Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22656 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22656 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente alle spese del grado e alla sanzione pecuniaria di cui all’rt.616 c.p.p.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato il decreto, emesso il 13 luglio 2022 dal Tribunale del medesimo capoluogo, con cui era stata disposta la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di quattro anni.
Il ricorrente è stato condannato (sentenza della Corte di appello di Catanzaro) per il rea di partecipazione ad associazione mafiosa (‘ndrangheta, RAGIONE_SOCIALE), reato permanente con permanenza cessata nel maggio 2021, per il quale è rimasto detenuto in carcere dal 8 giugno 2017 all’aprile 2022. E’ stata, ir oltre, valorizzata la militanza associativa, come si evince dalle condanne riportate nel casellario giudiziario. Corte di appello, nell’offrire risposta argomentativa al motivo di gravame con il quale censurava il decreto di primo grado, che nulla aveva riferito circa l’attualità (successiv lungo intervallo detentivo) delle espressioni di pericolosità sociale qualificata appartenenza associativa, ha valorizzato il lungo periodo di partecipazione associativa e l rilevanza del ruolo operativo (attivo nel settore degli esplosivi funzionali alle con minatorie del sodalizio) svolto all’interno del sodalizio, con condotta perdurante fino data della proposta avanzata dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale decreto / ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione NOME COGNOMECOGNOME a RAGIONE_SOCIALE del difensore di fiducia, articolando unico motivo di censur provvedimento di secondo grado, per violazione della legge cli prevenzione (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in riferimento all’art. 6 del d.lgs. n. 159 del 2011), la motivazione solo apparente circa la attualità della ritenuta pericolosità sociale qualifi ad onta del tempo trascorso dalla consumazione dei fatti indizianti (2017, sentenza di primo grado del 2019) e dell’intervallo detentivo sofferto.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso questa Corte, in data 22 aprile 2024, ha depositato argomentate conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricor
Il ricorso è inammissibile giacché proposto fuori dai casi previsti dalla legge.
4.1. Invero, ciò che renderebbe il decreto impugnato censurabile per violazione di legge è l’assoluta carenza di indicazione degli elementi dimostrativi idonei ad asseverare positivamente la condizione di attuale (al momento della applicazione della misura, 2022) pericolosità del proposto.
4.2. Al riguardo la Corte di merito ha richiamato gli esiti del processo penale in cui ricorrente ha riportato condanna in primo e secondo grado, per la partecipazione al sodalizio ‘ndranghetista (RAGIONE_SOCIALE), con funzioni di preparazione, custodia e posa in opera degli esplosivi funzionali alle attività intimidatorie del sodalizi
Tale accertamento, fonte privilegiata indic.ativa della pericolosità qualificata, certamente idoneo a ricondurre il proposto in una delle categorie di pericolosità qualificata (nel caso in esame la misura è stata applicata ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b).lgs. n. 159 del 2011), risultando il ricorrente un efficace braccio operativo d sodalizio.
4.3. Quanto ad attualità della condizione di pericolosità ravvisata, il giudice di merito procedere ai necessari accertamenti, fornendo giustificazione adeguata del perché ritenga che nella situazione concreta la pericolosità sociale che connotava il prevenuto prima del suo ingresso in carcere, sia ancora immutata, nonostante l’intervenuto stato detentivo, soprattutto nei casi in cui gli elementi posti a fondamento nel giudizio di prevenzione sia tutti precedenti all’insorgere dello stato detentivo (Sez. 5, n. 34150 del 22/09/2006, 235203; Sez. 2, n. 39057 del 3/06/2014, Rv. 260781).
4.4. In tale articolato quadro di riferimento,la Corte di appello di Catanzaro ha fatto cor applicazione dei principi indicati. La Corte territoriale ha infatti valorizzato essenziale ed assai pericoloso per l’ordine pubblico in ambito associativo, con una condotta che negli anni non ha subito modifiche strutturali o funzionali; la condotta permane fi alla data di accertamento del fatto con sentenza di primo grado, mentre la valutazione della pericolosità deve attestarsi alla data della decisione di primo grado sulla misura prevenzione proposta. Tale argomentare, fondato su dati storici non controversi, non può essere censurato nella sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 maggio 2024.