Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16390 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16390 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME( ITALIA) il DATA_NASCITA avverso il decreto del 20/11/2023 della CORTE di APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Catanzaro, con decreto in data 20 novembre 2023, confermava il provvedimento del Tribunale di Catanzaro datato 8-5-23 che aveva applicato a COGNOME NOME la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, in quanto ritenuto soggetto socialmente pericoloso e rientrante nella categoria di cui all’art. 4 comma 1 lett. c) D.Lgs 159/2011.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso GLYPH per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., erronea applicazione degli artt. 1 e 4 D.Lgs 159/2011, mancanza di motivazione rispetto ai motivi di appello, posto che doveva ritenersi errato il giudizio di pericolosità soci del COGNOME basato o su precedenti remoti (anni 2016-2017) ovvero privi di rilevanza ai fini del giudizio di prevenzione (furto del 2021); lo stato di incensuratezza del proposto non era stato adeguatamente valutato e l’assenza di segnalazioni successive al 2021 doveva fare ritenere
assente il giudizio di attualità della pericolosità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è reiterativo ed anche proposto per motivi non deducibili nei giudizi d legittimità avverso provvedimenti in materia di misura di prevenzione e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, sotto questo profilo, deve in particolare essere rilevato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illo manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246 – 01).
L’applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta affermare, innanzi tutto, l’inammissibilità delle doglianze con le quali il ricorso deduce difetti di motivazione rientranti nella assenza totale della stessa, sotto i profili della non adeguata esposizione deg elementi fondativi la misura disposta.
Quanto, poi, alla dedotta violazione di legge in relazione all’affermato giudizio d pericolosità sociale, anche tale vizio appare insussistente avuto riguardo al contenuto del provvedimento impugnato che ha dedotto la sussistenza della stabile dedizione del COGNOME alla consumazione di delitti produttivi di profitto da vari elementi adeguatamente esposti, costituit dalla sottoposizione a distinti procedimenti penali per fatti di traffico di stupefacente e d recente reiterazione di ulteriori condotte delittuose lucro genetiche. In tal modo, i giudici merito, appaiono avere fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di misure di prevenzione, gli elementi di fatto su cui deve basarsi il giudizio di pericolosità non sono so quelli accertati con sentenza di condanna, ma anche quelli emergenti da procedimenti penali pendenti per reati a tal fine significativi, nell’ambito dei quali siano stati formulati giudi escludenti la responsabilità del proposto (Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, Rv. 271372 – 01).
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 6 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 9 aprile 2024
L CONSIGLIERE EST.