Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23588 Anno 2024
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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23588 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/07/2023 del TRIBUNALE DEL RIESAME di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso GLYPH ,euttu GLYPH Q.z.0
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RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugNOME, il Tribunale del Riesame di Palermo ha confermato l’ordinanza genetica del 14.6.2023, emessa dal GIP dello stesso tribunale, con cui NOME COGNOME è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, in relazione alle contestazioni di partecipazione ad associazione dedita al traffico stupefacenti, aggravata dall’art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990 (capo 26 dell’ordinanza), nonché a due contestazioni di illecita detenzione di ingenti quantità di cocaina (8 kg, p il capo 29, e 3,4 Kg lordi per il capo 31); il Riesame ha escluso la configurabilità confronti del ricorrente dell’aggravante, pure ritenuta nell’ordinanza genetica, di all’art. 416-bis.1 cod. pen., in relazione all’associazione mafiosa inscritta in Cosa Nost articolazione territoriale corrispondente al mandamento cittadino di Pagliarelli, famigl del Villaggio Santa Rosalia, capeggiata da NOME COGNOME, e di cui faceva parte i coindagato NOME COGNOME. L’indagato è coinvolto nel reato come incaricato del trasporto e della distribuzione della sostanza stupefacente del tipo cocaina al centro d traffico illecito, nonché del recupero dei proventi illeciti.
Il Riesame ha rigettato i motivi proposti sia in relazione al quadro indiziario che esigenze cautelari.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la difesa dell’indagato, deducendo un unico motivo di censura con cui si denuncia violazione di legge e vizio di carenza di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
La tesi del ricorrente è che i reati contestati risalgano ad un periodo tempora antecedente alla sua sottoposizione agli arresti domiciliari in altro procedimento e che dall’applicazione di tale misura cautelare, egli abbia trascorso un anno e nove mesi circa senza mai trasgredire in alcun modo la misura, dimostrando l’inattualità del pericolo cautelare che, invece, è stato presunto illegittimamente dall’ordinanza del riesame, nonostante l’esclusione dell’aggravante mafiosa. La motivazione del riesame, peraltro, sarebbe carente quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari collegate al pericolo di reiterazione del reato.
2.1. La difesa ha depositato conclusioni scritte nel senso dell’accoglimento del ricorso.
Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, ai limiti dell’inammissibilità, e deve essere rigettato.
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2. La motivazione del provvedimento impugNOME, pur ragionando in termini generali anteponendo ad altre considerazioni una valutazione di presunzione relativa della necessità di applicare la misura cautelare della custodia in carcere per il reato contesta al ricorrente, ai sensi dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che richiama l’art. comma 3-bis, cod. proc. pen., ha poi motivato ampiamente sul pericolo di reiterazione in concreto e sull’attualità delle esigenze cautelari che impongono la misura prescelta quale unico presidio possibile.
I giudici del Riesame hanno messo in risalto l’elevata capacità criminale del ricorrente la sua pericolosità sociale particolarmente rafforzata dalla rete di relazioni e dall’appa organizzativo a cui ha dimostrato di appartenere stabilmente; il “rischio di reiterazio criminosa di grado massimo”, tenuto conto dell’attitudine a delinquere e dell’assoluta e incondizionata disponibilità a sottostare agli ordini di NOME COGNOME; il grado intraneità nel sodalizio dedito al traffico di stupefacenti e l’impiego stabile nell’att distribuzione capillare di sostanze stupefacenti. Si è evidenziato, in proposito, come stesso ricorrente abbia definito il suo servizio di consegna della droga paragonabile quello di un “supermercato”.
Dinanzi a tale elevata carica di pericolosità criminale, idonea a rendere massima l’esigenza cautelare di contenere il pericolo di reiterazione dei reati, l’attualità pericolo – così come la concretezza e l’adeguatezza della misura prescelta – è stata collegata dal Riesame in modo coerente e plausibile alla recente, parallela indagine per altri analoghi reati, ancorchè riqualificati nel solo delitto di cui all’art. 73, comma 5, n. 309 del 1990, chiusa già da una condanna in appello.
Il procedimento in relazione al quale la condanna è stata emessa è esattamente quello citato dal ricorso, per sostenere la più favorevole possibilità che le medesime esigenze cautelari possano essere garantite anche con la meno afflittiva misura degli arrest domiciliari.
Dunque, il provvedimento impugNOME ha tenuto in considerazione i dati di fatto emergenti da detto procedimento e, in ogni caso, ha optato per una consapevole scelta, derivata dalla considerazione dell’assenza di elementi capaci di far propendere per una misura meno afflittiva della custodia cautelare in carcere.
Nell’ottica del Riesame, il procedimento in relazione al quale è stata disposta la misu custodiale domiciliare, più che rappresentare un momento di riflessione sulla capacità del ricorrente di adeguarsi alle prescrizioni connesse agli arresti domiciliari, è s legittimamente considerato quale passaggio fattuale di aggravamento delle considerazioni relative alla capacità criminale ed alla pericolosità del ricorre particolarmente incline ai reati in materia di stupefacenti, data anche la vicinan temporale tra i diversi reati commessi, tutti collocabili nell’anno 2021.
Tale impostazione è coerente con gli orientamenti di questa Corte maggiormente condivisibili, secondo cui la presunzione relativa imposta dall’art. 275, comma 3, cod
proc. pen. va parametrata sia alla distanza di tempo tra i fatti e l’applicazione della misu cautelare, sia, sempre e anche dopo l’introduzione del requisito dell’attualità del perico alla gravità del reato (cfr., tra le molte e da ultimo, Sez. 5, n. 806 del 27/9/2 dep.2024, S., Rv. 285879).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 14 febbraio 2024.