed i redditi dichiarati dal nucleo familiare del proposto e della moglie, quantificati dalla Guardia di finanza, nell’arco temporale di riferimento, compreso tra il 1997 ed il 2013, in termini assolutamente irrisori (risultando un reddito complessivamente percepito, in detto periodo, nella misura di 300 euro al mese in un arco temporale pari a più di quindici anni), osservando che si tratta di risorse oggettivamente modeste e quantomeno inidonee a sostenere finanche le spese più elementari quali quelle necessarie per il mantenimento del nucleo familiare composto anche dai figli NOME (nata nel DATA_NASCITA) e NOME (nato nel DATA_NASCITA).
Hanno, in particolare, evidenziato i giudici di merito, quanto al valore complessivo effettivo dell’operazione di acquisto del bene in argomento, che al prezzo indicato in euro 245.000 nell’atto notarile del 30.3.2005, avrebbero dovuto essere, quanto meno, aggiunte le spese notarili e di registro, oltre che quelle di ristrutturazione cui pure si fa cenno nei provvedimenti di primo e secondo grado. Tale valore già di per sé sproporzionato avrebbe dovuto per altro verso essere ulteriormente rivisto alla luce del presumibile vero prezzo di acquisto dell’immobile che, secondo le ragioni, peraltro non illogiche, adeguatamente illustrate nei provvedimenti di merito, era verosimilmente superiore a quello indicato nell’atto di compravendita. Con la conseguenza che l’ammontare complessivo effettivo dell’operazione fosse pari quanto meno ad euro 340.000 (così si legge a pag. 52 del provvedimento di primo grado e tale impostazione è stata recepita dalla Corte di
appello con motivazione non apparente rispetto alla quale non risultano, peraltro, essere stati opposti argomenti specifici idonei a scalfirla).
I giudici di merito hanno poi dato specificamente conto anche degli esiti degli accertamenti svoti nei confronti di NOME, moglie intestataria del bene, risultata sprovvista di effettiva capacità economica, nonostante gli sforzi difensivi tesi a dimostrare che la stessa avrebbe usufruito RAGIONE_SOCIALE elargizioni paterne e dei fratelli, per ragioni prevalentemente compensative o di natura ereditaria.
Il provvedimento impugnato, operando un’adeguata valutazione anche degli argomenti difensivi, ha osservato come l’appello avesse tentato ancora una volta di accreditare, con allegazioni peraltro insufficienti, che la COGNOME avrebbe tratto i suoi redditi dalla disponibilità dei componenti della sua famiglia d’origine, che, sebbene distante più di 600 km (Gaeta), non le avrebbe mai fatto mancare redditi sufficienti per far fronte alle spese, ivi comprese quelle relative alle rate di mutuo, e al tenore di vita dalla stessa sostenuta in Torino dall’anno 2002 ovvero da quando aveva deciso di trasferirsi in Piemonte per stare vicino al marito, COGNOME NOME, ivi detenuto e poi ricoverato presso l’ospedale RAGIONE_SOCIALE Molinette, stante la precaria situazione di salute.
In primo luogo, vengono citati i due atti di donazione risalenti al gennaio e al Febbraio 2002 aventi ad oggetto il primo la casa in Gaeta dove abitavano i genitori e il secondo due locali commerciali siti in Gaeta. Ebbene non vi è traccia di prova sottolinea la Corte di appello – sul fatto che tali immobili producessero redditi – , non potendosi ritenere a tal fine sufficiente l’affermazione del padre della COGNOME circa il versamento della somma di euro 2000 mensili erogate in favore della figlia in contanti – di cui si dirà meglio infra . Sicché la relativa allegazione è stata ritenuta ininfluente da parte dei giudici di merito.
Assolutamente inidonea è stata poi ritenuta anche l’istruttoria articolata al fine di fornire prova della tracciabilità RAGIONE_SOCIALE somme consegnate per l’acquisto della casa coniugale in assenza di prova in ordine alle modalità di pagamento dell’immobile, il cui prezzo risultava versato ancor prima della stipula dell’atto di acquisto.
Ed invero, le deposizioni testimoniali dei familiari della COGNOME (fratelli e padre quest’ultimo poi deceduto), sono state per certi versi ritenute di per sé inverosimili, non essendo apparso francamente credibile – osserva la Corte di merito – che il padre della COGNOME, NOME, abbia inviato alla figlia dal 2002 al 2014 la somma di circa euro 2.000,00 al mese, in contanti, come dallo stesso, nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini difensive, dichiarato, pur risultando, dalle indagini svolte dalla Guardia di finanza, che il predetto a far data dal 1999, aveva dichiarato redditi nemmeno sufficienti a garantire a lui e ai suoi più stretti congiunti le primarie esigenze di vita (avendo superato di poco l’ammontare di euro 9000,00 solo per
l’anno 2001 ed essendosi poi attestato, negli anni successivi, in una forbice compresa tra poco più di euro 5000 e poco meno di euro 7000 all’anno). Accertamento, questo, che, secondo quanto puntualizzano i giudici di merito, le parti non hanno contestato e che impone pertanto di escludere la verosimiglianza dell’allegazione difensiva volta a sostenere la liceità RAGIONE_SOCIALE risorse finanziarie impiegate per il pagamento RAGIONE_SOCIALE rilevanti rate del mutuo concesso alla COGNOME (accertate quali dell’ammontare di ben oltre 1.500 € al mese).
Non può pertanto ritenersi dirimente, in ordine alla dedotta capacità reddituale di NOME – osserva la Corte di appello – neanche la stipula del contratto di mutuo concesso nella misura di euro 250.000 che non impedisce di ritenere come la parte acquirente abbia assunto l’onere di provvedere al pagamento RAGIONE_SOCIALE rilevanti rate che esso ha implicato.
Del resto, la stessa giurisprudenza di questa Corte, come annotano i giudici di secondo grado, ha più volte affermato che in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l’onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece indicarsi gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita, ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale (Sez. 6, Sentenza n. 21347 del 10/04/2018, Rv. 273388 – 01. In motivazione, questa Corte ha precisato che l’acquisto di un immobile mediante l’accensione di un mutuo non costituisce dimostrazione della legittima provenienza della provvista, dovendosi fornire la prova della disponibilità di risorse lecite e sufficienti a sostenere il pagamento RAGIONE_SOCIALE rate mensili).
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la presunzione relativa di illecita accumulazione, fondata sulla sproporzione dei beni confiscati e sull’assenza di prova della loro legittima provenienza, opera anche nel caso in cui l’acquisto del bene confiscato sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che tale finanziamento deve essere rimborsato ed ha un costo, sicché è in relazione a tale onere finanziario che deve essere valutata l’eventuale incapienza di risorse lecite da parte del prevenuto e del suo nucleo familiare ( Sez. 5, Sentenza n. 33038 del 08/06/2017, Rv. 271217 – 01).
Laddove nel caso di specie difettano tali lecite ed adeguate risorse in quanto né il nucleo familiare del proposto, né, tanto meno, il genitore della COGNOME, indicato come colui che avrebbe aiutato la figlia con l’erogazione della somma di euro 2000,00 mensili, disponevano di redditi sufficienti neppure a soddisfare le primarie spese di vita.
A fronte di tutto ciò, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE indagini svolte è emerso che le rate di mutuo sono state tutte regolarmente pagate, almeno sino al 2014 direttamente in contanti dalla stessa COGNOME come dichiarato dalla medesima e dallo stesso fratello NOME, e che solo a partire dal 30 aprile 2015 le rate di mutuo furono pagate da COGNOME NOME e ciò in quanto, per come dedotto e documentato, COGNOME NOME, con atto notarile del 3 settembre 2014, aveva venduto al fratello un immobile sito in Gaeta, che ne aveva pagato il prezzo impegnandosi ad estinguere il mutuo attraverso il pagamento dei ratei residui. In sostanza, osservano i giudici di merito, la partecipazione del fratello NOME al contratto di mutuo intervenne solo al fine di offrire alla banca quelle garanzie che non potevano essere fornite dalla COGNOME (stante la sua condizione di persona in sostanza impossidente). Anche l’assunto del versamento rateale della somma complessiva di euro 50.000 da parte del fratello NOME alla sorella NOME per ragioni di perequazione rispetto alla spartizione degli immobili tra i figli operata dai genitori, è rimasto affidato alla prospettazione difensiva che si fonda, secondo quanto afferma lo stesso ricorso, sulle dichiarazioni del medesimo COGNOME NOME (e ciò di là dell’impegno formale a versare tale somma che di per sé è poco significativo nel contesto tracciato dai giudici di merito che evidenziano come ciò che difetta è piuttosto la prova della effettivo versamento di ciò che a parole si afferma erogato in favore della COGNOME, da parte del fratello e, come visto, da parte dello stesso padre).
Sono al contempo, di contro, emersi gli enormi guadagni dell’NOME proprio nel periodo di interesse ed in particolare attestanti come anche prima della seconda metà degli anni 90 l’NOME avesse svolto ampia attività delinquenziale nel settore del narcotraffico, sin dal 1988, partecipando attivamente con compiti di assoluto rilievo a un’associazione per delinquere finalizzata anche all’importazione di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente dall’estero. L’attività nel settore del narcotraffico, condotta in collaborazione con lo zio NOME NOME con compiti di rilievo, è stata poi proseguita dall’NOME fino all’anno 2003 (ossia fino ad epoca prossima all’acquisto dell’immobile confiscato risalente al 2005).
Tenendosi conto della sostanziale irrisorietà/eseguita dei redditi della COGNOME e dello stesso proposto hanno quindi concluso, i giudici di merito, che deve senz’altro sostenersi che il relativo complessivo investimento immobiliare in Torino sia riferibile alle disponibilità economiche dell’COGNOME, che non può che avere impiegato le cospicue risorse illecite derivate dalla sua partecipazione, nei termini innanzi evidenziati, all’indicato sodalizio dedito al narcotraffico anche su scala internazionale. La stessa caratura delinquenziale del proposto e la stessa palesata soggezione della COGNOME alle scelte e alla complessiva gestione anche RAGIONE_SOCIALE vicende familiari da parte dello stesso proposto impediscono, peraltro, secondo
quanto si precisa nel provvedimento di primo grado, di attribuire alla NOME la scelta di operare motu proprio detto investimento.
In altri termini, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE suindicate circostanze di fatto accertate nel corso del procedimento, i giudici di merito hanno concluso che fu la COGNOME, grazie agli illeciti profitti dell’NOME, non già il fratello NOME, a corrispondere non solo l’effettivo prezzo dell’immobile, che l’atto di compravendita dà come già corrisposto all’atto della stipula, ma anche le pur cospicue spese accessorie (tasse, onorario del notaio e compenso dell’agente immobiliare) pari ad almeno altri euro 20.000, e le rate di mutuo quanto meno fino al 2014.
E tale dato è significativo, in quanto il Giudice di appello ha fondato la confisca anzitutto sulla sproporzione tra i redditi percepiti dalla COGNOME, oltre che dall’NOME, e le spese sostenute per l’acquisto.
Deve pertanto ritenersi che nel caso in esame la confisca del bene intestato alla moglie del proposto sia stata disposta non in forza della presunzione di riconducibilità al coniuge introdotta con il d.lgs. 159/2011, bensì quale conseguenza di specifici accertamenti circa l’impossibilità di ritenere che la predetta avesse acquistato il bene con redditi propri (o dei suoi familiari).
Le censure prospettate al riguardo dalla ricorrente, lungi dal confrontarsi con i principi sinora illustrati, tendono, in realtà, ad una rilettura RAGIONE_SOCIALE risultanze acquisite non consentita alla luce degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.l.gs. 159/11, che limitano alla sola violazione di legge il ricorso contro il decreto della Corte d’appello in materia di misure di prevenzione ed escludono la ricorribilità in cassazione per ragioni relative alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione impugnata e all’adeguatezza logica del ragionamento su cui essa si fonda.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, confortato anche dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenze n. 321 del 2004 e n. 106 del 2015), in tema di misure di prevenzione non è deducibile il vizio di manifesta illogicità della motivazione, ma solo quello di mancanza di motivazione, qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato. Alla mancanza di motivazione è, peraltro, equiparata l’ipotesi in cui la motivazione risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, o sia assolutamente inidonea a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.
In definitiva il ricorso propone doglianze assolutamente estranee al giudizio di legittimità in materia di misure di prevenzione. Benché nei motivi di ricorso la difesa non abbia mai fatto riferimento al vizio di motivazione deducibile ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., la maggior parte RAGIONE_SOCIALE censure mosse contro il provvedimento impugnato attiene, in realtà, alle carenze valutative che contraddistinguerebbero il
provvedimento impugnato, che, contrariamente a quanto prospettato dalla ricorrente, è analitico, immune da vizi giuridici.
Il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è, d’altra parte, estraneo al procedimento di legittimità in tema di misure di prevenzione, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435 – 01).
Evenienza che deve essere certamente esclusa alla luce RAGIONE_SOCIALE specifiche argomentazioni esposte nel caso di specie dalla Corte di merito RAGIONE_SOCIALE quali si è sopra riportata una sintesi. Con la conseguenza che il ricorso della terza interessata deve essere ritenuto nel suo complesso infondato.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva che il provvedimento impugnato e quello del Tribunale di Napoli del 27/2/2024, devono essere annullati nei confronti di COGNOME NOME relativamente all’applicazione nei suoi confronti della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per essere inammissibile, per carenza d’interesse, la proposta di aggravamento per un periodo ulteriore di un anno della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, già applicata all’NOME per il periodo di anni quattro giusta decreto n. 231/1991, emesso dal Tribunale di Napoli in data 19.6.1991, definitivo il 1.2.1993, ferma restando la misura di prevenzione patrimoniale della confisca relativa all’immobile ubicato in Torino al INDIRIZZO, come individuato in atti, rispetto alla quale il ricorso dell’ NOME non ha svolto deduzioni specifiche, essendosi, come sopra detto, limitato a contestare, genericamente, la mancanza assoluta di elementi idonei a suffragare la pericolosità qualificata del proposto fino all’attualità e, in ogni caso, la non idoneità degli elementi emersi neppure a fondare un giudizio in termini di pericolosità generica (limitandosi, in buona sostanza, a contestare i presupposti dell’aggravamento della misura personale).
Dalle ragioni esposte deriva, altresì, il rigetto del ricorso proposto per conto della terza interessata NOME, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e quello del Tribunale di Napoli del 27/2/2024 limitatamente ad NOME. Rigetta il ricorso di NOME e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Così deciso il 27/11/2025.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME